Superbonus e bonus edilizi: ecco le novità dell'Agenzia delle Entrate
Superbonus e bonus edilizi: ecco le novità dell'Agenzia delle Entrate
Tutte le regole aggiornate nella nuova circolare dell'Agenzia: ok alla detrazione delle spese per visto e congruità e all'obbligo di applicazione del CCNL edilizia.
Nella circolare del 27 maggio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento con tutte le novità relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Tra le modifiche troviamo l'ok alla detrazione delle spese per quanto riguarda visto e congruità per gli altri bonus casa, la diminuzione degli adempimenti per le opere di edilizia libera o fino a 10mila euro e le novità in materia di contrasto alle frodi (testo completo al seguente link pdf).
Le modifiche tengono conto degli aggiornamenti introdotti dalla legge di Bilancio del 2022 e dagli altri interventi normativi del governo (i decreti: Sostegni ter, Aiuti, Milleproroghe, Energia, Ucraina). L'Agenzia delle entrate ha poi spiegato tutte le regole in un comunicato stampa dove riepilogava le novità principali. Vediamole nel dettaglio.
DETRAIBILITÀ PER VISTO E CONGRUITÀ - come previsto nell'articolo 3 del decreto Milleproroghe, anche per i bonus diversi dal Superbonus è stata estesa la detraibilità per le spese per il visto di conformità e per l'asseverazione sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.
EDILIZIA LIBERA - ad eccezione del bonus facciate, non è previsto l'obbligo del visto di conformità e delle altre attestazioni di congruità per le attività di edilizia libera o per gli interventi con importo non superiore ai 10mila euro su singole unità immobiliari o su parti comuni dell'edificio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELL'EDILIZIA - a partire dal 27 maggio scorso, è entrato in vigore l'obbligo per le imprese di rivolgersi ad aziende che applicano il CCNL dell'edilizia per i lavori superiori ai 70mila euro.
NORME SULLA CESSIONE DEL CREDITO - la circolare ha ricapitolato tutte le regole in materia di contrasto alle frodi, compresi i limiti previsti dai decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e Aiuti per la cessione del credito. A partire dal primo maggio scorso, dopo la prima cessione sarà possibile effettuarne altre due, ma solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, società appartenenti ad un gruppo bancario. Queste ultime, inoltre, insieme agli istituti di credito potranno cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, i quali non sarà possibile però cederlo successivamente.
Sempre dal primo maggio è entrato in vigore anche il divieto di cessione parziale, per la quale i crediti che derivano dalle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non potranno essere oggetto di cessioni parziali dopo la "prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate".