Aggiornamenti sulle attività consentite
Aggiornamenti sulle attività consentite
Le restrizioni dei provvedimenti anti Covid-19 aggiornati in base all'andamento epidemiologico
Per maggiori informazioni consulta la pagina "FAQ Super Green Pass"
Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).
Inoltre si ricorda che, per le attività aperte, le regole da seguire sono indicate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.
Il DL 221/2021 (art. 4, comma 1) impone l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022.
Tabella Attività Consentite
Accesso attività | Specifiche | Consentito Senza Green Pass | Consentito con Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone) | Consentito con Green Pass Rafforzato (vaccinazione e guarigione) |
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Impianti di risalita nei comprensori sciistici | ||||
Servizi alla persona | ||||
Negozi al di fuori dei centri commerciali | ||||
Negozi nei centri commerciali giorni feriali (esclusi prefestivi) | ||||
Negozi presenti nei centri commerciali giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, farmacie) | ||||
Corsi di formazione in presenza | ||||
Bar e Ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive) | Consumazione al banco e al tavolo. All'aperto e al chiuso. | |||
Strutture ricettive (inclusi bar e ristoranti della struttura) | Alloggio e Servizio di ristorazione per clienti alloggianti ed esterni. All'aperto e al chiuso. | |||
Attività sportiva o motoria | In palestre, piscine, centri natatori. All'aperto e al chiuso. | |||
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) | Al chiuso | |||
Concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti | Al chiuso | |||
Mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche) | All'aperto e al chiuso | |||
Sagre e fiere, anche su aree pubbliche | ||||
Convegni e congressi | ||||
Centri benessere | All'aperto e al chiuso | |||
Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche) | All'aperto e al chiuso | |||
Parchi tematici e divertimento | ||||
Centri culturali, centri sociali e ricreativi | All'aperto e al chiuso | |||
Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò |
Fonte Presidenza del Consiglio dei Ministri
Attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non sarà richiesto il green pass dal 1° Febbraio:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Il DPCM acquista efficacia dal 1° febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.
I cartelli sono disponibili anche personalizzabili con il proprio logo
Zona Bianca
Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2), in zona bianca non ci sono limiti agli spostamenti
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto
Zona Gialla
Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2), in zona bianca non ci sono limiti agli spostamenti
Calabria, Lazio, Marche, Sardegna
- tutte le attività del commercio al dettaglio
- centri commerciali
- mercati
- le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
In particolare:
Consegna a domicilio e asporto consentiti sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto | |
Sono aperte le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale |
Zona Arancione
Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2) gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9” (ogni tipo di Green Pass)
Si ricorda che, per le attività aperte, le regole da seguire sono indicate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.
- tutte le attività del commercio al dettaglio
- nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, ad esempio sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno
- i mercati all'aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi
- le attività dei servizi di ristorazione (ad esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
In particolare:
Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto | |
Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) | |
Esercizi di somministrazione nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro |
Zona Rossa
Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2) gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9” (ogni tipo di Green Pass)
Le attività sospese e quelle che possono restare aperte anche in zona rossa sono:
- Tutte le attività del commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 23, e dei servizi alla persona individuati nell'Allegato 24
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno
- I mercati all'aperto per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi
- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto | |
Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) | |
Esercizi di somministrazione nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro |