FAQ Emergenza Coronavirus DPCM 11 e 22 marzo 2020

FAQ Emergenza Coronavirus DPCM 11 e 22 marzo 2020

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

ultimo aggiornamento:

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16 aprile 2020

In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle vostre domande più frequenti concernenti gli Allegati 1, 2, 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto la sospensione di alcune attività. Queste risposte restano per il momento valide anche a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 10 Aprile. Per ogni FAQ abbiamo indicato la fonte della risposta e la data di risposta, che vi invitiamo a tenere presente, perché è nostra cura aggiornare le risposte qualora ci fossero novità. Invitiamo le imprese che abbiano necessità di ulteriori chiarimenti a rivolgersi alla propria associazione territoriale o federazione, soprattutto in questa fase di transizione dai primi provvedimenti al DPCM 10 Aprile 2020.

Non perderti le risposte alle FAQ relative al DPCM 10 aprile e quelle sui Decreti "Liquidità" e “Cura Italia”.

faq #: 053 10 aprile 2020
Commercio

Ho una pasticceria con solo codice ATECO 10.71.2 (produzione di pasticceria fresca) che vende nei locali adiacenti a quelli di produzione i propri prodotti, in deroga all’applicazione del Decreto Lgs Bersani. Posso continuare a vendere?

  • . Le attività di produzione di alimenti che rientrano nella divisione 10, “industrie alimentari", sono incluse nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo e possono quindi continuare a operare.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 052 10 aprile 2020
Commercio

Se una società con codice ATECO 46.62 (non autorizzato) riceve un ordine da una società con codice ATECO autorizzato, è possibile spedire (tramite corriere) il materiale richiesto?

  • . Può consegnare la merce. Sia autonomamente che tramite corriere.

    Le FAQ ufficiali del Governo affermano che, nella vendita al dettaglio, la consegna a domicilio è sempre consentita, anche per le attività sospese e per i prodotti non di prima necessità.

    Pertanto, poiché il DPCM 22 marzo, all’art. 1, comma 1, lett. c), stabilisce che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile", in assenza di indicazioni ufficiali in senso contrario, così come abbiamo indicato nella nostra FAQ n. 5 del 23 marzo u.s., riteniamo che anche le attività all’ingrosso che attualmente devono ritenersi sospese (come la 46.62 sul commercio all’ingrosso di macchine utensili), possano comunque proseguire la propria attività ricorrendo alla vendita a distanza, con raccolta degli ordini sia telefonica che online, analogamente a quanto già previsto per le attività al dettaglio e fatte salve le eventuali restrizioni agli spostamenti (e quindi alle consegne) disposte a livello locale.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 051 10 aprile 2020
Ambiente

Quali negozi possono vendere le mascherine?

  • Le mascherine chirurgiche e quelle classificate FFP2 e FFP3, utilizzate in ambito ospedaliero, ambulatoriale, assistenziale, ricadono nell’ambito dei dispositivi medici e hanno specifici canali di approvvigionamento.

    Altri tipi di mascherine diversi da quelli sopra richiamati non sono considerati dispositivi medici né DPI e sono quelle mascherine prodotte ai sensi dell’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

    Per queste si parla genericamente di mascherine “reperibili in commercio" senza che sia specificato che debbano essere poste sul mercato attraverso un determinato canale di vendita.

    In relazione a tali tipi di mascherine, non soggetti ad alcuna valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, il produttore deve comunque garantire, sotto la sua responsabilità, la sicurezza e la qualità del prodotto (ad es. che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazioni o altri effetti nocivi per la salute o altamente infiammabili).

    Si ritiene quindi che tali mascherine possano essere poste normalmente in commercio (es. vendita in supermercati, parafarmacie, canali on line) sempre comunque nel rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità sopraindicati.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente e Sicurezza
faq #: 050 10 aprile 2020
Trasporti

Per consegnare le merci al domicilio dei clienti ci sono delle particolari regole da rispettare, posso utilizzare l’auto aziendale o devo ricorrere ad un veicolo per il trasporto di cose?

  • Per effettuare le consegne a domicilio si può effettuare per conto proprio oppure si ricorre a un autotrasportatore in conto terzi, in regola con l’iscrizione al relativo Albo.

    Nel primo caso bisogna rispettare la disciplina dettata dall’art 31 e seguenti della legge 298/1974. I requisiti sono tre:

    · i veicoli devono essere nella disponibilità dell’impresa con un titolo legale;

    · le merci trasportate devono essere esclusivamente quelle di proprietà dell’impresa o comunque da questa trasformate o vendute;

    · a guidare il mezzo deve essere il titolare dell’impresa o un suo dipendente.

    Si può utilizzare l’automobile (M1 nella classificazione) nel rispetto di quanto sopra esposto e delle indicazioni dell’articolo 164 del Codice della Strada in tema di sistemazione del carico sui veicoli.

    È, in ogni caso necessario rispettare sempre l’art. 82 del Codice della Strada in tema di destinazione e uso dei veicoli, non utilizzando impropriamente a uso di terzi veicoli immatricolati a uso proprio. Per i veicoli con peso totale a terra superiore alle 6 tonnellate esistono regole più restrittive su disponibilità dei veicoli e licenze per il trasporto in conto proprio.

— Fonte Confcommercio, Settore Trasporti
faq #: 049 8 aprile 2020
Commercio

Ho una concessionaria auto e sto implementando l’attività online. In merito alla contrattualistica da far firmare al cliente avete qualche indicazione? Le condizioni vengono equiparate ai contratti firmati fuori sede?

  • In relazione alla vendita online di beni, oltre al quadro normativo vigente in merito ai normali acquisti all’interno dei locali commerciali, assume particolare rilevanza la disciplina di maggior tutela per i consumatori prevista dagli articoli da 45 a 67 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni).

    In particolare si evidenziano le specifiche disposizioni in materia di contratti a distanza. Tra queste, le più rilevanti ai fini della contrattualistica con i consumatori sono soprattutto quelle relative all’informativa precontrattuale (art. 49), ai requisiti di forma (art. 51) e al diritto di recesso (artt. da 52 a 59).

    Per completezza, segnaliamo inoltre le disposizioni in materia di consegna e passaggio del rischio (artt. 61 e 63) e le altre disposizioni relative agli strumenti di pagamento.

    Al riguardo, ci permettiamo tuttavia di evidenziare che le richiamate disposizioni prescrivono a carico del professionista venditore una serie di adempimenti particolarmente stringenti che poco si concilierebbero con un’attività improvvisata al solo fine di fronteggiare l’emergenza attualmente in corso, considerate le importanti conseguenze di un’eventuale violazione sia sul piano prettamente civilistico della validità dei contratti (ad es. ai sensi dell’art. 53 la mancata informazione sul diritto di recesso comporta l’estensione del periodo di recesso da 14 giorni ad un anno e 14 gg; la mancata informazione su eventuali spese o costi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 49, comporta che questi siano a carico del professionista) che in relazione al rischio di subire importanti sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

    Pertanto, ai fini di un più completo supporto agli associati che intendano intraprendere questa strada, con l’auspicio che possa essere un’indicazione utile e gradita, segnaliamo infine che Unioncamere ha predisposto un modello di contratto tipo di vendita online di beni – alla cui redazione abbiamo contribuito anche noi – validato dalle associazioni dei consumatori e dal Ministero dello sviluppo economico.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 048 7 aprile 2020
Commercio

Ho un’azienda a Leonessa (prov. di Rieti) di generi alimentari. Ho un furgone a norma, posso consegnare la merce a domicilio fuori provincia (Roma per esempio)?

  • , La consegna a domicilio è consentita per tutti i prodotti anche per quelli che non sono indicati nell’allegato I del dpcm 11 marzo 2020, per cui è stata temporaneamente sospesa la vendita al dettaglio.

    In particolare, relativamente ai prodotti alimentari, nella sezione Pubblici esercizi ed attività commerciali delle FAQ del Governo viene espressamente affermato che “Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro".

    Per quanto riguarda le consegne al di fuori del comune in cui ha sede l’attività, sebbene l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo, recepita dal DPCM di pari data, abbia vietato, in generale, gli spostamenti tra comuni diversi, segnaliamo che gli stessi rimangono possibili per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

    Sulla questione è intervenuto un chiarimento da parte del Governo che nella Sez. SPOSTAMENTI delle richiamate FAQ ha chiarito che per comprovate esigenze lavorative significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

    Nelle medesime FAQ il Governo (Sez. TRASPORTI), precisa inoltre che non vi è alcuna limitazione per il transito delle merci (non solo quelle di prima necessità) che possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

    È tuttavia sempre necessario assicurare che i soggetti che materialmente effettuano le consegne presso i clienti (titolare, dipendente, collaboratore occasionale) operino nel rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie, indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI) osservando i distanziamenti previsti tanto nella fase del trasporto (ad es. le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro) che della consegna al cliente.

    Resta in ogni caso salva la possibilità che misure più restrittive vengano adottate dal Governo e/o dagli Enti Locali (regioni e comuni), sia in base al DL 6, ora abrogato dal DL 19, sia in base a quanto previsto dalle nuove disposizioni contenute nel Dl n. 19 del 25 marzo 2020, che consentono anche l’adozione di ulteriori misure per le limitare o sospendere le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità. (art. 1, comma 2, lett. u).

    Sarà, pertanto, necessario monitorare anche i provvedimenti locali che in questo periodo sono stati o potrebbero essere approvati.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 047 7 aprile 2020
Commercio

Vendo materiale termoidraulico e mobili per bagno, codice ATECO 47.52.10. Posso rimanere aperto?

  • , confermiamo che la vendita al dettaglio di prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (codice ATECO 47.52.10), può essere legittimamente effettuata, in quanto espressamente ricompresa nell’allegato I del DPCM 11 marzo 2020, come potrà verificare anche consultando il sito Confederale dove sono riportati i codici Ateco delle attività consentite.

    Nella descrizione delle attività a cui viene attribuito il Codice ATECO 47.52.10 , viene contemplata: la vendita al dettaglio di ferramenta, colori, vernici lacche, vetro piano, articoli e attrezzature per il fai da te, nonché apparecchi e materiali antinfortunistici.

    Per individuare altri eventuali prodotti che possono essere posti in vendita sarà necessario verificare caso per caso, non essendo possibile fornire una risposta specifica in assenza di indicazioni su quali siano gli altri prodotti che vengono posti in vendita (ad esempio continua ad essere consentita il commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione con il Codice ATECO 47.59.30).

    Inoltre, è necessario capire se all’attività in questione vengono attribuiti più codici ATECO; in tal caso andrà verificato se si tratta di un codice primario o secondario o se, invece, l’attività viene ricompresa solo nell’ambito del codice ateco sopra attribuito. Se l’attività avesse anche codici ATECO secondari le segnaliamo la seguente faq del Governo (sez. ATTIVITA’ PRODUTTIVE):

     

    La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto? No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

     

    Tale faq autorizza espressamente anche la prosecuzione delle attività del solo codice secondario ATECO che ricada tra quelle consentite, senza necessità della comunicazione al Prefetto.

    Inoltre, nel caso in cui sorgesse un dubbio in merito alla possibilità di poter continuare a svolgere la vendita di un determinato prodotto sarà necessario verificare se questa possa essere considerata funzionale allo svolgimento delle attività ricomprese nell’allegato I del DPCM 22 marzo 2020.

    Si ricorda infatti che l’art. 1, comma 1, lett. d), prevede, in casi eccezionali, la possibilità di continuare a svolgere le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiera delle attività indicate nell’allegato I, previa comunicazione al Prefetto della provincia.

    Infine, nel caso in cui l’attività relativa alla vendita di un determinato prodotto debba considerarsi sospesa è sempre ammessa la possibilità di effettuare la vendita a distanza di tali prodotti, purchè si rispettino le prescrizioni in materia igienico sanitaria anti-contagio. Nelle Faq predisposte dal Governo si evince anche che nel caso in cui la consegna dovesse essere effettuata da terzi, il titolare deve comunque essere garantito circa l’osservanza delle misure igienico sanitarie da parte di colui che effettuerà materialmente la consegna.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 046 7 aprile 2020
Commercio

Ho una stazione di servizio con un autolavaggio, ora unico servizio che offro è per auto della polizia e alle auto delle officine. Posso farlo a tutti gli altri?

  • , nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Infatti Le attività di autolavaggio di cui al codice 45.20.91 Lavaggio auto risultano consentite in quanto l’intera classe 45.20, che le ricomprende, è inclusa nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo, come sostituito dal DM MiSE del 25 marzo.

    In linea di principio, quindi, il servizio potrebbe essere prestato nei confronti di chiunque. Resta inteso, tuttavia, che la possibilità di usufruirne risulterà fortemente limitata a causa degli stringenti limiti attualmente imposti agli spostamenti.

    Tra comuni diversi, infatti, questi rimangono possibili soltanto nel caso di “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute" (DPCM 22 marzo) mentre, all’interno dei singoli comuni, soltanto per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute" (DPCM 8 marzo).

    Da questo punto di vista evidenziamo, peraltro, che sul territorio si riscontra un atteggiamento molto rigoroso da parte delle autorità preposte ai controlli.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 045 7 aprile 2020
Commercio

La forza pubblica mi ha fatto chiudere l’erboristeria? Potevano?

  • No. Secondo l’art. 2, comma 1, del DPCM del 22 marzo 2020, le disposizioni di questo provvedimento si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020.

    Inoltre l’art. 1, comma 1, lett. a), quarto periodo, del medesimo DPCM, afferma espressamente che Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

    Anche nelle faq del Governo, che sono peraltro periodicamente aggiornate (attualmente al 1 aprile), le erboristerie possono rimanere aperte in quanto assimilabili a quelle del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.

    L’assimibilità dell’attività di erboristeria al commercio di generi alimentari non è quindi venuta meno e la faq mantiene intatta la sua validità, come testimoniato dall’apertura su tutto il restante territorio nazionale.

    La domanda al Prefetto non è quindi necessaria per questa tipologia di attività.

    Va quindi contattato il Comando provinciale della forza di appartenenza (o il Prefetto) per far presente quanto accaduto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 044 7 aprile 2020
Commercio

I venditori ambulanti di prodotti alimentari possono continuare la loro attività?

  • . Possono nei mercati rionali ancora aperti oppure mediante la vendita a domicilio, infatti l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 114/1998, stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante “abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago".

    La suddetta disposizione fa riferimento, tuttavia, alla cd. vendita “porta a porta".

    Per quanto concerne, invece, la vendita a distanza, si segnala che non si ravvisano ragioni per ritenerla vietata. La tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, al punto 1.11.4, reca il regime abilitativo previsto per la “vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line" specificando che “quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo".

    Il riferimento generale ad “altra tipologia di vendita", a nostro avviso, non implica una distinzione tra vendite effettuate su aree private in sede fissa e vendite effettuate su aree pubblica, dal momento che entrambe le tipologie ricadono, in generale, nella nozione di “commercio al dettaglio".

    Inoltre, l’art. 30 del D.Lgs. 114/1998 stabilisce che “i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo".

    Pertanto, fatti salvi eventuali chiarimenti ufficiali che dovessero pervenire sul punto, si ritiene che gli operatori autorizzati al commercio su area pubblica possano effettuare vendite a distanza senza bisogno di dotarsi di ulteriori titoli abilitativi.

    Dal punto di vista del rispetto della normativa igienico-sanitaria, segnaliamo che l’art. 6 del Reg. 852/2004, che disciplina la notifica sanitaria, impone agli operatori del settore alimentare di notificare “qualsivoglia cambiamento significativo di attività" (par. 2, comma 2).

    Poiché, in tali circostanze, la consegna a domicilio rappresenterebbe soltanto una modalità occasionale di consegna dei prodotti, del tutto accessoria all’attività svolta secondo le normali modalità, riteniamo che la messa a disposizione di un simile servizio non si possa considerare tale da comportare un mutamento “significativo" dell’attività dell’impresa.

    Tuttavia, al fine di prevenire eventuali contestazioni e in attesa di indirizzi univoci da parte dell’amministrazione centrale, invitiamo comunque a verificare presso la propria ASL o SUAP di riferimento tutti gli adempimenti ritenuti necessari e in particolare l’eventuale necessità di procedere a un aggiornamento della notifica sanitaria.

    A tal proposito segnaliamo, inoltre, la necessità di adeguare il proprio manuale HACCP affinché tenga conto delle nuove modalità operative introdotte nello svolgimento dell’attività. Nel caso in cui si intenda procedere alle consegne senza affidarsi a soggetti terzi, sarà inoltre necessario predisporre l’attrezzatura idonea a garantire che la consegna avvenga senza compromettere la sicurezza dei prodotti.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 043 6 aprile 2020
Commercio

Sono proprietario di una impresa che vende mobili e sto partecipando ad una serie di bandi pubblici per fornitura di arredi. Le amministrazioni pubbliche non hanno ancora bloccato i bandi, e per alcuni è obbligatorio il sopralluogo fisico, come devo comportarmi?

  • Tutti i decreti anche l’ordinanza 37 del 3 aprile, in ordine di tempo, conferma la possibilità degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative richiamando la nota del ministero dell’Interno del 23 marzo.

    Nel suo caso, per comprovare tali esigenze in caso di controllo, sarà opportuno farsi rilasciare dalla PA che ha emesso il bando, una dichiarazione che attesti la necessità del sopralluogo come indicato dal bando e, possibilmente, anche la lettera di invito con giorno ed ora del sopralluogo che, immagino, vadano concordati con l’amministrazione.

    Al sopralluogo inoltre dovrà partecipare con il minor numero possibile di personale tecnico ed anche questa circostanza dovrà essere fatta presente alla PA che ha pubblicato il bando.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 042 6 aprile 2020
Commercio

Sono un gioielliere e vorrei qualche informazione in più sulle vendite a distanza. Non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo come riportato nella tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 22, al punto 1.11.4, in materia di regime abilitativo previsto per tali vendite? Ci possono essere differenze tra Comuni?

  • Le disposizioni del D.Lgs. 222/2016 non si prestano a molte possibili interpretazioni: il punto 1.11.4 della tabella A recita: “Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo)". Si tratta, peraltro, della medesima espressione ripetuta nella modulistica SUAP unificata e standardizzata approvata con l’accordo in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 e che, ormai, è in uso in tutto il territorio nazionale, fatte salve le sole differenze giustificate dalla normativa regionale eventualmente vigente.

    La SCIA è necessaria, pertanto, soltanto all’avvio di una nuova attività che abbia ad oggetto la sola vendita a distanza.

    Nel caso in cui permangano applicazioni difformi, ci sembra che la soluzione più indicata sia quella di cercare contattare il SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) del vostro Comune.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 041 6 aprile 2020
Commercio

Ho un’attività sospesa e vorrei fare vendita a domicilio. Per giustificare lo spostamento serve la comunicazione tramite Suap della vendita telefonica o via internet o basta dimostrare che, con documento fiscale e autocerficazione?

  • Secondo quanto indicato nelle FAQ del Governo, la consegna a domicilio è sempre consentita, anche per le attività sospese e per i prodotti non di prima necessità:

     

    I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020)."

     

    Per quanto riguarda l’eventuale necessità di specifici titoli abilitativi, evidenziamo che la tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, al punto 1.11.4, reca il regime abilitativo previsto per la “vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line" specificando che “quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo".

    Riteniamo quindi che anche le imprese no-food possano legittimamente ricorre a tale modalità di vendita senza necessità di presentare una SCIA ma riteniamo altresì necessario che le stesse comunichino alla Camera di commercio competente, secondo le modalità ordinarie, la variazione dell’attività svolta al fine dell’attribuzione del relativo codice Ateco.

    Per quanto riguarda la consegna, questa può, come confermato anche dalla FAQ, essere fatta dallo stesso negoziante o da soggetti terzi in entrambi i casi con scrupolosa osservanza delle misure anti contagio (guanti, mascherine, distanza).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 040 6 aprile 2020
Commercio

Ho un’attività di commercio all’ingrosso e al minuto (nella stessa sede) di ferramenta e vernici. Se mi chiama un artigiano (o altro cliente NON privato) e mi chiede di acquistare merce con fattura, posso fare la consegna tramite corriere e quindi emettere la fattura?

  • Se, come sembra dalla sua domanda, l’esercizio commerciale in questione è aperto in quanto l’attività svolta è classificata con il codice ATECO 47.52.10 (Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico), si ritiene che oltre alla vendita al dettaglio ai consumatori privati possa essere legittimamente effettuata anche la vendita ai professionisti (idraulici, riparatori, installatori, etc.) le cui attività rientrano tra quelle espressamente ricomprese nell’ALL. 1 DPCM 22 marzo 2020 o che risultano comunque consentite in quanto funzionali allo svolgimento di attività essenziali.

    Tale conclusione può desumersi, infatti, dalla circostanza che le attività di vendita al dettaglio indicate nell’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 sono consentite senza che sia indicata alcun tipo di limitazione o altra restrizione di natura soggettiva relativamente alla clientela potenzialmente acquirente.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 039 6 aprile 2020
Commercio

Il codice ATECO 49.46.1 non è in elenco e il codice ATECO 17 sì. Nella visura ho il codice ATECO 17.2 come secondario. Posso continuare l’attività?

  • Le disposizioni non distinguono tra codici primari e secondari, pertanto bisogna ritenere che facciano riferimento al solo codice primario.

    La classificazione Ateco dipende, infatti, dall’attività principale svolta dall’impresa.

    Segnaliamo tuttavia che Unioncamere, nel documento di FAQ ha chiarito che “Se l’attività prevalente, o l’attività secondaria sono incluse nell’elenco di cui all’allegato 1) del DPCM 22 marzo 2020 l’impresa può continuare la sua attività. In altre parole, non si deve tenere conto solo dell’attività primaria".

    Pertanto, in mancanza di ulteriori indicazioni ufficiali sul punto e non vedendo ragione per circoscrivere il chiarimento sopra riportato al solo DPCM 22 marzo, sembra di poter ritenere che anche imprese la cui attività primaria risulti sospesa, possano proseguire le attività identificate dai codici secondari riportati nell’allegato 1 al DPCM 11 marzo e nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo, come sostituito dal DM MiSE del 25 marzo.

    Segnaliamo infine che il codice Ateco 49.46.1 non risulta presente nella classificazione Ateco 2007.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Unioncamere
faq #: 038 2 aprile 2020
Commercio

Per proseguire il nostro lavoro per la vendita a distanza dobbiamo fare un’attivazione del codice ATECO 47.91.30 (commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio e telefono) con una richiesta al SUAP del comune. È corretto?

  • No. Non riteniamo necessario il passaggio al SUAP ma solo alla CCIAA di appartenenza.

    Secondo quanto indicato nelle FAQ del Governo, infatti, la consegna a domicilio è sempre consentita, anche per le attività sospese e per i prodotti non di prima necessità:

     

    I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020)."

     

    Per quanto riguarda il profilo abilitativo, la tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, al punto 1.11.4, reca il regime abilitativo previsto per la “vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line" specificando che “quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo".

    Riteniamo che possa legittimamente ricorrere a tale modalità di vendita senza necessità di presentare una SCIA ma riteniamo altresì necessario che comunichi alla Camera di commercio competente, secondo le modalità ordinarie, la variazione dell’attività svolta al fine dell’attribuzione del relativo codice Ateco.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 037 2 aprile 2020
Commercio

La Polizia locale sostiene che dobbiamo presentare una SCIA per avviare consegna a domicilio. È vero?

  • Secondo quanto indicato nelle FAQ del Governo, la consegna a domicilio è sempre consentita, anche per le attività sospese e per i prodotti non di prima necessità:

     

    I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020)."

     

    Inoltre, la tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, al punto 1.11.4, reca il regime abilitativo previsto per la “vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line" specificando che “quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo".

    Riteniamo quindi che anche le imprese no-food possano legittimamente ricorre a tale modalità di vendita senza necessità di presentare una SCIA ma riteniamo altresì necessario che le stesse comunichino alla Camera di commercio competente, secondo le modalità ordinarie, la variazione dell’attività svolta al fine dell’attribuzione del relativo codice Ateco.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 036 31 marzo 2020
Commercio

La mia visura camerale prevede vari codici ATECO, alcuni sospesi, altri no. Che devo fare?

  • Nel caso in cui nel medesimo esercizio coesistono più attività differenti, che vengono esercitate in ragione di titoli abilitativi distinti (SCIA), a ciascuno dei quali corrisponda un proprio codice ATECO principale, viene richiesto di sospendere l’attività identificata da un codice non ammesso ai sensi del DPCM, proseguendo invece l’altra.

    Ad esempio, in base alle indicazioni fino ad ora fornite dal Governo:

     

    · l’attività dei panifici è consentita, mentre deve ritenersi sospesa, ad esempio, l’attività di rosticceria svolta nel medesimo esercizio (compresa la preparazione di pasti da portar via Take-Away") trattandosi di un’attività assimilabile alla somministrazione di alimenti;

    · deve essere sospesa l’attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad una attività di vendita al dettaglio consentita;

    · i bar che vendono tabacchi e/o quotidiani possono restare aperti solo per la vendita di tabacchi e/quotidiani, non anche per la somministrazione di cibo e bevande.

     

    Tuttavia, le attività di vendita al dettaglio temporaneamente sospese possono effettuare solo la vendita con consegna a domicilio, vedi la FAQ sul delivery.

    Inoltre è consentito per gli Enti locali l’approvazione di misure ulteriormente restrittive che possano essere adottate dal Governo. Sarà, pertanto, necessario monitorare i provvedimenti locali che in questo periodo potrebbero essere approvati.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 035 31 marzo 2020
Trasporti

Sono un ambulante e vorrei fare consegne per conto dei negozi. Posso?

  • No, perché per effettuare trasporto merci in conto terzi è necessaria un’iscrizione all’albo. Esistono, poi, obblighi di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che si intende impiegare alla guida, bisogna soddisfare una serie di requisiti per lo svolgimento dell’attività che variano in funzione della portata dei mezzi che si intende utilizzare.

— Fonte Confcommercio, Settore Trasporti
faq #: 034 31 marzo 2020 (aggiornata in data 2 aprile 2020)
Commercio

Una pasticceria può vendere prodotti freschi, in primis uova di Pasqua e affini, considerata l’imminente festività?

  • , ma solo raccogliendo gli ordini via internet o telefono e organizzando le consegne a domicilio.

    Il DPCM 11 marzo 2020 sospende le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato 1. Le “Attività delle pasticceria" (Codice Ateco 56.10) devono ritenersi sospese. Per le attività sospese, come specificano le FAQ del governo, resta consentita la possibilità di raccogliere ordini via internet, per corrispondenza, radio e telefono, ed effettuare “la consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro."

    Segnaliamo sul punto che lo scorso 26 e 27 marzo la Confcommercio ha sottoscritto per le aziende due protocolli uno con i CGIL, FILCAMS CISL E FISASCAT-CISL e uno con UGL, concernenti la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

    Si evidenzia, infine, che alcune regioni italiane hanno rilasciato specifiche prescrizioni sulle modalità per effettuare le consegne a domicilio che in Campania, ad esempio, sono al momento vietate

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 033 28 marzo 2020
Fisco

Ho chiuso il negozio al pubblico, faccio solo consegna di ordini online. Posso chiedere il credito d’imposta per l’affitto?

  • . Nel caso di negozio chiuso ma che effettua attività online/telefono/ consegne a domicilio, si precisa che il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del D.L. n. 18 del 2020 spetti anche nell’ipotesi di consegna a domicilio.

    No. Per quanto riguarda, invece, una impresa che ha come attività commerciale prevalente il commercio on-line o per telefono, essendo tale tipologia di attività ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, occorre fare riferimento alla prevalenza dell’attività commerciale svolta.

    Di conseguenza, se l’attività di commercio on-line o per telefono è prevalente, non è possibile usufruire dell’agevolazione.

— Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d’impresa
faq #: 032 28 marzo 2020
Fisco

Ho un bar (chiuso) con tabaccheria (aperta). Posso avere il credito di imposta per l’affitto locale C1? Ho diritto a richiederlo pro quota?

  • No. Il beneficio riguarda le attività commerciali che sono state sospese in base al DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione di quelle di cui agli allegati 1 e 2 al citato decreto, tra le quali rientra l’attività di commercio di tabacco, indicata nel quesito.

    Riteniamo che il credito d’imposta non spetterebbe nell’ipotesi in cui l’attività di commercio del tabacco sia prevalente rispetto all’attività di bar, nemmeno pro quota.

— Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d’impresa
faq #: 031 28 marzo 2020 (aggiornata in data 2 aprile 2020)
Commercio

Come posso sospendere volontariamente la mia attività? Devo darne comunicazione?

  • La risposta dipende dalla legislazione regionale applicabile e dalle specifiche misure eventualmente adottate in occasione dell’emergenza, perciò è necessario innanzitutto svolgere una verifica presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di competenza.

    La normativa regionale potrebbe, infatti, prevedere specifici obblighi di comunicazione, disciplinandone le tempistiche e le modalità.

    In mancanza di previsioni regionali sul punto, per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, l’art. 22 del D.Lgs. 114/1998, stabilisce comunque che “l’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare: [...] b) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno" (comma 4) e che “il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno" (comma 5).

    Pertanto, comunicare la sospensione della propria attività consente al SUAP di calcolare con precisione, anche a tutela degli stessi esercenti, il decorso dei termini massimi di cui sopra ed evita che il Comune possa ritenere erroneamente che si sia verificata una cessazione definitiva dell’attività.

    Si segnala, infine, che diversi Comuni hanno chiarito che le attività sospese obbligatoriamente in ottemperanza alle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza, non devono effettuare alcuna comunicazione e hanno predisposto, invece, dei moduli di comunicazione appositi per quanti intendano sospendere volontariamente l’attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 030 27 marzo 2020
Commercio

Le strutture di vendita di generi alimentari e di prima necessità, nelle quali sono posti in vendita anche beni di diverso genere ad esempio: abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, ecc.) possono consentire ai clienti l’acquisto anche di questi prodotti?

  • No. Contrariamente a quanto precedentemente affermato si registra un mutamento interpretativo del Governo nelle FAQ, in quanto non è più consentita la vendita di prodotti diversi da quelli elencati nelle categorie merceologiche indicate nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020) in qualunque giorno della settimana.

    Tale misura riguarda tutte le strutture di vendita, senza distinzione di dimensione, ed è operativa in tutti i giorni della settimana non essendoci più differenze tra giorni feriali, prefestivi e festivi.

    Pertanto, le attività commerciali come, ad esempio, l’ipermercato, il supermercato, il discount, il minimercato e gli altri esercizi non specializzati di alimentari vari possono vendere solo generi alimentari e di prima necessità.

    Il responsabile di ogni attività commerciale dovrà, pertanto, organizzare la sua attività in modo da precludere ai clienti l’accesso alle zone (scaffali o corsie) in cui sono posti i prodotti per cui è stata temporaneamente sospesa la vendita. Nel caso in cui nell’attività commerciale non sia possibile precludere l’accesso a scaffali e corsie, sarà necessario rimuovere dall’attività tutti i prodotti la cui vendita non è consentita.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 029 27 marzo 2020
Commercio

Gli esercizi commerciali, le medie e le grandi strutture di vendita presenti all’interno dei centri commerciali devono rimanere chiusi nelle giornate festive e prefestive (sabato e domenica)?

  • No, dall’interpretazione normativa fornita dal Governo nelle Faq, si evince che possono rimanere aperte tutte le attività commerciali, a prescindere dalla loro dimensione, tutti i giorni della settimana, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche riportate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 per come integrate dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020.

    Alla luce di tale interpretazione, pertanto anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni limitatamente alla vendita dei prodotti sopra richiamati.

    L’attività di vendita presso i mercati, sia all’aperto che chiusi, è anch’essa consentita tutti i giorni della settimana, ma esclusivamente per la vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli come previsto dal Dpcm del 22 marzo 2020.

    In ogni caso, per effettuare la vendita di tali prodotti, deve essere sempre garantita la distanza interpersonale di 1 metro e, al fine di rispettare tale disposizione, è possibile modulare l’accesso e l’apertura delle strutture di vendita.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 028 27 marzo 2020
Commercio

Una cartoleria può rimanere aperta?

  • A seguito del DPCM del 10 aprile (Art. 1, comma 1, lett dd) cartolerie, librerie, negozi per abbigliamento di bambini e neonati hanno la facoltà di aprire da martedì 14 aprile, applicando le norme di sicurezza igienico sanitarie e di rispetto del metro di distanza tra i clienti.

    Prima di aprire va verificata l’applicazione delle misure specifiche per gli esercizi commerciali contenute nell’allegato 5.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 027 27 marzo 2020
Commercio

È consentita la vendita in negozio di prodotti che non sono elencati nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020?

  • Sul sito delle Faq di Palazzo Chigi è stato aggiornato il quesito relativo alla vendita di prodotti diversi da quelli inclusi nell’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo.

    In base al nuovo orientamento, per il Governo è venuta meno la possibilità, anche per gli esercizi al dettaglio la cui attività non è sospesa, di vendere prodotti diversi da quelli dell’allegato 1 al DPCM dell’11 marzo.

    Quindi al momento, a meno di ulteriori variazioni, questa possibilità non è più consentita.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 026 26 marzo 2020
Commercio

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative"? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative"?

  • È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

    “Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa.

    Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 025 26 marzo 2020
Commercio

Ho una lavanderia. Posso regolarmente operare?

  • Sì, è possibile continuare ad esercitare l’attività di lavanderia in quanto prevista tra quelle espressamente consentite che sono elencate nell’all. 2 del DPCM 11 marzo 2020.

    Infatti il DPCM 22 marzo all’art. 1, comma 1, lett. a) stabilisce che “resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020", ed all’art. 2 prevede che le disposizioni “si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020".

    Quindi, è possibile mantenere personale in azienda ma il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di cui al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

    Il datore di lavoro deve comunque garantire l’osservanza in azienda delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) per il personale eventualmente presente in azienda osservando il protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 024 26 marzo 2020
Commercio

Le consegne a domicilio di genere alimentare possono avvenire anche fuori Comune?

  • Per quanto riguarda le consegne al di fuori del comune sede dell’attività, sebbene l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo, recepita dal DPCM di pari data, abbia vietato, in generale, gli spostamenti tra comuni diversi, segnaliamo che gli stessi rimangono possibili per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute". Invece il DPCM 8 marzo, all’art. 1, comma 1, lett. a), prevedeva già che gli spostamenti, anche all’interno dei singoli territori, potessero avvenire solo per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

    Le FAQ del Governo (sez. SPOSTAMENTI) chiariscono che “comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro ed il recarsi presso la propria attività, anche se chiusa al pubblico, rientra nell’andare al lavoro.

    Nelle medesime FAQ del Governo (sez. Trasporti), inoltre, viene precisato che non vi è alcuna limitazione per il transito delle merci (non solo quelle di prima necessità) che possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

    Ricordiamo infine la necessità di dotare il personale (se diretti dipendenti/collaboratori) dei dispositivi di protezione individuale (DPI) anche ai fini della consegna. In caso di ricorso a soggetti terzi, è necessario assicurarsi che siano rispettate le misure sanitarie di protezione da parte del soggetto che materialmente effettuerà le consegne presso i clienti.

    Resta in ogni caso salva la possibilità che misure più restrittive vengano adottate dal Governo e/o dagli Enti Locali (regioni e comuni).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 023 26 marzo 2020
Commercio

È vero che solo chi ha codice ATECO corrispondente a vendita telefonica – per corrispondenza o via internet – può vendere online in questo momento?

  • No. Le FAQ del Governo, aggiornate oggi, hanno confermato che i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio.

    Viene inoltre precisato che la consegna dei prodotti a domicilio è consentita nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

    Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 022 25 marzo 2020
Commercio

La mia impresa svolge attività con il codice ATECO 17.23.09, ma nell’allegato è riportato solo il codice 17. Devo chiudere?

  • No. Riteniamo che quando nell’allegato è indicato il codice che identifica l’intera divisione siano ricompresi tutti i codici (e quindi le attività) che identificano le sottoclassi della divisione.

    Questo perché il codice della divisione, da solo, non consentirebbe di identificare con precisione nessuna attività ed inoltre, quando si è voluto identificare determinate attività escludendone altre all’interno della medesima divisione, l’allegato 1 le ha indicate in maniera puntuale.

    Nel caso specifico il codice 17.23.09 (fabbricazione di altri prodotti cartotecnici) rientra nella divisione 17 (fabbricazione di carta ed altri prodotti di carta).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 021 25 marzo 2020 (aggiornata in data 11 aprile 2020)
Commercio

I CAF (Codice Ateco 69.20.14), tra cui ci sono molte società di servizi delle Confcommercio, posso rimanere aperte?

  • Riteniamo che l’attività dei CAF sia inclusa nel disposto dell’art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 22 marzo ai sensi del quale: “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità".

    Le attività amministrative invece vanno limitate a quelle effettivamente indifferibili ed urgenti (es. scadenza fatture prima del 3 maggio).

    Tutte le altre vanno rinviate a dopo il 3 maggio.

    Fatte queste premesse, è possibile mantenere personale in azienda ma il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 020 25 marzo 2020
Commercio

Sono titolare di un negozio di ottica (Cod ATECO 47.78.20) volevo sapere se dopo l’ultimo decreto possiamo rimanere aperti.

  • Certo, i negozi di ottica possono rimanere aperti. Tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 al DPCM dell’11 marzo possono continuare ad essere svolte.

    La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".

    Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che l’art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto “si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, nonché a quelle dell’ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020."

    Il datore di lavoro deve comunque garantire l’osservanza in azienda delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) per il personale eventualmente presente in azienda osservando il protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 019 25 marzo 2020
Commercio

Posso vendere on-line anche dopo il 25 marzo (non sto parlando di generi alimentari)?

  • Sì, non ci sono limiti temporali per l’attività di commercio via internet.

    La scadenza del 25 marzo è per consentire alle attività di produzione e commercio all’ingrosso non incluse nell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo di completare le attività necessarie alla sospensione (consegne, ecc).

    Le uniche attività oggi consentite all’interno dei locali commerciali sono pertanto limitate a quelle strettamente indispensabili all’eventuale gestione del commercio via internet (o per telefono ecc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 018 25 marzo 2020
Commercio

La consegna a domicilio di pasti è sempre possibile?

  • La consegna a domicilio di pasti è ancora ammessa. Se l’impresa che confeziona i pasti li consegna con proprio personale deve avere cura di utilizzare DPI (mascherine, guanti, distanza di sicurezza).

    Le attività non sospese ai sensi del DPCM dell’11 marzo possono continuare a vendere tutti prodotti del loro assortimento fino ad espressa indicazione contraria da parte del Governo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 017 25 marzo 2020
Commercio

I codici ateco sono quelli che risultano dalla visura camerale, oppure Agenzia Entrate? molte aziende in particolare quelle “più datate" hanno in visura camerale codici ateco spesso non corrispondenti.

  • In linea teorica ciascuna attività dovrebbe essere identificata, sia presso il Registro delle Imprese che presso l’Agenzia delle Entrate, dal medesimo codice Ateco.

    Eventuali errori o disallineamenti devono essere corretti in modo che risulti sempre il codice più adeguato a identificare l’attività concretamente svolta dall’impresa.

    Pertanto, nel valutare se, in caso di attribuzione di codici differenti, l’attività possa ritenersi consentita, bisognerà fare riferimento al codice che si ritiene la identifichi con maggiore precisione.

    Poiché le disposizioni dei DPCM 11 marzo e 22 marzo non contengono ulteriori specificazioni, in mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto si ritiene che, nell’eventualità di un controllo, sia possibile impiegare indifferentemente sia i dati del Registro delle Imprese che quelli dell’Agenzia delle Entrate.

    Per quanto riguarda le attività con codici attribuiti sulla base di classificazioni precedenti a quella attualmente in uso, si segnala che, a questa pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate e a questa pagina del sito dell’Istat, sono disponibili delle tabelle di raccordo tra i codici della classificazione Ateco 2007 e quelle precedentemente utilizzate.

    Per opportuna informazione si segnala infine che, a partire dal 23 marzo 2020, è possibile verificare direttamente e gratuitamente il codice Ateco di qualsiasi attività tramite la funzione di ricerca disponibile sul sito del Registro delle Imprese.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 016 24 marzo 2020 (aggiornata in data 11 aprile 2020)
Commercio

La mia attività necessita di proseguire e dare corso ad alcuni adempimenti amministrativi e fiscali, in primo luogo, ad esempio, il pagamento delle fatture ai fornitori. Come posso fare?

  • Le attività amministrative invece vanno limitate a quelle effettivamente indifferibili ed urgenti (es. scadenza fatture prima del 3 maggio).

    Tutte le altre vanno rinviate a dopo il 3 maggio.

    Fatte queste premesse, è possibile mantenere personale in azienda ma il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

    Il datore di lavoro deve comunque garantire l’osservanza in azienda delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) per il personale eventualmente presente in azienda osservando il protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 015 24 marzo 2020 (aggiornata in data 26 marzo 2020)
Commercio

È possibile continuare l’attività di vendita a distanza con consegna a domicilio?

  • Le attività di commercio via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono restano consentite ed è quindi possibile che vi si dedichi del personale con l’accortezza di ridurlo allo stretto indispensabile ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

    Viene, inoltre, precisato che la consegna dei prodotti a domicilio è consentita nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

    Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

    Le uniche attività oggi consentite all’interno dei locali commerciali chiusi sono pertanto limitate a quelle strettamente indispensabili all’eventuale gestione degli ordini arrivati via internet (o per telefono etc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

    Per chi dovesse rimanere fisicamente in azienda a gestire gli ordini, il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) di cui al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, con l’accortezza, però, di ridurlo allo stretto indispensabile.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 014 24 marzo 2020
Commercio

Ho una struttura ricettiva con codice ATECO 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed&breakfast, residence). Posso rimanere aperta?

  • No. Il DPCM 22 marzo ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali non indicate nell’allegato 1 al decreto e non oggetto di specifiche eccezioni.

    Al momento, pertanto, le attività di cui alla sottocategoria 55.20.51 devono ritenersi sospese.

    L’elenco delle attività consentite potrà comunque essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 013 24 marzo 2020
Commercio

Ho un’attività di gestione di autorimesse e parcheggi (Codice Ateco 52.21.50), essendo di ausilio a trasporti e mobilità, ed avendo contratti di posteggio in essere non giornalieri (mensili e plurimensili), posso continuare a operare?

  • La lettera d) dell’articolo 1 del DPCM, consente la prosecuzione per le attività sospese che sono però “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali" di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

    In tal caso sarà necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite. Il DPCM non prevede particolari modalità per effettuare la comunicazione al Prefetto.

    Una volta che viene effettuata la comunicazione l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti.

    Spetterà, quindi, al Prefetto, decidere se sussistono o meno le condizioni per considerare l’attività sospesa funzionale ad assicurare la continuità della filiera.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 012 24 marzo 2020
Commercio

Il termine del 25/03 previsto dal 4c art. 1 del DPCM 22/03 è da considerarsi capiente fino alle ore 23:59 del giorno stesso o il 25/03 è il primo giorno di sospensione attività.

  • La disposizione di cui all’art. 1, comma 4, DPCM 22 marzo 2020, secondo cui “Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza", deve intendersi nel senso che è possibile espletare e attività ivi indicate fino alla mezzanotte del 25 marzo (compreso).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 011 24 marzo 2020
Commercio

Ho un’agenzia di pubblicità su quotidiani e periodici posso operare?

  • Le attività svolte dalle agenzie di pubblicità su quotidiani e periodici Codice Ateco 73.11.01 sono sospese in quanto non rientranti nelle attività riportate nell’allegato I del DPCM 22 marzo 2020. La lettera d) dell’articolo 1 DPCM, consente la prosecuzione per le attività sospese che sono però “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali" di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. In tal caso sarà necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata la sua attività, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite. Una volta che viene effettuata la comunicazione l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti.

    Spetterà al Prefetto, decidere se sussistono o meno le condizioni per considerare l’attività sospesa funzionale all’attività della filiera.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 010 24 marzo 2020
Commercio

I negozi di giocattoli, pur chiusi, possono effettuare consegna a domicilio ed eventualmente, avendo già piattaforma online, la vendita on line?

  • Il DPCM 22 marzo stabilisce che “resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020", riteniamo che, come già avveniva sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo, anche l’attività in oggetto, per quanto sospesa, possa continuare a operare mediante vendita a distanza con raccolta degli ordini sia telefonica che online.

    Peraltro la questione è stata oggetto della seguente FAQ ufficiale, tuttora pubblicata sul sito del Governo:

     

    I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato 1 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

    Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (allegato 1 e allegato 2).

     

    Come specificato anche dalla FAQ, trattandosi di un’attività sospesa non è consentito il ritiro dei prodotti direttamente presso i locali dell’attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 009 24 marzo 2020 (aggiornata in data 3 aprile 2020)
Commercio

Posso svolgere, purché chiusi al pubblico, lavori artigiani all’interno o manutenzione oppure inventario?

  • Tali attività vanno limitate a quelle effettivamente indifferibili ed urgenti. Tutte le altre devono essere rinviate a dopo il 3 maggio perché i provvedimenti che si sono succeduti dopo il 16 marzo (data delle risposte cui fate riferimento) sono tutti diretti a contenere gli spostamenti.

    Fatte queste premesse, ricordiamo che, come sopra evidenziato, è possibile mantenere personale in azienda per attività indifferibili ed urgenti ma il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 008 24 marzo 2020
Commercio

Le farmacie hanno qualche limite nella vendita dei prodotti diversi da quelli strettamente farmaceutici?

  • Segnaliamo che in base all’art. 1 del DPCM dell’11 marzo 2020 le farmacie e le parafarmacie possono restare aperte senza nessuna limitazione merceologica in tutti i giorni della settimana e questa possibilità resta confermata anche alla luce del DPCM di ieri.

    Riteniamo inoltre che possano continuare a vendere tutti i prodotti presenti nell’attività di vendita anche nelle giornate prefestive e festive.

    Peraltro, anche nei confronti delle parafarmacie che, come noto, vendono sostanzialmente prodotti cosmetici, il DPCM 11 marzo 2020 non impone alcuna limitazione.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 007 24 marzo 2020
Commercio

Ho un’erboristeria, posso tenere aperta l’attività nel rispetto delle norme igieniche?

  • Si, le erboristerie possono proseguire la propria attività.

    Il datore di lavoro deve comunque garantire l’osservanza in azienda delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) per il personale eventualmente presente in azienda osservando il protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 006 23 marzo 2020
Commercio

La mia attività al dettaglio, prima consentita dal DPCM dell’11 marzo, ora non più è tra quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo: devo sospenderla?

  • No, tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 al DPCM dell’11 marzo possono continuare ad essere svolte.

    La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".

    Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che l’art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto “si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, nonché a quelle dell’ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020."

    Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono quindi continuare ad operare.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 005 23 marzo 2020
Commercio

La mia attività all’ingrosso non è tra quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo: devo sospenderla? Come posso fare con la merce in giacenza? La vendita a distanza è consentita?

  • Ad eccezione di quelle specificate nel DPCM, le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso non indicate nell’allegato 1 devono essere sospese.

    Il Ministero dello Sviluppo Economico può, tuttavia, modificare l’elenco con proprio decreto (pertanto è ragionevole ritenere che le tipologie di attività ammesse saranno ampliate e per questo stiamo predisponendo a tal fine un elenco di attività da segnalare).

    Il DPCM 22 marzo consente comunque la prosecuzione delle “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali" di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

    Si evidenzia che questa disposizione richiama esclusivamente l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo e non l’allegato 1 del precedente DPCM dell’11 marzo.

    Tra le suddette attività si ritiene possano rientrare, ad esempio, le seguenti attività commerciali:

    · 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;

    · 46.75.02 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria;

    · 46.47.30 Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, che risulta funzionale all’attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni consentita dal DPCM.

    Lo stesso vale per alcune attività produttive, quali ad esempio:

    · 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, necessaria per la produzione di tappi da impiegare nell’imbottigliamento del vino;

    · 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo, volta ad assicurare la produzione di bottiglie.

    Per poter proseguire l’attività funzionale ad altre filiere è necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui essa è ubicata, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite.

    Una volta effettuata la comunicazione, l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti. Sarà eventualmente il Prefetto a disporne la sospensione con un successivo provvedimento.

    Tutte le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, hanno comunque tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

    Infine, poiché il DPCM stabilisce che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile", in assenza di indicazioni ufficiali in senso contrario, riteniamo che le attività all’ingrosso che attualmente devono ritenersi sospese, possano comunque proseguire la propria attività ricorrendo alla vendita a distanza, con raccolta degli ordini sia telefonica che online, analogamente a quanto già previsto per le attività al dettaglio e fatte salve le eventuali restrizioni agli spostamenti (e quindi alle consegne) disposte a livello locale.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 004 23 marzo 2020 (aggiornata in data 3 aprile 2020)
Commercio

È da ritenersi ancora autorizzata la vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari fino al 3 maggio, ferme restando le limitazioni per medie e grandi strutture di vendita nei festivi e prefestivi, e il rispetto dei necessari protocolli di sicurezza.

 

Poiché i nostri punti vendita sono caratterizzati, in generale, da licenza ingrosso/dettaglio, abbiamo già chiarito che l’ingrosso va gestito in base alle nuove prescrizioni.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 003 23 marzo 2020 (aggiornata in data 3 aprile 2020)
Commercio

Le attività che sono sospese, possono prevedere la presenza del titolare o di loro delegati all’interno delle attività per lavori da svolgere all’interno della stessa, come inventari, o per la gestione di merce deteriorabile?

  • Il comma 4 dell’art. 1 del DPCM del 22 marzo prevede che “le imprese le cui attività vengono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza".

    Pertanto fino al 25 marzo si potrà continuare a svolgere tutte le attività necessarie per organizzare la sospensione dell’attività, come ad esempio la gestione della merce deteriorabile; dopo il 25 marzo l’attività dovrà essere sospesa sino al 3 maggio.

    Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che sia possibile prevedere la presenza del titolare all’interno dell’attività sospesa, che deve, comunque, essere chiusa al pubblico, nella misura in cui questo sia necessario ed indispensabile per le attività necessarie alla sospensione e previa osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo in cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

    Tuttavia, ove possibile, si evidenzia che alcune attività, quale ad esempio quella relativa alla gestione degli inventari, dovrebbero essere svolte a distanza o con lavoro agile o rimandate eventualmente ad un momento successivo al termine dell’emergenza.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 002 23 marzo 2020 (aggiornata in data 26 marzo 2020)
Commercio

È ancora consentito il delivery per le attività di pubblico esercizio?

  • La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".

    Pertanto resta confermato l’allegato 1 del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

    Nelle Faq predisposta dal Governo si evince che resta consentito il servizio di consegna a domicilio, per tutte le attività che sono momentaneamente sospese quindi anche per le rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, ecc., mentre non è consentito il take-away.

    Ad oggi (26 marzo), le FAQ predisposte dal Governo, aggiornate al DPCM 22 marzo continuano infatti a prevedere che “tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro."

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 001 23 marzo 2020
Commercio

È ancora consentito il delivery per le attività di pubblico esercizio?

  • La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".

    Pertanto resta confermato l’allegato I del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

    Riteniamo che sia ancora possibile continuare a svolgere l’attività attraverso consegne a domicilio, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio e previa osservanza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute in cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

    Ad oggi (23 marzo), le FAQ predisposte dal Governo, aggiornate al DPCM 22 marzo continuano infatti a prevedere che “Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: nd 19 marzo 2020
Commercio

Può essere effettuata la consegna a domicilio di beni non essenziali?
Se per la ristorazione ed i beni essenziali è ammessa, per gli altri beni non si scontra con le restrizioni degli spostamenti?

  • Il DPCM 11 marzo 2020, all’art. 1 n. 1), sospende le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato I (controlla l’elenco delle attività in base al codice ATECO)

    Le attività che rientrano in altre categorie devono ritenersi sospese.

    Tuttavia, il medesimo allegato I consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio e telefono, pertanto ad oggi, salvo diversa espressa indicazione che dovesse pervenire dal Governo, riteniamo sia possibile la consegna a domicilio anche per beni non inclusi tra quelli di cui all’allegato I, purché si rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria.

    Inoltre, nel caso in cui la consegna dovesse essere effettuata da soggetti terzi, il titolare deve essere comunque garantito circa l’osservanza delle misure igienico sanitarie da parte di colui che effettuerà materialmente la consegna.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: nd 19 marzo 2020
Commercio

Come si può giustificare il titolare o lavoratore che va in un negozio che deve rimanere chiuso per preparare la merce da consegnare a domicilio direttamente o tramite corriere ?

  • Per quanto riguarda le restrizioni agli spostamenti, le FAQ del Governo (sez. SPOSTAMENTI) spiegano che "comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro ed il recarsi presso la propria attività, anche se chiusa al pubblico, per gestire le consegne a domicilio rientra nell’andare al lavoro.

    Per i dipendenti, il datore potrà fornire, su carta intestata dell’azienda e firma del titolare/rappresentante legale, un documento che attesti che il singolo soggetto è dipendente/collaboratore dell’azienda.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: nd 19 marzo 2020
Commercio

Nel caso in cui nel medesimo esercizio coesistano più attività, ad esempio quella di somministrazione e di vendita, posso continuare a svolgerle entrambe?

  • Il DPCM 11 marzo 2020, all’art. 1 n. 1), sospende le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato I.

    Per capire se le attività, che vengono svolte nell’ambito della propria azienda, rientrano tra quelle sospese o, invece, sono escluse dall’obbligo di sospensione, è necessario individuare il codice primario con cui tali attività vengono censite nell’ambito della classificazione ATECO. (controlla l’elenco delle attività in base al codice ATECO) Nel caso in cui il codice ATECO attribuito all’attività rientri tra quelli ammessi (vedi sul sito di Confcommercio), l’attività potrà rimanere aperta.

    Nel caso in cui, invece, il codice ATECO attribuito all’attività non risulti tra quelli ammessi, e a prescindere dalla circostanza che l’attività venda anche beni che rientrano tra quelli indicati nell’allegato 1 al DPCM 11 marzo, dovrà chiudere.

    Nel caso in cui nel medesimo esercizio coesistano più attività differenti, che vengono esercitate in ragione di titoli abilitativi distinti (SCIA), a ciascuno dei quali corrisponda un proprio codice ATECO principale, viene richiesto di sospendere l’attività identificata da un codice non ammesso, proseguendo invece l’altra.

    Ad esempio, in base alle indicazioni fino ad ora fornite dal Governo:

    · l’attività dei panifici è consentita, mentre deve ritenersi sospesa ad esempio l’attività di rosticceria svolta nel medesimo esercizio (compresa la preparazione di pasti da portar via ("Take-Away") trattandosi di un’attività assimilabile alla somministrazione di alimenti;

    · deve essere sospesa l’attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad una attività di vendita al dettaglio consentita;

    · i bar che vendono tabacchi e/o quotidiani possono restare aperti solo per la vendita di tabacchi e/quotidiani, non anche per la somministrazione di cibo e bevande;

    · possono essere venduti dai negozi del dettaglio alimentare e dai supermercati prodotti di gastronomia in quanto imballati su richiesta del consumatore (il "vecchio" preincartato).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: nd 19 marzo 2020
Commercio

Le attività non sospese hanno l’obbligo di limitare la vendita soltanto a certi prodotti?

  • Nel caso in cui il codice ATECO attribuito all’attività rientri tra quelli ammessi e indicati sul sito di Confcommercio, l’attività potrà rimanere aperta e, a nostro avviso e fino a che non pervengano chiarimenti ufficiali in senso contrario, potrà continuare a vendere tutti i prodotti del proprio assortimento.

    Al momento, l’unica limitazione espressamente prevista è contenuta nelle FAQ del Governo e nelle circolari del Ministero dell’Interno, nelle quali si specifica che: "i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: nd 19 marzo 2020
Commercio

Per il pagamento SIAE (già differito di un mese e con nuova scadenza sempre domani 20 marzo) si può procrastinare?

  • La nuova deadline di pagamento dei compensi Siae per la diffusione di musica d’ambiente nei negozi aperti al pubblico è il prossimo 17 aprile. Anche SCF, titolare dell’incasso dei compensi per i diritti connessi al diritto d’autore, si è adeguata sulle disposizioni di Siae.

— Fonte Confcommercio, Settore Marketing
faq #: nd 18 marzo 2020
Fisco

Le attività chiuse possono fatturare con il loro canale online? Per chi decidesse di fare consegne, come può fatturare, essendo il negozio chiuso?

  • Nell'ipotesi in cui è consentita la consegna a domicilio, ai fini della emissione della fattura elettronica, è possibile utilizzare i canali online, anche nell'ipotesi di chiusura fisica del negozio, poiché per tale adempimento l'operatore non necessariamente deve essere fisicamente presente presso il proprio esercizio commerciale.

    Si precisa, altresì, che anche ai fini della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è possibile utilizzare la procedura web, presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate.

— Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d'impresa
faq #: nd 18 marzo 2020
Commercio

Un'attività di bar/pasticceria, con annesso laboratorio per la preparazione dei dolci, può preparare i dolci e fare le consegne a domicilio pur avendo chiuso la vendita diretta? Ovvero una pasticceria può continuare a produrre e consegnare? La consegna può essere fatta autonomamente oppure occorre un corriere?

  • Le attività di produzione di pasticceria fresca non sono sospese dal DPCM 11 marzo 2020 e possono continuare ad operare, nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'art. 1, n.7 del suddetto DPCM.

    Riteniamo, pertanto, sia possibile effettuare la consegna a domicilio, purché si rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria di cui al comma 4 del DPCM 11 marzo 2020 (distanza, mascherine e guanti).

    Queste prescrizioni sono a carico del titolare se effettua la consegna. Se si utilizzano soggetti terzi, il titolare deve comunque essere garantito rispetto all'osservanza delle misure igienico-sanitarie da parte del soggetto che effettuerà materialmente la consegna.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 18 marzo 2020
Commercio

Il sabato e la domenica possono vendersi anche i prodotti dell'allegato 1 visto che la lettera r) del DPCM 8 marzo è abrogata?

  • Questo quesito è superato con l'entrata in vigore del DPCM 10 aprile 2020.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 18 marzo 2020
Commercio

Quali sono i prodotti che possono vendere i supermercati?

  • I supermercati possono continuare a vendere tutti i prodotti presenti nell'attività di vendita. L'unica limitazione prevista è relativa alle giornate prefestive e festive in cui è possibile vendere solo generi alimentari, farmaci e parafarmaci.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 18 marzo 2020
Commercio

Chi può rimanere aperto ha l'obbligo o la facoltà di farlo? Ad esempio se una tabaccheria volesse chiudere può farlo?

  • Dipende dal tipo di attività svolta. Per esempio i tabaccai sono concessionari dello Stato e, come le farmacie, non possono chiudere a piacimento.

    La FIT sta comunque lavorando per ottenere disposizioni più flessibili in questo momento così particolare. Le altre attività comprese nell'allegato 1, possono invece decidere liberamente se restare aperte o meno.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 18 marzo 2020
Commercio

Una impresa di vendita prodotti per agricoltura può rimanere aperta come fornitore di beni alla filiera agricola? Può vendere solo a imprese (agricole) o anche al dettaglio? La floricoltura è compresa fra le attività agricole previste dal DPCM?

  • Il DPCM 11 marzo 2020, all'art. 1 n. 1), sospende le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate dall'allegato 1. Pertanto, le attività che sulla base della loro classificazione rientrano nella categoria di commercio al dettaglio di fiori, non essendo ricomprese tra le attività consentite devono ritenersi sospese.

    Tuttavia, appare evidente che tutte le attività che, invece, non si configurano come "commercio al dettaglio" non devono essere sono sospese. L'art. 1, comma 1, n. 4 del DPCM dell'11 marzo 2020 stabilisce, infatti, che restano garantite le attività del settore agricolo, comprese le filiere che forniscono beni e servizi. Si ritengono, pertanto, consentite tutte le attività che svolgono servizi di fornitura e vendita di prodotti necessari allo svolgimento dell'attività agricola.

    cfr.  FAQ # 083 · È consentito il commercio al dettaglio di piante e fiori?

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Avendo l'azienda due codici ATECO tra quelli elencati anche se non primari, ma comunque importanti, si può tenere aperta l'attività? (quesito posto da un socio su Facebook)

  • Le attività identificate con i codici ATECO previsti per le attività di cui all'allegato 1 al DPCM non sono sospese. A queste, a seguito dei chiarimenti forniti con le FAQ del Governo, si aggiungono le erboristerie, che sono considerate assimilabili alle attività di "commercio di prodotti per l'igiene personale ovvero di generi alimentari", e le attività di vendita di parti e accessori di ricambio per la riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli.

    Le disposizioni non distinguono tra codici primari e secondari e bisogna quindi ritenere che facciano riferimento al solo codice primario. Tuttavia, in mancanza di indicazioni ufficiali sul punto, sembra di poter ritenere, in analogia a quanto stabilito per i bar che siano anche rivendite di tabacchi, che possano proseguire le attività identificate dai codici elencati nell'allegato 1, sospendendo, invece, l'attività principale che abbia codice differente. Per una valutazione più precisa, sarebbe comunque opportuno conoscere i codici delle attività in questione.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Un panificio, può vendere al banco prodotti di gastronomia e dolci da forno? (quesito posto da Confcommercio Palermo)

  • L'attività dei panifici è censita nell'ambito della classificazione ATECO al codice "10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi" (laboratori), che include anche l'attività di un "eventuale negozio annesso per la vendita anche al dettaglio" e al codice "47.24.10 Commercio al dettaglio di pane" (attività commerciali) che include "la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione in una sede diversa da quella della produzione".

    Entrambe le tipologie di attività sono escluse dall'obbligo di sospensione previsto dal DPCM 11 marzo e riteniamo, quindi, che possano continuare a operare come di consueto (cfr. domanda sulla vendita di prodotti di gastronomia).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Le aziende che devono sospendere le attività possono effettuare lavori al proprio interno (es. magazzino, gestione del commercio online, recupero della merce invenduta o presente nelle celle frigorifere)?
È bene dotarsi di qualche avviso da esporre all'esterno con una dicitura specifica?

  • Si può recuperare la merce invenduta e/o soggetta a deterioramento perché questa attività rientra nello stato di necessità. Anche l'attività di commercio online è consentita. Per quanto riguarda eventuali lavori, le attività edili non sono sospese ma deve trattarsi di lavori indispensabili e non prorogabili (cfr. FAQ della PCM).

    L'avviso non è necessario poiché in ogni caso deve essere precluso l'accesso al pubblico.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Alcune attività di bar/tabacchi che, pur avendo estromesso e chiuso l'area di somministrazione, sono state "intimate" di chiudere l'attività. Ciò appare in discrasia con quanto previsto dal DPCM.

  • L'attività può essere svolta limitatamente a quella consentita cioè la vendita di tabacchi. Le FAQ (sezione Pubblici esercizi e Attività commerciali) sono chiare sul punto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Alcuni gestori di supermercati/ipermercati, dove è prevista la vendita non solo di prodotti alimentari o di prima necessità, chiedono se sia possibile continuare a vendere tutti i prodotti presenti nello store o se sia necessario estrometterne alcuni dalla vendita (es. prodotti tessili, piccola mobilia, ecc.).

  • È possibile continuare a vendere tutti i prodotti con l'unica limitazione relativa alle giornate prefestive e festive (sabato e domenica) dove si richiede di limitare l'accesso alle aree di vendita di generi alimentari, farmaci e parafarmaci (FAQ sezione Pubblici esercizi e Attività commerciali).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Possono restare aperte officine, gommisti, e simili?
È possibile estendere l'apertura a chi vende ricambi auto e moto?

  • Nelle FAQ è espressamente affermato che "le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività". Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.

    Al fine di evitare il contagio, l'attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); favorire, ove possibile, l'attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Pizzerie al taglio e gastronomie vengono considerate come gelaterie e pasticcerie e quindi devono rimanere chiuse? (quesito posto da Confcommercio Foggia e Confcommercio Torino) 

  • Le distinzioni operate dal DPCM dell'11 marzo sono basate sulle classificazioni ATECO. Le "attività dei servizi di ristorazione" che sono sospese ai sensi dell'art. 1, n. 2), del DPCM, sono quelle di cui alla classe ATECO 56 che (secondo le note esplicative alla classificazione): "forniscono pasti completi o bevande per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L'aspetto decisivo è che vengono forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre. È esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. divisioni 10: Industrie alimentari e 11: Industria delle bevande). È, inoltre, esclusa la vendita di alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti per il consumo immediato (cfr. sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli)".

    L'attività di rosticcerie, friggitorie e pizzerie al taglio (56.10.20) che non dispongono di posti a sedere, ricade nella sottoclasse "56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile" che: "include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. È inclusa l'eventuale attività di intrattenimento e spettacolo".

    Questi esercizi sono quindi esercizi nei quali l'attività prevalente è la preparazione di alimenti per il consumo immediato, e il codice ATECO a loro attribuito riflette questa circostanza. È quindi evidente che rientrano tra le attività che devono essere sospese.

    Poiché rientrano tra le "attività dei servizi di ristorazione", potranno comunque effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

    Diversamente, un'attività di commercio al dettaglio di alimenti, identificata con codice ATECO rientrante tra quelli ammessi ai sensi dell'allegato 1 al DPCM, in assenza di pronunciamenti ufficiali in senso contrario, dovrebbe poter proseguire l'attività anche nel caso in cui disponga di un banco gastronomia, dal momento che l'attività prevalente rimarrebbe sempre quella di commercio al dettaglio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Un negozio di animali che vende e fa abitualmente consegne a domicilio può continuare ad evadere gli ordini, anche se sono consegne fuori città? (quesito posto da Confcommercio Novara)

  • Le consegne possono essere effettuate, naturalmente rispettando le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria previste dall'art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 (ad es. limitazione del contatto con i clienti, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine). Come, infatti, chiarito nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia. Nelle medesime FAQ (sez. agricoltura, allevamento e pescai) è inoltre chiarito che non sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi e alimenti per animali.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Una gioielleria può evadere gli ordini ricevuti via web sulla propria piattaforma recandosi presso il proprio esercizio per predisporre la spedizione? (quesito posto da Confcommercio Federpreziosi)

  • Considerato che l'Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 elenca, tra le attività consentite, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono, si ritiene che anche il commercio online di gioielli e preziosi possa essere effettuato, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria previste dall'art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 tanto nella fase dell'evasione dell'ordine quanto in occasione della consegna (chiusura al pubblico dei locali, limitazione del contatto con i clienti, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Ristoranti o sale ricevimento negli hotel possono rimanere aperti o devono chiudere? (quesito posto da Confcommercio Cosenza)

  • Le FAQ pubblicate sul sito del Governo hanno chiarito che "i bar e i ristoranti all'interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Il commercio all'ingrosso di confezionamento imballaggi alimentari (ATECO 46.69.99) può lavorare a porte chiuse?

  • Le attività di commercio all'ingrosso non sono interessate dall'obbligo di sospensione disposto dal DPCM 11 marzo e, pertanto, possono continuare a operare.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 16 marzo 2020
Commercio

Le agenzie immobiliari possono restare aperte? (quesito posto da FIMAA)

  • Nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo viene espressamente affermato che "Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono, quindi, sospendere le proprie attività fino al 25 marzo".

— Fonte FAQ PCM
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

I mercati rionali alimentari e gli ambulanti alimentari possono rimanere aperti?

  • L'art. 1, n. 1, del DPCM specifica che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari". Quindi i mercati rionali possono operare, sempre garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i soli generi alimentari.

    La FIVA ritiene, inoltre, che possano continuare a esercitare l'attività in forma itinerante coloro che vendono prodotti alimentari.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Si possono fare le consegne e i montaggi già programmati, tenendo chiuso il negozio? (quesito posto da Federmobili)

  • Il DPCM, all'art. 1, n. 1), sospende "le attività commerciali al dettaglio" ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1.

    L'attività di trasporto, consegna e montaggio, se riferita ad ordini chiusi prima del 12 marzo, può essere effettuata nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'art. 1, n. 7), per quanto riguarda l'adozione di protocolli anti-contagio e l'impiego di strumenti di protezione individuale (guanti e mascherine).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Le piadinerie che sono artigiani alimentari che hanno anche il commercio al dettaglio, possono rimanere aperte?

  • Fatte salve le specifiche eccezioni previste dall'art. 1, n. 2), le attività dei servizi di ristorazione, comprese le piadinerie, sono sospese, ma possono effettuare consegne a domicilio. La raccolta degli ordini deve avvenire con modalità che evitino il contatto con la clientela (es. telefono o internet).

    Ulteriore accortezza dovrà, poi, aversi riguardo alla consegna al domicilio del cliente se effettuata direttamente dall'azienda che ha preparato il pasto e non da aziende terze. Nel primo caso, infatti, l'azienda dovrà avere cura che il proprio personale sia dotato di strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti). Nel secondo caso, l'azienda committente dovrà comunque essere garantita relativamente al rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

I negozi che vendono cialde per caffè possono rimanere aperti?

  • L'attività di commercio al dettaglio di cialde per caffè rientra tra le attività di "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati", di cui ai codici ATECO 47.2, espressamente consentite in quanto elencate nell'allegato 1 al DPCM. Infatti, con il codice 47.29.20, sono censite le attività di "commercio al dettaglio di caffè torrefatto". È opportuno, tuttavia, verificare che il codice ATECO attribuito all'attività corrisponda.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Gli alberghi devono chiudere?

  • Il DPCM non prevede l'obbligo di sospensione delle attività degli alberghi.

— Fonte Federalberghi, circolari n. 74 e n. 75 del 2020
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

I negozi che vendono carne o solo frutta o solo pesce possano restare aperti?

  • Le attività di commercio al dettaglio di carne, frutta o pesce rientrano tra le attività di "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati", di cui ai codici ATECO 47.2, espressamente consentite in quanto elencate nell'allegato 1 al DPCM.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Posso entrare in negozio CHIUSO per mettere in sicurezza la merce e l'attività stessa?

  • , poiché tale attività rientra nell'ambito dell'esigenza lavorativa/stato di necessità.

faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Posso accedere al negozio per attendere consegna di pacchi considerato che si tratta di preziosi?

  • se si tratta di attività già avviate prima del DPCM, poiché rientra tra le esigenze lavorative/stato di necessità. Se invece si tratta di attività avviate dopo, a meno di urgenze dimostrabili, è opportuno rinviarle.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Medie e grandi strutture possono restare aperte sabato e domenica?

  • Limitatamente alla vendita dei generi alimentari e di prima necessità. Resta fermo il rispetto dell'obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Gli esercizi di somministrazione posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade ed autostrade e nelle stazioni ferroviarie e aeroporti possono restare aperti senza limiti di orari?

  • , possono rimanere aperti senza limiti di orario ma continuando a rispettare l'obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed eventuali altri obblighi (es. per la vendita di alcolici).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

I fioristi devono chiudere?

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

I vivaisti possono rimanere aperti?

  • Il DPCM, all'art. 1, n. 1), sospende "le attività commerciali al dettaglio" ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1. Pertanto, le attività che non si configurano come "commerciali al dettaglio", anche nel caso in cui possano vendere al pubblico, non sono sospese. Nel caso dei vivai, quindi, sono consentite le attività di natura agricola (anche per connessione, inclusa la vendita diretta) e non commerciale.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Le rivendite al dettaglio di materiali edili devono chiudere?

  • Secondo la formulazione del decreto, sono consentite solo le attività commerciali al dettaglio espressamente incluse nell'allegato 1. Le attività che, sulla base della loro classificazione ATECO, rientrano nella categoria del "Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle" non sono menzionate e, quindi, devono ritenersi sospese.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Imprese di pulizie in teoria chiuse. Ma la loro funzione è anche di mantenimento dell'igiene in attività che sono aperte. Quindi che fare?

  • Il DPCM 11 marzo dispone la sospensione delle attività inerenti i servizi per la persona diverse da quelle individuate nell'allegato 2. Si tratta delle attività classificate con il codice ATECO 96. Tuttavia, le attività di servizi per edifici e paesaggio, tra le quali dovrebbe rientrare l'attività delle imprese di pulizie, sono contemplate al differente codice ATECO 81.2 e, pertanto, devono potersi considerare ammesse

    È opportuno, tuttavia, verificare che il codice ATECO attribuito alle attività in questione corrisponda.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Posso svolgere, purché chiusi al pubblico, lavori artigiani all'interno o manutenzione oppure inventario?

  • Sull'inventario non ravvisiamo ostacoli (trattasi sempre di esigenza lavorativa), per quanto riguarda eventuali lavori, esclusi quelli urgenti (infiltrazioni, ecc.) che rientrano nello stato di necessità, sarebbe preferibile, oltre che coerente con la ratio del provvedimento, rinviarli.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Posso effettuare consegne per conto proprio o tramite corrieri?

  • Sulle consegne a domicilio abbiamo sottoposto uno specifico quesito alla PCM.

    Nonostante l'orientamento restrittivo sugli spostamenti (cfr. FAQ relative agli SPOSTAMENTI sul sito protezione civile), anzi proprio a maggior ragione, le riteniamo possibili fatta salva l'osservanza delle norme di sicurezza igienico-sanitarie ma occorre un chiarimento ufficiale.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

In base alle nuove norme, devo chiudere il mio esercizio posto in un'area di servizio stradale/autostradale/ferroviaria/aeroportuale?

  • Ai sensi dell'art. 1 p.to 2) del DPCM dell'11 marzo 2020, si prevede che restino aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Le erboristerie possono restare aperte?

  • , le erboristerie possono rimanere aperte poiché non rientrano tra le attività commerciali sospese dal DPCM 11 marzo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

Quali sono gli obblighi oggi applicabili ai pubblici esercizi? E per le discoteche?

  • Con il DPCM dell'11 marzo 2020 è stata prevista la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Inoltre, per le disposizioni che non risultano incompatibili, permane il regime normativo previsto dal DPCM dell'8 del 9 marzo 2020, ragione per cui è ancora efficace la sospensione di ogni attività nelle discoteche e locali assimilati lungo tutto il territorio nazionale.

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

È consentito il delivery? Mi hanno riferito che in alcune località le Autorità stanno sanzionando gli esercizi che prestano questo servizio.

  • Il DPCM dell'11 marzo 2020 ha espressamente confermato quanto già era stato ottenuto dalla Federazione, per cui l'attività di ristorazione con consegna a domicilio "resta consentita […] nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto"; pertanto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dovessero decidere di esercitare (o di continuare ad esercitare) tale attività – effettuando, peraltro, un servizio davvero importante per i cittadini che sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni - non potranno/dovranno essere sanzionati.

    È bene, inoltre, precisare che l'attività di delivery non è soggetta ad alcuna restrizione oraria.

    Resta fermo che dovrà esser cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma di delivery – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

Sono un ristorante e ho deciso di assicurare la consegna a domicilio, come posso dimostrare che il cuoco si sta recando nel mio esercizio per lavorare?

  • Il datore di lavoro può consegnare una dichiarazione scritta al dipendente, in cui si afferma che quest'ultimo è impiegato presso il proprio esercizio. In ogni caso, il lavoratore sì, deve essere in grado di provare le ragioni che giustificano uno spostamento, e quindi esigenze lavorative, anche mediante autodichiarazione resa su moduli in dotazione alle forze dell'ordine.

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

Ci sono novità con riferimento alle mense?

  • Le nuove norme prevedono che non siano sospese le mense e il catering continuativo su base contrattuale, sempre che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

Ho un'azienda di catering, posso continuare ad esercitare la mia attività?

  • No se l'azienda svolge attività di catering per eventi (codice ATECO 56.21), in quanto la normativa prevede esclusivamente la prosecuzione dei catering di tipo continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.20), vale a dire la fornitura di pasti preparati sulla base di accordi negoziali stipulati con il cliente (ad es. catering aereo, ospedali) per uno specifico periodo di tempo.

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

Come devono comportarsi le attività di somministrazione di alimenti e bevande che siano anche in possesso della licenza di rivendita ordinaria di tabacchi?

  • Dovranno necessariamente chiudere l'area asservita alla somministrazione (e quindi sospendere la relativa attività), potendo invece continuare ad esercitare l'attività di rivendita di tabacchi.

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

Per gli esercizi che possono restare aperti, con riferimento all'obbligo di garantire la distanza di sicurezza di un metro, è sufficiente affiggere un cartello ove si ricorda ai clienti di rispettare tale distanza?

  • No. È necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari per far sì che i clienti possano rispettare la distanza di un metro (es. distanziare i tavoli, contingentare gli ingressi ecc.).

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Pubblici esercizi

Fino a quando rimarranno in vigore le nuove norme?

  • Le nuove misure riguardano l'intero territorio nazionale e sono in vigore dal 12 al 25 marzo 2020, salvo diversa disposizione.

— Fonte Fipe, Ufficio legislativo
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Il ristorante e il bar dell'albergo devono chiudere?

— Fonte Federalberghi, circolare n. 75 del 2020 - Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ sezione Turismo
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Gli alberghi possono sospendere la propria attività?

  • Resta ferma, per le strutture ricettive che vi abbiano interesse, la possibilità di decidere autonomamente di osservare un periodo di chiusura, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

— Fonte Federalberghi, circolare n. 75 del 2020
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

  • Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

— Fonte Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ sezione Turismo
faq #: nd 14 marzo 2020 (aggiornata in data 11 aprile 2020)
Commercio

Si può venire in vacanza in Italia?

  • Al momento no. Occorre evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto fino al 3 maggio 2020, senza i comprovati motivi, nessuno può entrare in Italia, uscire dall'Italia, o spostarsi all'interno dell'Italia.

— Fonte Federalberghi
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Devo accertare i motivi di viaggio del cliente che chiede alloggio?

  • Non compete alla struttura turistico-ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

— Fonte Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ sezione Turismo
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Devo accertare se il cliente proviene da zone a rischio epidemiologico, o se è soggetto a quarantena, o se ha la febbre?

  • Non compete alla struttura turistico-ricettiva la raccolta di informazioni sugli ultimi spostamenti, sulla presenza di sintomi influenzali, o su altre vicende relative alla sfera privata del cliente (cfr. doc-web 9282117 del 2 marzo 2020)

— Fonte parere del Garante Privacy
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Quali misure igienico sanitarie occorre adottare?

  • Federalberghi ha predisposto un volantino in lingua italiana e lingua inglese, che illustra la conoscenza delle misure di prevenzione igienico sanitaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Il volantino è stato pubblicato sulla newsletter Faiat flash inviata a 28.000 imprese.

— Fonte Federalberghi, circolare n. 72 del 2020
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Le chiusure giornaliere all'agenzia dell'entrate devono essere fatte regolarmente anche con albergo chiuso?

  • In relazione ai periodi di chiusura dell'esercizio commerciale, l'esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sul Registratore Telematico. Sarà quest'ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura (cfr. Guida agenzia entrate).

— Fonte Guida dell'agenzia delle entrate "Scontrino elettronico" – ottobre 2019
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

In caso di calo di lavoro, si possono utilizzare i periodi di ferie o di permesso dei dipendenti?

  • . I provvedimenti del Governo raccomandano ai datori di lavoro di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie da parte dei dipendenti.

— Fonte Federalberghi, circolare n. 75 del 2020 (DPCM 11 marzo 2020, articolo 1, punto 7, lettera b))
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Le imprese turistico-ricettive possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali?

  • . Le imprese alberghiere con più di cinque dipendenti hanno diritto ad accedere alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS) per il sostegno al reddito dei dipendenti sospesi a causa del calo di attività dovuto all'epidemia (cfr. Decreto ministeriale).

— Fonte Decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Cosa è lo smartworking?

  • Lo smartworking è una modalità di lavoro che prevede la possibilità di lavorare anche all'esterno dell'azienda, con l'utilizzo di strumenti tecnologici (pc portatile, tablet, smartphone, etc), nel rispetto dei limiti di orario fissati dalla legge e dai contratti (L. 22/2017 n. 81).

— Fonte Legge 22 maggio 2017, n. 81 - art. 18
faq #: nd 14 marzo 2020
Alberghi

Come si attiva lo smartworking?

  • Fino al 31 luglio 2020 è possibile ricorrere allo smartworking per ogni tipologia di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.

    Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, il ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura semplificata sul sito del ministero e su cliclavoro che consente il caricamento, con un unico flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori.

— Fonte Federalberghi, circolare n. 47 del 2020
faq #: nd 14 marzo 2020
Commercio

Quali sanzioni sono applicabili nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di contenimento contenute nei decreti del Presidente del Consiglio?

  • Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento imposte per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (articolo 650 del codice penale). I gestori di pubblici esercizi (tra i quali rientrano anche gli alberghi) o di attività commerciali rischiano, inoltre, la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

— Fonte Federalberghi, circolare n. 73 del 2020 (decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, articolo 3)
faq #: nd 14 marzo 2020 (aggiornata in data 11 aprile 2020)
Commercio

Ci sono differenze all'interno del territorio nazionale?

  • No. Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 maggio.

— Fonte Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ Zone interessate

 

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