È conosciuta come Superbonus 110% la detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020. Gli oneri statali per la misura sono saliti a 122,996 miliardi al 31 agosto 2024, secondo l'ultimo rapporto Enea, rispetto ai 122,938 miliardi di luglio. Gli investimenti per i lavori conclusi e ammessi a detrazione ammontano a 112,44 miliardi, mentre il totale degli investimenti ammessi è di 116,962 miliardi. In tutto, i lavori hanno coinvolto 496.315 edifici.
Gli interventi che hanno accesso alla detrazione fiscale, riguardano tutte quelle operazioni edili atte a migliorare la condizione dell'efficienza energetica dell'immobile. E, dunque, si parla di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, interventi di sistemazione dell'involucro degli immobili, ecc. In merito agli interventi atti a rendere gli edifici più sicuri in caso di terremoti è invece disponibile il cosiddetto Sismabonus.
Indice
- Le regole del Superbonus
- News e aggiornamenti
- Quali sono gli interventi ammessi
- Elenco degli interventi trainanti
- Elenco degli interventi trainati
- Requisiti tecnici per accedere al Superbonus
- Come accedere alla detrazione
- Come avviene la detrazione
- Chi può accedere
- Come ottenere il Visto di Conformità?
- La CILA per accedere al Superbonus 110%
Le regole del Superbonus
il Superbonus ha subito alcune modifiche nel corso degli anni, con regole aggiornate che ne definiscono l'applicazione e le percentuali di detrazione per i prossimi anni. Vediamo di seguito le principali regole che regolano la misura e le novità previste per il 2024.
Superbonus | Entità del bonus | Scadenza | Requisiti |
---|---|---|---|
Condomini | 110% | 31 dicembre 2023 | Cilas presentata entro il 25 novembre 2022 con delibera assembleare non posteriore al 24 novembre; Cilas presentata tra il 26 novembre e il 31 dicembre 2022, con delibera non posteriore al 18 novembre 2022 |
Edifici assimilati ai condomini | 110% | 31 dicembre 2023 | Cilas presentata entro il 25 novembre 2022 |
Edifici di Onlus, Coop e Iacp | 110% | 31 dicembre 2023 | Cilas entro il 31 dicembre 2022; 60% dei lavori completati entro il 30 giugno 2023 |
Villette | 110% | 30 settembre 2023 | 30% dei lavori ultimati entro il 30 settembre 2022 |
Demolizioni e ricostruzioni | 110% | 31 dicembre 2023 | Richiesta di autorizzazione edilizia entro il 31 dicembre 2022 |
Condomini | 90% | 31 dicembre 2023 | Cilas o delibera assembleare posteriore alla scadenza previste per il 110% |
Edifici assimilati ai condomini, Iacp | 90% | 31 dicembre 2023 | Cilas posteriore al 31 dicembre 2022 |
Villette | 90% | 31 dicembre 2023 | Solo prima casa e quoziente familiare massimo 15mila euro |
Tutti gli edifici che hanno diritto al superbonus nel 2023 | 70% | 31 dicembre 2024 | Per i lavori iniziati o ultimati nel 2024 |
Tutti gli edifici che hanno diritto al superbonus nel 2024 | 65% | 31 dicembre 2025 | Per i lavori iniziati o ultimati nel 2024 |
Scadenze
Il Superbonus spetta nelle seguenti misure:
- fino al 31 dicembre 2025:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese del 2024;
- 65% per le spese del 2025;
per i condomini e le persone fisiche (escluso l'esercizio di attività di impresa, arte e professione) per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari (accatastati separatamente), anche se posseduti da un proprietario o in comproprietà. Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari singole nello stesso edificio/condominio e quelli effettuati su edifici in demolizione e ricostruzione. La detrazione andrà poi ripartita in quattro quote annue di pari importo.
Stessa scadenza anche per gli interventi da parte delle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale.
- fino al 31 dicembre 2022 (detrazione al 110%) per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a patto che entro il 30 settembre 2022 siano stati completati almeno il 30% dei lavori complessivi;
- fino al 31 dicembre 2023 (detrazione al 110%) per gli interventi compiuti dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a patto che entro il 30 giugno 2023 siano stati completati almeno il 30% dei lavori complessivi. Scadono anche gli interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
In alternativa alla detrazione si può optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto da parte dei fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
News e aggiornamenti
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato, con modifiche agli articoli 119, 121 e 122-bis del Decreto Rilancio (DL 34/2020), il Superbonus al 31 dicembre 2022 per gli interventi su unità unifamiliari effettuati da persone fisiche, a condizione che vengano eseguiti il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.
Il 6 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33/E (testo integrale al seguente link pdf)con le novità in merito alla cessione o allo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti e Aiuti bis. La circolare contiene anche le indicazioni qualora siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata e il modello di richiesta per annullare l'accettazione dei crediti ceduti (testo in pdf).
Il decreto "Aiuti quater" (Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176) ha introdotto alcune importanti modifiche: il superbonus edilizio sarà abbassato al 90%, rimarrà del 110% solo per chi ha interventi in corso.
Nel Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023, il governo ha però abrogato le norme sulla possibilità di cedere i crediti relativi alle spese per:
- interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 2mila euro;
- interventi per la riduzione del rischio sismico realizzati su parti comuni di edifici condominiali o nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, attraverso la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile.
Con l'entrata in vigore del decreto, escluse le operazioni già in corso, si dovrà dire addio allo sconto in fattura e alla cessione del credito d'imposta. Non sarà infine più consentita la prima cessione dei crediti relativi a specifiche categorie di spese. Rimane invece ancora valida la detrazione degli importi corrispondenti.
Con la circolare n. 13/E (qui il testo in pdf) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le ultime modifiche normative (Decreto "Aiuti-quater", legge di Bilancio 2023 e Decreto Cessioni) che hanno interessato l’agevolazione fiscale.
Il Decreto aiuti, approvato in Consiglio dei Ministri il 2 maggio scorso, ha esteso la detrazione del 110% anche agli interventi per le villette unifamiliari, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a patto che entro il 30 settembre prossimo siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori. Il test è tornato all'esame del CdM ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio scorso, e nella nuova versione il governo ha previsto un allentamento per la cessione del credito per il superbonus edilizio. Il Decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) ha inoltre previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire dell'agevolazione.
Il decreto è poi nuovamente tornato in Aula con altre modifiche ed è stato approvato alla Camera il 6 luglio scorso. Tra le nuove misure il governo non ha concesso alcuna proroga per il superbonus 110%, ma ha allargato il raggio d'azione delle cessioni (rimane però il massimo a quattro). La quarta cessione del credito potrà infatti essere effettuata dalla banche verso qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale e avrà effetto retroattivo per sbloccare anche i vecchi crediti.
Il decreto aiuti bis ha poi introdotto alcune novità: la ;responsabilità per la cessione dei crediti per il superbonus e gli altri bonus edilizi avverrà solo in caso di violazione con dolo o colpa grave. Inoltre per i crediti precedenti alla norma anti frode introdotta a novembre 2021 i soggetti (diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni) per essere sollevati dalle responsabilità potranno acquisire ex post l'asseverazione dei documenti.
Proroghe al 31 dicembre 2023 anche per le cooperative e gli IACP, mentre per i condomini l'incentivo sarà del 110% fino al 31 dicembre 2023 per poi passare al 70% fino al 31 dicembre 2024 e scendere al 65% fino al 31 dicembre 2025.Novità anche per i lavori edilizi intrapresi nelle zone colpite dal terremoto: è stata concessa una proroga del 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi eseguiti nelle aree dei Comuni sottoposti ad eventi sismici.
Lo scorso 16 febbraio, il governo ha approvato un decreto legge per il quale, a partire dal 17 febbraio 2023, non sarà più consentita la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura per i nuovi interventi edilizi. Queste due modalità continueranno a rimanere valide solo per i lavori già avviati e per coloro che hanno già presentato la “CILA” (“Comunicazione di Inizio Lavori). La decisione è stata presa a seguito del considerevole aumento del debito pubblico che metteva a rischio la tenuta dei conti dello Stato.
L'Agenzia ha inoltre pubblicato, il 13 giugno scorso, la circolare n. 13/E, che chiarisce le ultime modifiche normative all'agevolazione. Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi.
Condomini
I condomini, ovvero le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, che si apprestano ad eseguire lavori potranno godere di una proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma con un'aliquota che si riduce nei successivi due anni. In sintesi:
- detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2022;
- detrazione del 90% per l'anno 2023;
- detrazione del 70% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024;
- detrazione del 65% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025.
A tale riguardo, come si legge anche nella circolare n. 13/E, la legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi:
- diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti
Il decreto "Aiuti quater" ha introdotto alcune novità anche per le villette unifamiliari: si applicherà il Superbonus 110% fino al 31 marzo 2023, a patto che che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per le spese sostenute nell'anno in corso la detrazione sarà del 90% a condizione che gli interventi siano avviati a partire dal primo gennaio 2023.
Per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023 i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, possono avvalersi delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica (Ecobonus) ovvero antisismici (Sismabonus) di cui agli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, nonché della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus casa) di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa di riferimento.
Istituti autonomi case popolari (IACP) e cooperative
Sono state stabilite proroghe al 31 dicembre 2023 anche per gli istituti autonomi case popolari, i cosiddetti IACP, e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (soggetti di cui al comma 9, lettera a) dell’art. 119, D.L. n. 34/2020), per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Infine, per usufruire della proroga 110% è necessario che i lavori, entro il 30 giugno 2023, siano stati ultimati almeno per il 60%.
Purtroppo, occorre specificare fin da subito che il Superbonus non può essere usufruito da parte delle imprese, a differenza delle altre detrazioni per l'efficientamento energetico e l’adeguamento sismico. Le imprese potranno beneficiare del Superbonus sono nella quota parte spettante per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici condominiali.
Inoltre, le nuove agevolazioni fiscali non includono tutte le tipologie immobiliari. Ne restano fuori gli immobili che appartengono alle seguenti categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Quali sono gli interventi ammessi
Il Superbonus 110% riguarda i lavori più importanti del settore "riqualificazione energetica degli edifici". Gli interventi vengono definiti “trainanti”, se sono tra quelli obbligatori per accedere alla detrazione e “trainati”, se sono quelli accessori che godono della maggiorazione della detrazione, purché svolti in concomitanza con uno degli interventi trainanti (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore o interventi di miglioramento sismico).
Tra gli interventi trainati, si legge il riferimento sull'Ecobonus maggiorato nel comma 1 dell'art. 119, che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione dall’Ires o dall’Irpef spettante da particolari interventi di efficienza energetica. Altri interventi riguardano l’installazione di dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici e dei pannelli fotovoltaici.
Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, possono richiedere l'installazione di impianti fotovoltaici tramite Superbonus 110% anche dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti dovranno essere installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. Questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.
L'applicazione del Superbonus 110% viene disciplinata da una disposizione riportante che, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti previsti al comma 3 (miglioramento classe energetica).
Tra gli interventi ammessi troviamo anche l'agevolazione per tende e zanzariere. Le strutture che riparano dal sole fanno infatti parte dei lavori per migliorare il rendimento energetico degli edifici e potrebbero infatti essere un'ottima soluzione per ritardare l'accensione dei condizionatori, risparmiando sulla bolletta.
Elenco degli interventi trainanti
Di seguito gli interventi trainanti, spiegati punto per punto, coperti con l'agevolazione del Superbonus.
1. Cappotto termico in case singole e condominio
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali, inclinate e per la coibentazione del tetto che interessano l'involucro dell'edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
La definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente, prevede che debba essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Il tetto di spesa è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Inoltre i materiali isolanti scelti per i lavori da svolgere devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 ottobre 2017.
2. Caldaie a condensazione e a pompa di calore, fotovoltaico, microgenerazione, in condominio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari).
Il Superbonus è riconosciuto anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- non superiori a 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- non superiori a 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
3. Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microgenerazione
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari).
Il Superbonus è riconosciuto, inoltre, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l’incentivo è riconosciuto anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
4. Sismabonus
La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati è elevata al 90%.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.
Viene, inoltre, prevista una maggiorazione del 50 per cento dei limiti di spesa per gli immobili localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2008, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici gli incentivi del sismabonus al 110% spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Elenco degli interventi trainati
1. Ecobonus
Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
2. Eliminazione delle barriere architettoniche
Vengono inclusi tra gli interventi trainati, quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone con più di 65 anni.
3. Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni. In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Requisiti tecnici per accedere al Superbonus
I requisiti tecnici da rispettare per l'accesso al Superbonus sono indicati nel comma 3, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2.
Come accedere alla detrazione
Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare determinati requisiti, stabiliti dai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
In sintesi, gli interventi devono assicurare, insieme ai provvedimenti previsti nei successivi commi 5 e 6 (impianti solari fotovoltaici), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari. Le suddette unità immobiliari devono essere funzionalmente indipendenti, disponendo di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica-A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Infine, hanno modo di accedere al Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché si garantisca il rispetto dei prescritti requisiti minimi e dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, mentre in quattro quote annuali la spesa sostenuta nel 2022, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2022.
L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Nel Dl aiuti approvato il 5 maggio scorso, gli le banche potranno cedere il credito a non retail, ovvero a soggetti qualificati. Inoltre è stata introdotta la possibilità di cedere sempre i crediti (non più quindi solo in numero limitato come in precedenza) ai clienti professionali privati provvisti di conto corrente con la banca in questione, senza facoltà di altre cessioni.
Chi può accedere e dove è applicabile il Superbonus
Come indica l'Agenzia delle Entrate, ad usufruire del bonus possono essere sia condomini, che persone fisiche oppure enti. Indichiamo, di seguito, a quali interventi è applicabile il Superbonus:
- condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- Interventi effettuati dai condomini (indicati al comma 9, lettera a, dell’articolo 119 del decreto Rilancio): la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (indicate nello stesso comma 9, lettera a, dell’articolo 119 del decreto Rilancio), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari.
- Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000.
- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Come ottenere il Visto di Conformità?
Ai sensi del comma 11, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Possono rilasciare il visto di conformità i soggetti iscritti agli albi dei commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322) e i responsabili dei centri di assistenza fiscale.
Se si tratta di interventi di riqualificazione energetica è necessario che, i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute (una copia deve essere trasmessa anche all'ENEA. Inoltre, a tal riguardo si dovrà attendere un decreto del MISE da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio). L’asseverazione andrà rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori; mentre ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute rispetto ai lavori fatti si dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Altre conferme della conversione in legge:
- I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Ad ogni modo la polizza non potrà essere inferiore a 500 mila euro;
- La non veridicità di attestazioni e asseverazioni comporta, in capo al soggetto che le ha rilasciate, oltre a sanzioni penali del soggetto che le ha rilasciate, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
- La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni farà decadere il beneficio.
La CILA per accedere al Superbonus 110%
È con il Decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021) che vengono indicati ulteriori dettagli per accedere al Superbonus 110%. Poiché si tratta di interventi di "manutenzione straordinaria", il decreto stabilisce che, affinché rientrino nel bonus, devono essere anticipati dalla presentazione al comune di riferimento della Cila, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. La Cila, infatti, rappresenta un titolo ufficiale che autorizza l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione.
Dove e come presentare la CILA
Come già indicato brevemente nel paragrafo precedente, la CILA è una comunicazione, nonché una pratica amministrativa, che viene presentata tramite un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere, ecc.) al comune competente.
In questo caso si considera comune competente il territorio in cui si trova l'immobile su cui effettuare i lavori di manutenzione. È il tecnico di riferimento che si assume la responsabilità di asserire la conformità dei lavori in oggetto ai regolamenti edilizi in atto e agli strumenti urbanistici consentiti.
È possibile iniziare i lavori senza CILA?
No, non è possibile dare inizio ai lavori per accedere al Superbonus se prima non si è presentata la CILA al comune in cui è locato l'immobile da ristrutturare. Gli interventi possono iniziare solo dopo che si è presentata la comunicazione al comune.
Quando viene rifiutato il Superbonus 100%?
Oltre ai requisiti necessari per accedere alla misura del governo sopra indicati, esistono altre ipotesi per cui è possibile che la richiesta di accesso diventi nulla.
Vediamo quali sono:
- mancata presentazione della CILA;
- i lavori effettuati sono discordanti con la CILA;
- assenza della dichiarazione dei dati che devono essere inseriti nella CILA;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste dal Superbonus.
La CILA-S
Una volta assodato che la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) al comune di riferimento è indispensabile per l'accesso al Superbonus, è il caso di precisare che è stata introdotta una nuova Cila (modulo CILA-S), comma 13-ter (come sostituito con la legge di conversione del D.L. 77/2021. Nella nuova Cila, specifica per il caso del Superbonus, è possibile eliminare l'attestazione di stato legittimo. È sufficiente, infatti, la dichiarazione del progettista di conformità dei nuovi lavori da eseguire, oltre all'attestazione che la costruzione dell'immobile sia stata completata in una data precedente al 1° settembre 1967.