Contratti energia, nuove regole per recesso e rinnovo

Contratti energia, nuove regole per recesso e rinnovo

Da Arera alcuni aggiornamenti su oneri di recesso anticipato e obblighi informativi in caso di rinnovo. "Repricing" al ribasso, cambiano i termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

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19 giugno 2023

C'è aria di novità per i contratti di energia. Con la deliberazione n. 250/2023/R/COM (qui il documento in pdf), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha infatti aggiornato la regolazione vigente in materia di:

  • oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica, per adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
  • obblighi informativi in capo ai fornitori di energia in caso di rinnovo (con modifica) delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Sono state inoltre introdotte alcune norme transitorie in merito ai termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in caso di "repricing" al ribasso. 

Oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica

Il decreto legislativo 210/21 ha disposto, con riferimento alle forniture di energia elettrica:

  • articolo 7, comma 4: l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei clienti domestici e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti (sia tempo indeterminato che a termine) e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro (nel seguito: “piccole imprese”), non sia soggetto ad alcun onere;
  • articolo 7, comma 5: il fornitore di energia, in deroga al principio sopra citato, può imporre ai propri clienti domestici e alle "piccole imprese" il pagamento di una somma di denaro solo in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato: nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto; nel contratto stesso. Deve inoltre essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. Inoltre, la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica subita dal fornitore per lo scioglimento anticipato del contratto (e l’onere di provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica diretta grava sul medesimo fornitore di energia).

Da qui la delibera di Arera del 6 giugno scorso ha poi stabilito:

  • la possibilità, per il fornitore di energia, di prevedere eventuali oneri di recesso esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso;
  • la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso anche ai contratti a tempo indeterminato, ma con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono il passaggio ad un prezzo variabile (in entrambi i casi, tali oneri potranno comunque essere applicati dal fornitore solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso);
  • l’obbligo informativo, in capo ai fornitori di energia, di comunicare al cliente finale - in occasione della proposta di un contratto di fornitura, nonché nel testo del contratto medesimo - la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato. L’onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata nel contratto costituisce un importo massimo (che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale).

Infine, per qualunque tipologia di contratto, l’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del fornitore di energia comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato, anche nei casi dove il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto.

Rinnovo con modifica delle condizioni economiche nei contratti di luce e gas

La delibera ha introdotto specifici obblighi informativi in capo ai fornitori di energia in caso di rinnovo (con modifica) delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. I nuovi obblighi informativi comprendono l’invio di una specifica comunicazione in forma scritta, da parte del fornitore di energia (con la seguente intestazione: "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni"). La comunicazione dovrà arrivare al cliente finale con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, e dovrà contenere:

  • i contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche;
  • la data di scadenza delle precedenti condizioni e quella di decorrenza e scadenza delle nuove condizioni;
  • la stima della nuova spesa annua;
  • la variazione stimata della spesa annua rispetto alle condizioni precedenti;
  • i termini per la comunicazione, da parte del cliente finale, dell’eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso;
  • il riferimento al "Portale Offerte" dell’Arera su cui trovare eventuali altre offerte.

L'Arera ha poi disposto l’integrazione delle informazioni già presenti nella bolletta con quella della scadenza delle condizioni economiche a tempo determinato (per saperne di più leggi anche la guida alla lettura della bolletta). Tali obblighi informativi troveranno applicazione solo qualora il contratto sottoscritto dal cliente finale preveda esplicitamente il rinnovo delle condizioni economiche. Deve anche essere in possesso dei seguenti elementi:

  • la validità delle condizioni economiche sottoscritte per un periodo temporale determinato (condizioni economiche che, pertanto, scadono con lo spirare di detto termine);
  • la facoltà per il fornitore di energia di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, mediante preavviso al cliente finale rispetto alla scadenza;
  • l’applicazione, a far data dalla scadenza di cui alla lettera a), delle nuove e differenti condizioni economiche (lettera b), fatto salvo comunque l’espresso riconoscimento al cliente finale del diritto di recesso.

Termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in caso di "repricing" al ribasso

L’articolo 3 del decreto legge Aiuti bis ha previsto il blocco delle variazioni unilaterali dei contratti da parte dei fornitori di energia fino al 30 giugno 2023. L’obiettivo era quello di tutelare i clienti finali dai forti rialzi dei prezzi all’ingrosso dell’energia registrati nel 2022. Secondo le rilevazioni dell'Autorità, con il successivo crollo delle quotazioni, la misura emergenziale potrebbe aver comportato, per alcuni utenti, il mantenimento di un prezzo meno favorevole rispetto alle condizioni di mercato attuali.

Da qui la decisione di introdurre una norma transitoria che prevede, fino al 31 dicembre 2023, in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del "Codice di condotta commerciale", la facoltà del fornitore di energia di comunicare una variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in contratto ("repricing" al ribasso) con un termine di preavviso non inferiore ad un mese, anziché di tre, e così trasferire in tempi più brevi al cliente finale la riduzione di prezzo.

Per altri aggiornamenti visita il nostro approfondimento, con analisi, news e informazioni utili sul mondo dell'energia

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