POLITICA DEI CONSUMATORI

POLITICA DEI CONSUMATORI

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22 gennaio 2003
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POLITICA DEI CONSUMATORI

 

 

Organismi Geneticamente modificati (OGM)

 

- Quadro riepilogativo -

Il 9 dicembre, accettando un compromesso con i governi dei quindici stati membri sulla tracciabilità degli OGM, la Commissione europea ha aperto la strada ad una rimozione quasi Certa della moratoria imposta nel 1999 da sette paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Danimarca, Grecia, Italia E Lussemburgo) sull’autorizzazione dell’immissione sul mercato di nuove piante geneticamente modificate e che dovrebbe durare fino alla stesura di una legislazione completa sull’etichettatura e la tracciabilità degli OGM da parte dell’Ue. La Commissione europea, che lavora alla rimozione della moratoria, si avvicina a poco a poco al suo obiettivo: il 28 novembre, i ministri dell’agricoltura hanno deciso le soglie di etichettatura degli alimenti, destinati sia al consumo umano che animale, contenenti OGM (oltre lo 0,9% di Componenti GM). Il 9 diCembre, i ministri dell’ambiente hanno raggiunto un accordo sulla tracciabilità: il Compromesso prevede la fornitura da parte degli operatori di una lista di “tutti gli OGM che sono stati utilizzati per costituire la miscela”. Una “clausola di revisione” è stata aggiunta per fare il punto sull’efficacia di tale misura dopo due anni. Tali Compromessi devono essere ratificati in seconda lettura dal Parlamento europeo. La normativa relativa agli OGM si suddivide tra quella già in vigore dagli anni ‘90 e quella ancora in fase di consultazione:


 

I. Proposte in fase di consultazione

 

A. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

(Com-01-425)

Il Consiglio agricoltura del 28 novembre 2002 ha raggiunto un accordo politico in vista della posizione Comune, nonostante l’opposizione di Regno Unito, Lussemburgo E Austria, conCernente la proposta di regolamento sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati. Tale proposta integra il regime Comunitario in materia di etichettatura (direttiva 2001/18/Ce – Guce L106-17.04.2001) e prevede, in particolare, di migliorare la proCedura di valutazione della sicurezza dei prodotti e dei mangimi GM, di rivalutare la proCedura di autorizzazione e di stabilire norme armonizzate in materia di etichettatura di tali prodotti. L’adozione formale della posizione Comune avverrà, a maggioranza qualificata, nell’ambito del prossimo Consiglio agricoltura.  La proposta di regolamento si propone i seguenti obiettivi:

Ø     Garantire un elevato livello di tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno;

Ø     Istituire proCedure Comunitarie per l’autorizzazione degli alimenti e mangimi geneticamente modificati;

Ø     Stabilire norme per l’etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati.


 

Campo di applicazione:

Ø     Alimenti che contengono o sono costituiti da OGM;

Ø     Alimenti che sono prodotti a partire da ingredienti derivati da OGM (indipendentemente dalla possibilità di rilevare il dna o la proteina GM nel prodotto finale geneticamente modificato).

 

Gli elementi essenziali dell’accordo politico sono:

 

1.   OGM non autorizzati: soglia dello 0,5%

L’etichettatura per gli OGM non autorizzati (presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato) sarà obbligatoria a partire da una soglia dello 0,5% (che potrà essere ridotta attraverso la procedura della Comitologia)  per un periodo transitorio di 3 anni a partire dall’entrata in vigore del regolamento. L’etichetta dovrà pertanto indicare: “alimento contenente OGM” o “alimento prodotto a partire da OGM”. Gli OGM non autorizzati sono prodotti che hanno ricevuto una valutazione positiva da parte dei Comitati scientifici europei o dall’agenzia per la sicurezza alimentare (AESA), ma la cui commercializzazione non è stata ancora autorizzata (sono 12 le varietà di prodotti OGM la cui commercializzazione è stata sospesa con la moratoria del 1999). Ricordiamo che la Commissione europea aveva proposto una soglia dell’1% e il Parlamento europeo non era, in prima lettura, propenso alla fissazione di una soglia per l’etichettatura di  prodotti OGM non autorizzati.

 

 

2.   OGM autorizzati: soglia dello 0,9%:

L’etichettatura per gli OGM autorizzati sarà obbligatoria a partire da una soglia dello 0,9% (soglia che potrà essere ridotta attraverso la proCedura della Comitologia). La legislazione attuale (regolamento n. 49/2000, vedere punto II. C) prevede una soglia dell’1% per alcuni prodotti e la nuova proposta di regolamento estende il suo campo d’applicazione a tutti i prodotti alimentari OGM oggetto di richiesta di autorizzazione (finora solo 18 varietà di prodotti sono stati autorizzati nelll’Ue). Il Parlamento europeo, in prima lettura, richiedeva una soglia non superiore allo 0,5%.

 

3. Procedura di autorizzazione:

Una procedura di autorizzazione per l’immissione sul mercato di derrate alimentari e di alimenti per animali geneticamente modificati è stata fissata. Attraverso tale procedura, la richiesta di autorizzazione sarà presentata all’autorità nazionale competente. L’agenzia europea per la sicurezza alimentare (AESA) effettuerà, poi, una valutazione scientifica e la Commissione, sulla base di tale valutazione, formulerà una decisione che sarà discussa nell’ambito della Comitologia. Nell’accordo raggiunto dal Consiglio, una disposizione particolare è prevista per le sementi. In effetti, per rispondere alle esigenze di stati come Francia e Italia, che temono che gli OGM si diffondano per contaminazione “naturale” nei campi, la disposizione specifica prevede che l’AESA invita l’autorità nazionale Competente ad effettuare la valutazione dei rischi ambientali. Le autorizzazioni sono rinnovabili per periodi deCennali su presentazione di una domanda all’autorità da parte del titolare dell’autorizzazione almeno un anno prima della data di scadenza.

 

4.   Il campo di applicazione

Il campo di applicazione per l’etichettatura degli OGM non include gli alimenti provenienti da animali che sono stati alimentati con OGM.

 

Iter legislativo: procedura di codecisione

ü     Commissione europea: proposta di regolamento, Com-01-425 del 30.07.2001

ü     Ces: parere 2002/694, 30.05.2002

ü     Pe: doc. A5/2002/225, prima lettura, 03.07.2002

ü     Commissione europea: proposta modificata Com-02-559, 08.10.2002

ü     Consiglio: accordo politico posizione Comune: 28.11.2002

ü     Consiglio: adozione formale della posizione comune: entro fine anno.

ü     Pe: seconda lettura: primavera 2003.

 

B. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio conCernente la tracciabilità e l’etichettatura degli OGM, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da OGM, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/Ce

(Com-01-182)

Il Consiglio ambiente del 9 dicembre 2002 ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento in oggetto. La proposta, presentata dalla Commissione europea, si prefigge di introdurre disposizioni ed obblighi in materia di tracciabilità ed etichettatura degli OGM e dei prodotti derivati da OGM in tutte le fasi della loro immissione in Commercio. Tali disposizioni si basano sull’obbligo di conservare e trasmettere informazioni specifiche conCernenti tali prodotti in tutte le fasi della loro immissione in Commercio e di utilizzare un sistema di attribuzione di codici esclusivi per la loro identificazione.

Tracciabilità

Gli operatori che immettono in commercio prodotti ottenuti a partire da OGM sono tenuti a trasmettere agli operatori che riCevono il prodotto le seguenti informazioni:

1.   L’indicazione di ogni singolo ingrediente alimentare prodotto a partire da OGM, Compresi gli additivi e gli aromi;

2.   L’indicazione di ogni singola materia prima od ogni singolo additivo per mangimi prodotto a partire da OGM;

3.   Nel caso in cui i prodotti sono privi di elenco di ingredienti, l’indicazione del fatto che il prodotto stesso è ottenuto a partire da OGM.

Gli operatori predispongono sistemi e procedure che consentono, per un periodo di 5 anni successivi a ciascuna transazione, di identificare gli operatori che hanno immesso il prodotto in Commercio e quelli che hanno ricevuto i prodotti.

Etichettatura

Gli operatori che immettono in Commercio prodotti preconfezionati contenenti o costituiti da OGM provvedono a far figurare sull’etichetta la seguente dicitura: “questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati”. Inoltre, nella prima fase dell’immissione in Commercio di un prodotto OGM, Comprese le merci sfuse, gli operatori trasmettono all’operatore che riceve il prodotto, oltre all’indicazione che il prodotto contiene/è costituito/è prodotto a partire da OGM, anche l’indicazione del codice esclusivo specifico assegnato al prodotto.

 

Il Compromesso raggiunto dal Consiglio ambiente del 9 dicembre prevede quanto segue:

ü     Tracciabilità di OGM composti: gli operatori possono sostituire l’autorizzazione scritta con una dichiarazione di utilizzo accompagnata da una lista di codici esclusivi di identificazione per tutti gli OGM che sono stati utilizzati per comporre la mistura,

ü     Etichettatura: le soglie fissate dal Compromesso raggiunto dal Consiglio agricoltura del 28 novembre si applicano altresì a questa proposta di regolamento;

ü     Istituzione da parte della Commissione di un sistema di identificazione degli OGM attraverso l’assegnazione di “un codice esclusivo di identificazione” (es. Codice numerico o alphanumerico) che permetterà la reperibilità delle informazioni riguardanti le tracce, le caratteristiche e i proCessi di trasformazione di ogni singolo OGM;

ü     Sistemi e proCedure per identificare gli operatori a cui e da cui i prodotti sono stati forniti;

ü     La trasmissione da parte degli operatori delle informazioni riguardanti l’identità di un prodotto specifico;

ü     La conservazione delle informazioni da parte degli operatori per un periodo di cinque anni;

ü     Un approccio coordinato delle ispezioni e dei controlli.

 

Iter legislativo: procedura di codecisione

ü     Commissione europea: proposta di regolamento, Com-01-182 del 20.08.2001

ü     Ces: parere 2002/358, 21.03.2002

ü     Pe: doc. A5/2002/229, prima lettura, 03.07.2002

ü     Commissione europea: proposta modificata Com-02-515, 13.09.2002

ü     Consiglio: accordo politico posizione comune: 09.12.2002

ü     Consiglio: adozione formale della posizione comune: entro fine anno.

ü     Pe: seconda lettura: primavera 2003

 

 

 

II. Normativa in vigore

 

A.  Direttiva 2001/18 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata di OGM e che abroga la direttiva 90/220/Cee del Consiglio

(GuCe l 106 – 17/04/2001)

La direttiva, entrata in vigore il 17 ottobre 2002, rafforza la legislazione precedente, in particolare in materia di valutazione scientifica prima dell’immissione in Commercio degli OGM e di maggiore trasparenza nel corso della proCedura di autorizzazione e di trattamento ulteriore di tali prodotti. Essa mira a tutelare la salute umana e l’ambiente e disciplina la procedura di autorizzazione quando:

Ø     Si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall’immissione in commercio all’interno della Comunità,

Ø     Si immettono in commercio all’interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti.

 

Procedura di autorizzazione

Qualsiasi persona che intenda effettuare un’ emissione deliberata nell’ambiente di un prodotto OGM o immettere sul mercato un prodotto OGM, deve presentare una notifica all’autorità nazionale competente (autorizzazione “decentralizzata”). La notifica deve essere corredata di un fascicolo di informazioni tecniche, ivi comprese una relazione completa sugli eventuali rischi ambientali che l’emissione del prodotto OGM comporterebbe nell’ambiente.  L’autorizzazione è concessa per un periodo di massimo 10 anni rinnovabili.

 

Controllo

Il controllo “postcommerciale” e la sorveglianza generale obbligatoria permetteranno di confermare la valutazione e di seguire i potenziali effetti a lungo termine. La trasparenza sarà migliorata attraverso la consultazione indispensabile del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione e attraverso la divulgazione pubblica delle informazioni contenute nelle richieste da parte delle imprese.

 

Sito Internet

Segnaliamo che la Commissione europea ha creato un sito internet che, conformemente alla direttiva, contiene informazioni sulle nuove richieste di immissione sul mercato di OGM e fornisce altresì al pubblico la possibilità di esprimere un parere (http://GMoinfo.jrc.it) nel caso in cui un prodotto OGM, già immesso in commercio, presenti un rischio ambientale a seguito di una nuova valutazione scientifica, lo stato membro interessato potrà temporaneamente limitare o vietare l’uso o la vendita sul proprio territorio e dovrà, inoltre, informare sia il pubblico, sia la Commissione europea, sia gli altri Stati membri.

 

B.  Regolamento n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

(GuCe Ll 43 – 14/02/1997)

Il regolamento fissa le modalità relative all’autorizzazione dei nuovi alimenti e dei nuovi ingredienti alimentari e si applica all'immissione sul mercato europeo di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano prima della sua entrata in vigore, nel maggio 1997, e che rientrano in una delle seguenti categorie:

§       Prodotti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati ai sensi della ex direttiva 90/220/Ce (Abrogata dalla Direttiva 2001/18/CE);

§       Prodotti e ingredienti alimentari prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contengono;

§       Prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;

§       Prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe;

§       Prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente Comprovato;

§       Prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un proCesso di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale proCesso Comporti nella Composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

 

C.  Regolamento 49/2000 della Commissione del 10 gennaio 2000 che modifica il regolamento n.1139/98 del Consiglio conCernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da OGM caratteristiche diverse da qUelle di cui alla direttiva 79/112/Cee

(GuCe L 6 – 11/01/2000)

La modifica apportata dal regolamento (Ce) n°49/2000 al regolamento (Ce) n° 1139/98 stabilisce che ai prodotti  alimentari e ingredienti alimentari derivati da soia geneticamente modificata (glicine max l.) e da granturco geneticamente modificato (zea mays l.) Non si applicano i requisiti specifici  supplementari in materia di etichettatura qualora:

Ø     Nei loro ingredienti alimentari o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia presente materiale derivato da organismi geneticamente modificati in una proporzione non superiore all’1% dei singoli ingredienti o di un prodotto alimentare contenente un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale.


 

D.  Regolamento n. 50/2000 della Commissione del 10 gennaio 2000 conCernente l’etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da OGM

(GuCe L 6 – 11/01/2000)

Il regolamento disciplina l’etichettatura degli additivi e degli aromi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e non prevede una soglia al di sopra della quale è obbligatorio etichettare.

 

 

III. Varie

 

A. Rete europea di laboratori di riferimento per gli OGM

(4 dicembre 2002)

Per etichettare e rintracciare i prodotti geneticamente modificati, occorre disporre di infrastrutture adeguate per determinare la quantità di OGM presente in un prodotto. A tale fine, la Commissione europea ha inaugurato, il 4 dicembre, una rete europea di laboratori di riferimento per gli OGM che elaborerà e convaliderà dei metodi di rilevamento e di quantificazione degli OGM nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali. Attualmente, oltre 45 laboratori di controllo nell’Ue sono pronti a collaborare a tale rete per mettere a punto metodi di campionamento armonizzati ed efficaci, per elaborare metodi affidabili di rilevamento, di identificazione e di quantificazione degli OGM e per produrre materiali di riferimento. Il coordinamento di tale rete è assicurato dal Centro Comune di Ricerca. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo Iinternet: http://engl.jrc.it

 

Prospettiva

Con l’adozione dei due regolamenti (Com (01) 425 -  30.07.2001 e Com(01) 182 - 20.08.2001) attualmente oggetto di discussione nell’ambito delle istituzioni europee, si Completerà il quadro normativo in materia di OGM. L’adozione degli stessi, prevista nel corso del prossimo anno, consentirà alla Commissione europea di porre fine alla moratoria e autorizzare l’immissione nel mercato dei prodotti geneticamente modificati. Il consumatore sarà pertanto in grado di disporre delle necessarie informazioni per poter operare liberamente le sue scelte d’acquisto.

 

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1)    Lavori del Consiglio Ue

 

a) Ingredienti negli alimenti

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata sulla proposta modificata di direttiva per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Una posizione comune sarà adottata in una prossima riunione e trasmessa al Parlamento Europeo per una seconda lettura ai sensi della procedura di codecisione. La proposta che modifica la direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità si prefigge di migliorare l’informazione dei consumatori, in particolare tramite l’indicazione degli ingredienti allergeni. In base all’accordo, l’indicazione dell’elenco degli ingredienti non è obbligatoria, nella misura in cui l’ingrediente composto costituisce meno del 2% del prodotto finito rispetto al 5% previsto nella proposta iniziale. Secondo l’attuale normativa (direttiva 79/112/CEE modificata dalla direttiva 2000/13/CE) l’elenco degli ingredienti non è obbligatorio, se l’ ingrediente composto costituisce meno del 25% del prodotto finito, salvo nel caso di additivi.

 

b) Igiene degli alimenti

Il Consiglio è pervenuto ad un accordo politico unanime sulla proposta che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l’importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (quarta proposta del pacchetto “igiene”). La maggiore parte del testo consiste in una codificazione dei requisiti in vigore e ripresi nella normativa sulla salute pubblica veterinaria.

 

c) Prodotti del tabacco

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico, il 2 dicembre, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  in materia  di  pubblicità  e  di  sponsorizzazione  a  favore  dei  prodotti  del  tabacco,  in vista  di permetterne  l'adozione  in  prima  lettura. Le delegazioni  tedesca e  del Regno Unito  hanno espresso voto contrario. La direttiva sarà adottata in una delle prossime sessioni del Consiglio dopo la messa a punto del testo, sulla base della proposta iniziale della Commissione, con l'aggiunta di due emendamenti votati dal Parlamento. La proposta è diretta a sostituire la direttiva 98/43/CE che era stata annullata dalla Corte di giustizia il 5 ottobre 2000 in quanto talune disposizioni non erano conformi alla base giuridica in virtù della quale  era  stata  adottata,  ossia  l'articolo  95  del  trattato.  Essa  si  prefigge  di  armonizzare  le disposizioni  nazionali  in materia  di pubblicità  del  tabacco nei mezzi  di  comunicazione a  stampa, nelle  trasmissioni  radiofoniche  e  nei  servizi  della  società  dell'informazione  nonché  la sponsorizzazione  di  eventi  transfrontalieri  intesi  a  promuovere  i  prodotti  del  tabacco,  pur garantendo la libera circolazione dei mezzi di comunicazione interessati e sopprimendo gli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essa  è  volta  in  particolare  a  vietare  la  pubblicità  per  i  prodotti  del  tabacco  nei  mezzi  di comunicazione  a  stampa,  fatte  salve  alcune  limitate  eccezioni,  e  nelle  trasmissioni  radiofoniche, nonché la sponsorizzazione di eventi o di attività transfrontalieri allo scopo di promuovere i prodotti del tabacco. La proposta si basa sull'articolo 47, paragrafo 2 e sugli articoli 55 e 95 del trattato ed è fondata  sulle pertinenti  disposizioni  - in materia  di pubblicità  televisiva e di  sponsorizzazione dei prodotti del  tabacco  -  della  direttiva  89/552/CEE  ("Televisione  senza  frontiere") modificata  dalla direttiva 97/36/CE.

 

d) Raccomandazione prevenzione fumo

Il Consiglio  ha  adottato  a maggioranza  qualificata,  con  voto  contrario  della  delegazione  tedesca, una raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo. Il  testo  è  inteso  ad  integrare  un  certo  numero  di misure  comunitarie  sulla  lotta  al  tabagismo,  in particolare  la  direttiva  sui  prodotti  del  tabacco  e  il  progetto  di  direttiva  sulla  pubblicità  e  la sponsorizzazione  a  favore  dei  prodotti  del  tabacco, affrontando  alcuni  aspetti  della  lotta  al  tabagismo che  sono  di  competenza  degli  Stati membri. Si tratta in particolare della vendita del tabacco ai bambini e agli adolescenti, della pubblicità e della promozione del tabacco prive di effetti transfrontalieri, della fornitura di informazioni riguardanti le spese pubblicitarie e degli effetti ambientali del fumo di tabacco. La raccomandazione vuole inoltre essere coerente  con  la convenzione  quadro  dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo.


 

2)    Lavori della Commissione europea

 

a) Additivi alimentari (Com-02-662)

La Commissione europea ha presentato, il 29 novembre, una proposta di direttiva che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Tale modifica mira ad armonizzare a livello comunitario l’utilizzo degli additivi nelle sostanze aromatizzanti, al fine di evitare la concorrenza sleale nel settore e proteggere meglio gli interessi dei consumatori. Tale proposta autorizzerà nello stesso tempo l’utilizzo di un nuovo additivo, nonché nuovi utilizzi per gli additivi già autorizzati.

 

3)    Lavori del Parlamento europeo

 

a) Farmaci vegetali tradizionali (Rel. Giuseppe Nisticò – Doc.A5-0365/02)

Il Parlamento ha adottato, in prima lettura, il suo parere relativo ad una proposta dell'Esecutivo sui farmaci a base di erbe medicinali. Viene così assicurato il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza per i milioni di cittadini europei che fanno uso di tali farmaci. Le nuove regole riguardano un sistema di registrazione per i farmaci a base di erbe tradizionali. Le sostanze che li compongono potranno essere considerate sicure se rientrano in un «uso tradizionale» (definito come un periodo di 30 anni di impiego medico, di cui 15 nella Comunità). La direttiva comporta anche una nuova etichettatura: attualmente i farmaci in questione non possono riportare sull'etichetta le indicazioni d'uso (ovvero per quali condizioni patologiche sono consigliati). Alcuni emendamenti impongono di informare i consumatori su tutti i possibili effetti secondari e sui rischi rappresentati dall'assunzione di tali prodotti in combinazione con alcuni alimenti. Altri chiedono che la valutazione dei medicinali a base di erbe sia affidata al Comitato per i farmaci vegetali e che questo elabori una classificazione in vari gruppi di farmaci vegetali, tenendo conto della loro composizione e dei relativi effetti farmacologici e tossicologici. Nell'ambito di questa classificazione il Comitato indica per ciascun farmaco vegetale le indicazioni terapeutiche, la via di somministrazione, le dosi giornaliere, le possibili reazioni avverse nonché il rischio di interazioni con farmaci, alcol e alimenti. Esso fornisce inoltre qualsiasi altra informazione per un uso sicuro di tali farmaci, in particolare nei bambini, nelle donne in stato di gravidanza e nelle persone anziane.


 

b) Prevenzione del tabagismo e le iniziative volte a rafforzare la lotta antifumo (Rel. Jules Maaten – Doc.A5-0378/02)

Con l’approvazione a larga maggioranza della relazione d’iniziativa, il Parlamento ha sottolineato che per la prevenzione del tabagismo si deve puntare a una riduzione del consumo di tabacco attraverso una migliore sensibilizzazione dei consumatori. Gli eventi sportivi e culturali di livello nazionale, ad esempio, non dovrebbero più essere sponsorizzati dall’industria del tabacco. Sono stati anche approvati emendamenti che chiedono di applicare un sistema di registrazione, monitoraggio e revisione delle donazioni effettuate da aziende produttrici di tabacco a gruppi politici europei, a singoli deputati europei, a commissari ed ex commissari poiché studi effettuati hanno dimostrato una stretta correlazione tra l'accettazione di donazioni politiche da parte di aziende produttrici di tabacco e l'opposizione a una normativa volta a combattere il tabagismo. In un altro emendamento è stato riconosciuto che misure efficaci di lotta al tabagismo ridurranno il consumo di tabacco e pertanto lederanno gli interessi di un potente settore economico, ovvero l'industria del tabacco. La raccomandazione della Commissione, che invita gli Stati membri a dotarsi di una politica di lotta globale contro il tabagismo, si basa sull'articolo 152, § 4, del Trattato UE, che prevede la consultazione facoltativa del Parlamento. Il Consiglio, tuttavia, ha deciso di non consultare il Parlamento: di qui la decisione di ricorrere a una relazione d’iniziativa.

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