FAQ Super Green Pass
FAQ Super Green Pass
Tutte le regole sul super green pass, il green pass "rafforzato", la certificazione verde che si ottiene con l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19.
Le FAQ sono in fase di revisione e aggiornamento a seguito del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
Si chiama super green pass la certificazione Covid-19 "rafforzata" valida dal 6 dicembre 2021 fino al 30 aprile 2022.
La decisione dello sdoppiamento del green pass (uno "base", l'altro "rafforzato") è stata al centro del decreto-legge 26 novembre 2021, che riporta "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali". Oltre a dettare nuove regole sul green pass, sono state introdotte ulteriori misure rivolte al contenimento della "quarta ondata" della pandemia Sars-Cov2, tra cui l'estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie.
A seguito del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e, in ultimo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le misure hanno subìto ulteriori modificazioni.
Che cos'è il super green pass
Uno dei punti focali del decreto-legge 26 novembre 2021 e, successivamente del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è il potenziamento del tradizionale green pass che, dal 6 dicembre 2021, diventa super.
Ma che cos’è il super green pass? E che cosa è cambiato? Quando si parla di super green pass si intende una certificazione verde Covid-19 ottenuta solamente con la vaccinazione o con la guarigione dal virus SARS-COV- 2. In quest'ultimo caso si intende anche l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Inoltre, la validità del green pass "rafforzato", se con il decreto 26 novembre 2021 era scesa dai 12 ai 9 mesi, nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, diminuisce ulteriormente. Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale, infatti, viene ridotta da 9 a 6 mesi.
Dove è obbligatorio il super green pass fino al 31 marzo
Il decreto-legge 26 novembre 2021 riporta una lista dei luoghi pubblici al chiuso dove è possibile accedere soltanto con il green pass "rafforzato". L'elenco è stato incrementato a seguito del decreto-legge 24 dicembre 2021 e, in ultima battuta, del decreto-legge 30 dicembre 2021, che ha esteso tale obbligo ad una serie di altri luoghi, come musei, piscine o palestre.
Inoltre il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, dal 15 febbraio 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, sia pubblico che privato, introduce l'obbligo di green pass "rafforzato" per gli over cinquanta, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, DL n.44/2021.
Di seguito, in sintesi, l'elenco dei luoghi in cui è necessario il super green pass per accedervi:
- luoghi di lavoro sia pubblici che privati per gli over cinquanta soggetti ad obbligo vaccinale;
- alberghi e altre strutture recettive;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- ristorazione al tavolo e consumo al banco al chiuso;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per le attività all'aperto;
- spettacoli;
- eventi sportivi (ad esempio palazzetti dello sport e stadi);
- feste*;
- discoteche*;
- cerimonie pubbliche;
- consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri termali, salvo che per gli accessi per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- parchi tematici e di divertimento;
- sale gioco e scommesse, bingo e casinò;
- mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale;
- strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
A partire dal 30 dicembre 2021 (fino al termine dello stato di emergenza) i visitatori che desiderano accedere a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, saranno obbligati ad essere muniti di green pass rafforzato e tampone negativo (eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso). Diverso per chi ha fatto la terza dose, che potrà accedere anche senza dover eseguire il tampone.
Dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, il green pass rafforzato è necessario anche per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione. Resta consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo determinati criteri, definiti con circolare del Ministero della Salute (link in pdf).
Decreto Covid-19: prossime scadenze del green pass rafforzato
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" contiene le ultime disposizioni per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Un provvedimento che giunge come conseguenza della fine dello stato d'emergenza il 31 marzo 2022.
Il decreto riporta una serie di step con date e scadenze ben precise sulle regole da rispettare dopo il 31 marzo. Tra le principali misure vi è l'eliminazione delle quarantene precauzionali, così come il graduale abbandono del super green pass e del green pass base; ma anche la cessazione del sistema delle zone colorate, indicazioni sull'obbligo di indossare le mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso, mezzi di trasporto e spettacoli aperti al pubblico.
Per quanto riguarda le scadenze del green pass rafforzato (comunemente chiamato super green pass), sono state definite con l'obiettivo di eliminare del tutto, in maniera progressiva, la certificazione verde Covid-19. Vediamo, dunque, quali sono le prossime tappe dal 31 marzo fino alla fine dell'anno.
Cosa accade dal 1° al 30 aprile
Dal 1° al 30 aprile, tutti i lavoratori potranno accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base, inclusi gli over 50. Questi ultimi, infatti, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato ma potranno utilizzare quello base. Ma i provvedimenti che avranno luogo dal 1° aprile non riguardano solamente l'accesso ai luoghi di lavoro, bensì ad una serie di servizi e attività per cui precedentemente era richiesta la certificazione rafforzata.
Di seguito le indicazioni sull'obbligo di super green pass (o meno) dal 1° al 30 aprile 2022.
Dove sarà obbligatorio il super green pass fino al 30 aprile
È l’articolo 7 a modificare la disciplina relativa al green pass rafforzato (art. 9-bis. 1 del D.L. 52/2021) a decorrere dal 1° aprile 2022. In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, solamente chi è munito di super green pass potrà accedere ai seguenti servizi e attività:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le sole attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le sole attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Infine, fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di ospitalità, residenze sanitarie assistite (RSA) e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato.
Dove si potrà accedere senza green pass, sia base che rafforzato, dal 1° aprile
È dal 1° aprile che verrà meno l'obbligo di super green pass e del green pass base per l'accesso alle seguenti attività:
-
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo all’aperto da qualsiasi esercizio (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali, come detto, resta l’obbligo del green pass base);
-
alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
-
musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
-
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
-
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
-
partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
-
sagre e fiere, per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (decreto-legge 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso del green pass rafforzato per l'accesso all'evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.
Cosa cambia nell'accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50
Per l'accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori over 50, l’articolo 8, al comma 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, elimina dal 25 marzo, data di entrata in vigore del provvedimento, l’obbligo di esibizione del super green pass. Tale disposizione, infatti, viene sostituita dall'obbligo da parte dei lavoratori ultracinquantenni di possesso ed esibizione, su richiesta, del green pass base fino alla data del 30 aprile 2022.
L'obbligo di esibizione del green pass base per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, (decreto Riaperture), viene prorogata al 30 aprile 2022 (articolo 6, al comma 8 dl 24 marzo 2022).
Le disposizioni dal 1° maggio
Dal 1° maggio sarà eliminato l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Fanno eccezione i lavoratori nelle professioni sanitarie, quelli negli ospedali e nelle RSA, che avranno fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro.
Di seguito una sintesi, con domande e risposte, di alcune novità introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.
Indice
I bambini con età dai 5 agli 11 anni ricevono il green pass rafforzato a seguito di vaccinazione?
Il super green pass è valido anche in zona rossa?
È sufficiente il green pass base per lavorare in un bar o è necessario quello rafforzato?
È obbligatorio il super green pass per l’esercente titolare di un pubblico esercizio?
L'obbligo di green pass rafforzato riguarda anche l'asporto?
In zona gialla c'è l'obbligo al chiuso di massimo 4 commensali al tavolo?
Per partecipare alle assemblee è obbligatorio il green pass "rafforzato"?
Cosa s'intende per capienza massima degli spazi?
Per avere il super green pass è necessario scaricare una nuova certificazione?
Per accedere nei luoghi della cultura (ad esempio musei) è necessario il super green pass?
All'interno del locale decade il distanziamento tra i tavoli?
Per il consumo al banco occorre il green pass?
Cosa cambia nella certificazione verde con la terza dose?
Quali tamponi sono validi per il green pass "base"?
È obbligatorio il super green pass per recarsi sul luogo di lavoro?
Nel caso di avvenuta guarigione, quanto dura la certificazione verde?
Quanto durano le certificazioni verdi Covid?
Quali sono gli articoli del decreto che trattano il nuovo impiego delle certificazioni verdi?
Il super green pass è valido anche in zona bianca?
Dove è necessario il green pass "base"?
I bambini con età dai 5 agli 11 anni ricevono il green pass rafforzato a seguito di vaccinazione?
Sì. Come già accade nel caso di un test antigienico rapido, molecolare o per avvenuta guarigione, anche dopo che i bambini dai 5 agli 11 anni effettuano vaccinazione sarà rilasciata una Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione. Si ricorda, in ogni caso, che i bambini di età inferiore ai 12 anni sono esenti dall'obbligo di green pass per l'accesso, in Italia, ad attività e servizi, come si legge nel decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
La Certificazione verde Covid-19 per i bambini al di sotto dei 12 anni, sarà inviata ai recapiti che forniranno i genitori o i tutori al momento della vaccinazione.
Quali sono le norme per gli stranieri che si trovano in Italia per l’accesso ai servizi e alle attività dove è richiesto il green pass rafforzato?
I soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).
Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
I soggetti vaccinati con vaccino non autorizzato o non riconosciuto come equivalente in Italia, possono accedere alle attività consentite con super green pass?
Come riporta il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, l’accesso ai servizi e alle attività per le quali è richiesto il cosiddetto green pass rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).
Il super green pass è efficace anche in zona rossa?
Come indicato nel decreto-legge 4 febbraio 2022, la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività limitati o sospesi dalla normativa vigente sono consentiti, anche in zona rossa, a coloro che sono in possesso del green pass “rafforzato”.
Le restrizioni previste nelle zone rosse, dunque, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.
È sufficiente il green pass base per lavorare in un bar o è necessario quello rafforzato?
Il green pass base al lavoro è previsto per tutti, mentre quello rafforzato, dal 15 febbraio 2022, è obbligatorio per tutti gli over 50enni e si va ad aggiungere alle categorie per le quali, indipendentemente dall'età anagrafica, è già previsto dal DL n. 17/2021 e dal DL n. 44/2021, ovvero:
- soggetti esercenti le professioni sanitarie;
- operatori di interesse sanitario;
- personale scolastico;
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- polizia locale;
- DIS, AISE, AISI;
- personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- personale dipendente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Si precisa, infine, che in fase di conversione del DL 172/2021 è stata aggiunto che "l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde base per accedere ai luoghi in cui si svolge un'attività lavorativa nel settore privato (art. 9-septies, comma 1, DL 52/2021), comprende anche i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande".
È obbligatorio il super green pass per l’esercente titolare di un pubblico esercizio?
È previsto per tutti l’obbligo di green pass base per accedere ai luoghi di lavoro, mentre per gli over 50, dal 15 febbraio, è necessario il green pass rafforzato il cui obbligo si va ad aggiungere alle categorie che, a seguito del DL n. 17/2021 e dal DL n. 44/2021, lo prevedono a prescindere dall’età anagrafica.
Inoltre, durante la conversione del DL 172/2021, è stata aggiunta la seguente precisazione: "l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde base per accedere ai luoghi in cui si svolge un'attività lavorativa nel settore privato (art. 9-septies, comma 1, DL 52/2021), comprende anche i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande". La legge di conversione, la n. 3 del 21 gennaio 2022, è stata pubblicata sulla GU di ieri 25 gennaio e quindi la precisazione sull'obbligo del possesso del Gp per i titolari di servizi di ristorazione di pasti e bevande è in vigore da oggi.
Il super green pass, nel caso degli over 50, deve essere esibito anche per partecipare a corsi di formazione privati in zona bianca e gialla, oltre che in zona arancione?
Sì. Essendo stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50, gli stessi hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro e ai corsi di formazione, anche in qualità di discenti a far data dal 15 febbraio.
L'obbligo del possesso e dell'esibizione del green pass segue le regole generali contenute negli artt. 9 e 9-bis del DL 52/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
In riferimento al decreto "festività", l’obbligo di green pass rafforzato riguarda anche l’asporto?
Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 52/2021, in zona bianca è richiesto il green pass (base) per l'accesso ai "servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso" (lett. a). Anche le disposizioni concernenti il nuovo green pass "rafforzato" si applicano soltanto alle attività limitate o sospese in zona gialla (o in zona arancione, nel caso in cui la regione vi si trovi ai sensi del nuovo comma 2-bis introdotto, al medesimo articolo, dal DL 172/2021).
Ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, invece, l'asporto rimane consentito senza limiti di orario anche in zona gialla (art. 27, comma 2 del DPCM e art. 4 del DL 52/2021). Il DL 221/2021 conferma le disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 (cfr. art. 18) fino al 31 marzo 2022 fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti successive al 2 marzo 2021.
Sotto questo profilo, l'art. 5 del medesimo DL 221, dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, consente esclusivamente ai soggetti in possesso di green pass "rafforzato" (o ai minori di 12 anni o ai soggetti esenti), il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso. Nelle FAQ relative alle zone pubblicate sul sito del Governo, era scritto che si riteneva possibile l'accesso della clientela ai locali dell'esercizio "esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio". Tali FAQ non sono più online. Tuttavia, fino a che non siano sostituite da indicazioni di differente tenore, riteniamo di poterle considerare ancora valide.
In ogni caso si tratta di un profilo sul quale, stante il mutato quadro pandemico e la mancanza di dati normativi certi, appare necessario il preventivo confronto con le Autorità di polizia locale competenti, al fine di verificare la condivisione delle argomentazioni sopra evidenziate.
In zona gialla esiste l'obbligo, al chiuso, di massimo 4 commensali al tavolo, muniti di green pass rafforzato?
No. L'art. 9-bis, comma 2-bis, del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), recentemente introdotto dall'art. 5 del D.L. 172/2021, stabilisce che "nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) [cd. green pass "rafforzato"], e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca" e che tale previsione si applica anche "ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone" e dunque ai "servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso".
Di conseguenza, il necessario possesso del green pass "rafforzato" per la fruizione del servizio di ristorazione al tavolo, al chiuso, consente di applicare, anche in zona gialla, la disciplina prevista per la zona bianca, e dunque di scongiurare l'applicazione delle limitazioni afferenti al numero dei commensali. Tale interpretazione è stata espressamente confermata dalla circolare del Ministero dell'Interno del 2 dicembre 2021 (cfr. lett. c).
Per partecipare alle assemblee, in zona bianca, è obbligatorio il green pass "rafforzato"?
No, è sufficiente il green pass base. L'art. 6 del D.L. 172/2021 ha stabilito che dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, nella zona bianca, "lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca".
Le limitazioni, in questo caso, sono poste dal D.L 52/2021 che, all'art.7 prevede: "è consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza".
Pertanto, a meno di non ritenere che l'obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida delle attività economiche e sociali costituisca una "limitazione" dell'attività nel senso di cui all’articolo 6 del D.L. 172/2021, si può affermare che le attività di convegni e congressi non rientrino tra quelle per cui è necessario il green pass "rafforzato" ai sensi dell’art. 6 del D.L. 172/2021.
Per ulteriori dettagli sulla partecipazione ad assemblee, si consulti la pagina delle FAQ green pass (faq #75).
Quando si parla di capienza massima degli spazi, cosa cambia rispetto all'indicazione del numero massimo di persone ammesse in un locale?
La scheda relativa al commercio al dettaglio reca l'indicazione di "predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi". La stessa integrazione è stata apportata anche in numerose altre schede, come in quelle relative a: "ristorazione e cerimonie", "piscine termali e centri benessere", "musei, archivi, biblioteche, luoghi delle cultura e mostre", "giostrine e aree per bambini", "sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò", "sagre e fiere locali", "sale da ballo e discoteche".
Il DPCM 2 marzo 2021, tuttavia, prevede già l'obbligo "nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti" (art. 11, comma 2). Salvo diverso avviso delle autorità di controllo locali o eventuali indicazioni ufficiali sul punto – di cui però, allo stato attuale, non vi è notizia – sembra di potersi ritenere che i cartelli predisposti in ottemperanza all'obbligo di cui al DPCM 2 marzo 2021 siano idonei anche ai fini del rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.
È necessario scaricare una nuova certificazione Covid-19 per avere il super green pass?
No. Non è necessario scaricare nuovamente la certificazione Covid-19, poiché è sufficiente presentare a chi è addetto alla verifica, il green pass da guarigione o da vaccinazione di cui si è già in possesso. Sarà il controllo con l'App VerificaC19 che ne riconoscerà la validità.
Per accedere nei luoghi della cultura (ad esempio musei) è necessario il super green pass?
Sì. Per accedere a musei e a luoghi della cultura (come ad esempio i musei), sia all'aperto che al chiuso, bisognerà essere necessariamente in possesso del super green pass a partire dal 6 dicembre in zona bianca e già dal 29 novembre in zona gialla. In base all'art. 5 del DL 172/2021, nelle zone gialle il super green pass è necessario già dal 29 novembre.
Il nuovo art. 9-bis del D.L. 52/2021 (c.d. "Riaperture"), introdotto dall’art. 3 del D.L. 105/2021 dello scorso 23 luglio, ha disposto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività ivi indicati.
In particolare, il comma 1, lett. c), prevede l'obbligo del possesso del green pass per accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis.
L'art. 6, comma 1, del DL 172/2021 impone, dal 6 dicembre, il super green pass per le attività per le quali in zona gialla sono previste limitazioni.
Le limitazioni, in questo caso, sono poste dal DL 52/2021 che, all'art. 5-bis, per i musei e altri istituti e luoghi della cultura, così dispone:
"In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre".
Premesso che vi è l'obbligo di indicare la capienza massima all'interno del locale, viene a cadere il distanziamento tra i tavoli?
In ordine all'applicazione del distanziamento tra i tavoli, si informa che, è attualmente ancora in vigore la disposizione prevista nelle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio, secondo la quale i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno due metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno un metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), con eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale dei clienti).
La revisione delle linee guida proposta dalle Regioni al Ministero della Salute, annunciata con il comunicato stampa dello scorso 13 ottobre, ma che ad oggi non sono state ancora validate né pubblicate, va nella direzione del superamento della misura del distanziamento minimo di un metro in alcuni settori, ritenendo, tuttavia che, "tale limite resta per quei luoghi dove non c'è obbligo di green pass, ad esempio nei corsi di formazione, o nei settori in cui è consentito abbassare la mascherina come nella ristorazione".
In ogni caso, ad oggi, restano in vigore le Linee guida del 29 maggio e, conseguentemente, l'obbligo di distanziamento tra i tavoli.
Per il consumo al banco negli esercizi occorre il green pass?
Sì. Come riporta l'Art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande":
"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021".
Restano esclusi da tale obbligo i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Cosa cambia nella certificazione verde con la terza dose?
La certificazione verde Covid-19 (green pass), introdotta e disciplinata dall’articolo 9 del D.L. Riaperture, viene integrata con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (terza dose). Le certificazioni verdi COVID-19, dunque, attesteranno, oltre alla avvenuta guarigione e alla effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose);
- l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose).
Quali tamponi sono validi per il green pass "base"?
Per il green pass "base" continua ad essere valido il referto negativo ottenuto dal test antigenico rapido (valido 48 ore) o dal test molecolare (valido 72 ore).
Continuano ad essere esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.
È obbligatorio il super green pass per recarsi sul luogo di lavoro?
No, ad eccezione dei soggetti over cinquanta. Per recarsi al lavoro continua ad essere valido il green pass "base", compreso dunque quello ottenuto dal referto negativo di un test antigenico rapido (valido 48 ore) o dal test molecolare (valido 72 ore).
Tuttavia, l'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, inserisce nel corpo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, l’articolo 4-quinquies, comma 1 dove si precisa che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater (DL n. 44/2021), per accedere "ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione" (cosiddetto green pass "rafforzato").
Nel caso di avvenuta guarigione, quanto dura la certificazione verde?
La durata è di sei mesi. La durata della certificazione verde Covid-19, inizialmente ridotta da dodici a nove mesi con il decreto-legge 26 novembre, n. 172, e successivamente da nove a sei mesi con il decreto-legge 24 dicembre n. 221, è applicata anche alle certificazioni verdi rilasciate a seguito dell’avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi al SARS-CoV-2, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino (oltre il quattordicesimo giorno dalla prima dose).
La validità di 6 mesi della certificazione verde è stata soppressa per i casi in cui essa sia generata in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino (successiva al completamento del ciclo primario) o in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario vaccinale o successiva all'assunzione della dose di richiamo.
Quanto durano le certificazioni verdi Covid-19?
L'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, intervenendo sull’art. 9 del D.L. n. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”), rende illimitata la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate:
- dopo la somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose);
- a seguito di guarigione, ai soggetti risultati positivi e guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Per gli altri certificati, ottenuti a seguito di guarigione o completamento del ciclo vaccinale primario, è confermata la validità di 6 mesi.
Ai fini dell’efficacia di tali certificazioni, valide dalla data di somministrazione della dose di richiamo o dall’avvenuta guarigione, non è prevista la necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Ricordiamo che nel decreto-legge 26 novembre 2021 la validità delle certificazioni verdi Covid-19 era scesa da dodici a nove mesi, mentre con il decreto-legge 24 dicembre, n. 221 la validità era stata ulteriormente ridotta da nove a sei mesi.
Quali sono gli articoli del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 che trattano il nuovo impiego delle certificazioni verdi?
Sono tre gli articoli che, nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 (“Riaperture”), inseriscono nuove disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi. Nello specifico sono:
- Articolo 3 (durata delle certificazioni);
- Articolo 4 (estensione dell’impiego delle certificazioni);
- Articolo 5 (impiego delle certificazioni di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione).
Inoltre, l'Articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, introduce delle "Disposizioni transitorie", a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022:
"Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca".
Il super green pass è valido anche in zona bianca?
Sì. Il super green pass, anche detto green pass "rafforzato", è obbligatorio anche in zona bianca, oltre che in zona gialla, per accedere alle attività elencate nel decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Dove è necessario il green pass "base"?
Per l'accesso ai luoghi di lavoro continua ad essere valido il green pass "base", compreso dunque quello ottenuto dal referto negativo di un test antigenico rapido (valido 48 ore) o dal test molecolare (valido 72 ore).
Fanno eccezione, a decorrere dal 15 febbraio 2022 (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021), i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e pubblico, sono soggetti al nuovo obbligo vaccinale (articolo 4-quater DL n. 44/2021). In questo caso, dunque, il lavoratore dovrà possedere ed esibire il cosiddetto green pass "rafforzato".
Inoltre, l'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, apportando modifiche all’articolo 9 bis del decreto Riaperture (decreto-legge n. 52 del 2021), dispone che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (cosiddetto green pass "base"):
- dal 20 gennaio 2022: servizi alla persona;
- dal 1° febbraio 2022: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Dove si può accedere solo con il green pass "rafforzato"?
In zona bianca, gialla, arancione e, a seguito del decreto-legge 4 febbraio 2022 anche in zona rossa, si può accedere solamente con il green pass "rafforzato" nelle seguenti attività:
- spettacoli;
- eventi sportivi;
- ristoranti al chiuso anche per il consumo al banco;
- feste;
- discoteche;
- spettacoli;
- eventi sportivi (ad esempio palazzetti dello sport e stadi);
- feste*;
- discoteche*;
- cerimonie pubbliche;
- ristorazione al tavolo chiuso;
Con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 il green pass rafforzato è stato esteso anche a:
- consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri termali, salvo che per gli accessi per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- sale gioco e scommesse, bingo e casinò.
Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 il green pass rafforzato è stato esteso anche a:
- alberghi e altre strutture recettive (e servizi di ristorazione prestati all'interno);
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
-
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
-
servizi di ristorazione all'aperto;
-
piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
-
centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
- impianti sciistici;
- treni dell'Alta velocità;
- aerei;
- trasporto ferroviario regionale (Intercity e treni dei pendolari);
- trasporto pubblico locale (autobus, pullman e metropolitane).
Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 il green pass rafforzato è stato esteso, dal 15 febbraio, anche a:
- lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale.
Da quando è valido?
Il green pass "rafforzato" sarà valido dal 6 dicembre 2021 anche in zona bianca.
Che cosa è il super green pass?
Il super green pass, approvato con il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 è una certificazione verde Covid-19 (anche detto "green pass "rafforzato") che si ottiene solamente con la vaccinazione e con lo stato di avvenuta guarigione da SARS-CoV-2.
Sarà valido dal 6 dicembre 2021, anche in zona bianca, e servirà per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il super green pass.
In zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi.