FAQ Emergenza Coronavirus DPCM 26 e 10 aprile 2020

FAQ Emergenza Coronavirus DPCM 26 e 10 aprile 2020

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

ultimo aggiornamento:

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9 luglio 2020

In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle vostre domande più frequenti concernenti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 10 aprile 2020 che ha disposto la sospensione di alcune attività. Per ogni FAQ abbiamo indicato la fonte della risposta e la data di risposta, che vi invitiamo a tenere presente, perché è nostra cura aggiornare le risposte qualora ci fossero novità.

Invitiamo le imprese che abbiano necessità di ulteriori chiarimenti a rivolgersi alla propria associazione territoriale o federazione. Cerca quella più vicina a te.

Non perderti le risposte alle FAQ relative ai DPCM 22 e 11 marzo e quelle sui Decreti "Liquidità" e “Cura Italia”.

faq #: 1459 luglio 2020
Sicurezza sul lavoro

Sono obbligato a misurare la febbre a tutti i clienti? 

  • Il Protocollo Governo Parti Sociali del 24 aprile (poi riprese nell’Allegato 12 al DPCM 11 giugno) al punto 2 "Modalità di ingresso in azienda"  dispone che il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura. Non vi è quindi un obbligo, né tantomeno per gli avventori.

    Se non si procede con la misurazione deve comunque essere data specifica INFORMAZIONE ai lavoratori o consegnando agli stessi appositi depliant o affiggendo cartelli all'ingresso e nei punti maggiormente visibili dei locali aziendali.

    L'informazione riguarda anche la consapevolezza e l'impegno del lavoratore a non fare accesso in azienda in caso di eventuale provenienza da zone a rischio o aver avuto contatti con persone positive.

— Fonte Confcommercio, Settore Sicurezza sul lavoro
faq #: 1449 luglio 2020
Sicurezza sul lavoro

Deve essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi con il rischio biologico o basta in appendice come sostiene l’ispettorato del lavoro?

  • L'emergenza che si sta affrontando va inquadrata nell' ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine che investe tutti, indipendentemente dalla specificità del rischio lavorativo proprio di ciascuna attività.

    Anche nel Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali del 24 aprile viene ribadito che si tratta di un rischio biologico generico, per il quale bisogna adottare misure uguali per tutta la popolazione.

    Non occorre quindi procedere all'aggiornamento del DVR, ma è consigliabile, per assicurare la tracciabilità delle azioni messe in campo, raccogliere e conservare tutta la documentazione comprovante l'adozione delle specifiche misure di sicurezza e allegarla al DVR in appendice, come tra l'altro indicato in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

— Fonte Confcommercio, Settore Sicurezza sul lavoro
faq #: 1439 luglio 2020
Commercio

Ho un punto vendita di distributori automatici, più piccolo di 40 mq., è un obbligo la limitazione di un cliente alla volta?

  • La limitazione è contenuta, da ultimo, nell'allegato 11 al DPCM dell'11 giugno che avrà efficacia fino al prossimo 14 luglio (cfr. art. 11).

    Ma la disposizione di riferimento per il commercio al dettaglio è l'art. 1, comma 1, lett. dd) del DPCM che, all'ultimo periodo, così dispone: “Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11”.

    La norma parla quindi di raccomandazione non di obbligo tanto è vero che, per esempio, nelle ordinanze di Toscana e Lazio, nelle schede sul commercio al dettaglio, questa prescrizione non è riportata.

    Vanno quindi verificate le singole ordinanze regionali per capire come stanno le cose: per esempio attualmente questa limitazione è effettivamente presente nelle regole in vigore in Emilia Romagna.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #: 14211 giugno 2020
Commercio

La TV nei locali può essere accesa?

  • L'Agenzia delle Dogane con circolare n. 89326 /RU del 12 marzo 2020, in relazione alla situazione emergenziale e, a seguito dei provvedimenti emessi dal Governo, concernenti la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo e di molte attività commerciali e della ristorazione (con esclusione dei tabacchi): ”ha previsto il blocco delle slot machines per i tabaccai ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali”.

    Con determinazione direttoriale del 23 aprile, l'agenzia delle Dogane per il ripristino delle attività di gioco, secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica, ha continuato a  disporre l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, sia “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati.

    Il divieto è stato sempre limitato a coloro che possono sostare all'interno dei locali attratti da eventi sportivi.

    Il DPCM del 17 maggio, considera ancora temporaneamente sospese le attività svolte nelle sale giochi, sale scommesse e bingo, mentre  ha consentito la riapertura di molte attività, che erano state momentaneamente sospese dai precedenti provvedimenti governativi e non ha, in nessun caso, previsto indicazioni volte a limitare l'uso di apparecchi televisivi.

    In base alla lett. dd), comma 1, dell'art 1 del suddetto DPCM, permane infatti l’obbligo, per le attività commerciali al dettaglio di dover rispettare oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  più  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni. Mentre il  suddetto DPCM, per i servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ha previsto che tali attività sono, consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle  suddette  attività  con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori.

    Il suddetto provvedimento governativo, inoltre, prevede che le sopra evidenziate attività devono sempre svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o. in ambiti analoghi,  e comunque in coerenza con  i  criteri  indicati all'allegato 10.

    Tuttavia evidenziamo che né gli allegati, né le schede tecniche, né le recenti linee guida, aggiornate dalla Conferenza Stato Regioni, che verranno recepite nel prossimo DPCM, probabilmente all'inizio di giugno, menzionano la limitazione dell'uso degli apparecchi radiotelevisivi.

    Inoltre segnaliamo che le recenti nuove schede tecniche, approvate in Conferenza Stato regioni, contemplano anche la riapertura ad esempio di cinema e teatri ecc.

    Alla luce dell'evoluzione normativa, fermo restando il divieto di assembramento, è molto probabile che, per le attività consentite dal suddetto DPCM, tale restrizione debba considerarsi superata.

    Tuttavia, posto che il quadro normativo sopra descritto non è del tutto chiaro, anche alla luce della sovrapposizione normativa che ha caratterizzato questa fase emergenziale, alcune regioni hanno deciso di chiarire tale profilo.

    Ad esempio la Regione Emilia Romagna, nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, per lo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione, ha previsto che nell'ambito delle ATTIVITÀ ACCESSORIE  “...rimangono consentite le attività accessorie di cui al comma 1 art. 12 LR 14/2003 e smi (installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento), fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale e il divieto di assembramenti”.

    Le consigliamo, pertanto, di verificare se la Regione o il Comune in cui insiste l’attività abbia previsto o prevederà misure concernenti l'uso di apparecchi radio televisivi, anche in base all'andamento epidemiologico locale, sempre al fine di evitare assembramenti.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 14111 giugno 2020
Sicurezza sul lavoro

Protocollo aziendale di prevenzione COVID: è stato predisposto un fac simile oppure se è sufficiente allegare al DVR  esistente tutta la documentazione comprovante l'adozione  delle specifiche misure di sicurezza?

— Fonte Confcommercio, Settore Sicurezza sul lavoro
faq #: 14011 giugno 2020
Commercio

Le aree gioco per bambini, salvo diverse ordinanze delle regioni, possono essere gestite in base alle linee guida?

  • Lo scorso 25 maggio, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ritenuto di aggiornare e integrare, le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” di cui all’Allegato 17 del DPCM del 17 maggio.

    Le nuove linee guida presentano, infatti, molte novità e molte Regioni hanno già recepito il testo delle suindicate linee guida.

    Le schede integrate hanno, infatti,  ampliato le  categorie di attività che possono riaprire e, tra queste, sono state ricomprese anche le “zone attrezzate con giochi per bambini”, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

    In particolare per le aree gioco sono previste le seguenti indicazioni:

    • Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
    • Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
    • Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
    • Riorganizzare gli spazi per di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
    • La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
    • Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
    • Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
    • Nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

     

    Le schede tecniche integrate contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

    Le indicazioni sopra riportate sono in linea con le indicazioni previste a livello nazionale dai vari provvedimenti governativi; in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

    Rimane, comunque, ferma la facoltà delle Regioni o dei Comuni di prevedere diverse misure di prevenzione, anche più restrittive, in considerazione della specificità del relativo territorio.

    Pertanto, come correttamente evidenziato, per avere un quadro completo delle attività consentite anche a livello locale,  anche in considerazione del fatto che la normativa è in costante evoluzione, sarà necessario monitorare l’approvazione di ordinanze e provvedimenti regionali e/o comunali.

    Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti locali più restrittivi questi prevarranno rispetto alla normativa nazionale; mentre nel caso in cui la Regione o il comune, in cui insiste l’attività, non avessero ancora formalmente recepito le linee guida sopra indicate, né previsto disposizioni più restrittive sul territorio, la riapertura di tali attività dovrà svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle suddette  linee guida adottate dalla delle Regioni e delle Province autonome che, come indicato nel comunicato, saranno a breve aggiornate.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 13911 giugno 2020
Commercio

Nella mia erboristerie vengono professionisti che svolgono consulenza (ad es. erboristi, biologi nutrizionisti, naturopati). Come devo comportarmi in materia di sicurezza di tali figure professionali ancorché non dipendenti del titolare stesso ma che svolgono l'attività di consulenza in autonomia e senza vincoli pur insistendo nello stesso esercizio di vendita?

  • Per rispondere è necessario analizzare anche il rapporto che intercorre tra lei (il titolare dell'attività) ed il libero professionista.

    Nel caso in cui il lavoratore autonomo avesse subaffittato uno spazio o una stanza all'interno dell'esercizio, per cui il professionista corrispondesse un canone, anche con condivisione di spazi comuni, la sua attività, seppur slegata dall’esercizio commerciale, ricadrebbe comunque all’interno della più ampia organizzazione data dal titolare dell’esercizio, ferma restando la responsabilità del professionista per ciò che accade all'interno del suo spazio e nelle relazioni con i propri clienti.

    Nel caso in cui il lavoratore autonomo avesse sottoscritto, invece, un contratto di collaborazione con l'impresa, la responsabilità connessa all’osservanza delle misure di sicurezza imposte dall’autorità sarà posta interamente a carico del titolare dell'esercizio commerciale.

    Pertanto, in entrambi i casi, sussisterebbe comunque una responsabilità in capo al titolare dell'erboristeria alla quale si potrebbe eventualmente affiancare una responsabilità del professionista per la gestione dello spazio dedicato e della propria clientela.

    Dunque, a nostro avviso, grava in prima battuta sul titolare dell'impresa l'obbligo di far rispettare anche ai professionisti esterni le misure anti-contagio previste dall'allegato 17 del DPCM  del 17 maggio che, applicate al settore del commercio al dettaglio, prevedono ad esempio di:

    1. Predisporre una adeguata informativa sulle misure di prevenzione;
    2. In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
    3. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
    4. Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

     

    Tale assunto si può ricavare anche dal dettato dell’art. 2087 del codice civile, in base al quale «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», dovendosi intendere tali anche i lavoratori autonomi che collaborano con l'azienda.

    Per ciò che riguarda, invece, le attività professionali, il punto II dell’articolo 1 del DPCM del 17 maggio riproduce le previsioni dell'art. 1, comma 1 lett. ii del Dpcm del 26 aprile, in cui si raccomanda che: “ c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione di strumenti di protezione individuale;“.

    In estrema sintesi, l’imprenditore/datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi per la salute dei lavoratori e, nel caso specifico quindi, anche le misure anti.contagio previste dai provvedimenti governativi e regionali.

    Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, a prescindere dalla tipologia di rapporto che lega il titolare dell'impresa al professionista, grava in ogni caso sul titolare dell'erboristeria la responsabilità connessa al rispetto degli adempimenti; il professionista, da parte sua, dovrà comunque rispettare le regole adottate dal titolare e curare l'osservanza delle stesse da parte dei propri clienti e, qualora svolgesse un’attività distinta e separata dall’erboristeria, dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto dalla normativa citata per le attività professionali e da eventuali protocolli di sicurezza anti contagio adottati anche dall'ordine professionale di appartenenza.

    Al fine di evitare violazioni di adeguati livelli di protezione è sempre indispensabile che tra il lavoratore autonomo ed il titolare dell'impresa vengano adottate misure coordinate e condivise, poiché comunque potrebbero configurarsi compresenze o interferenze tra vari soggetti.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 13811 giugno 2020
Trasporti

Ci sono linee guida per i bus turismo?

  • Il Decreto 226 della Ministra delle Infrastrutture e Trasporti ha integrato le  linee guida per il trasporto pubblico (allegato 15 al DPCM 17 aprile), prevedendo per alcuni servizi in precedenza non trattati, quali i servizi non di linea mediante autobus o unità di navigazione, ovvero i servizi di linea effettuati con mezzi generalmente utilizzati per servizi non di linea (taxi e NCC), l’applicazione, per analogia, delle indicazioni fornite dalle linee guida per la stessa tipologia di veicoli impiegati in altri servizi.  

— Fonte Confcommercio, Settore Trasporti
faq #: 13711 giugno 2020
Trasporti

Le norme sul "noleggio veicoli e altre attrezzature" del Protocollo della Conferenza regioni del 25 maggio valgono anche per gli NCC? 

  • No, tale protocollo non si applica agli NCC, la cui attività è stata regolata dal DPCM del 17 maggio u.s. e relativi allegati.

    In particolare, l'Allegato 14 del DPCM disciplina le misure da attuarsi per il contenimento della diffusione del Covid-19 anche per i servizi di trasporto non di linea. Inoltre, l'Allegato 15 al medesimo DPCM ha determinato le linee guida per l'informazione e le modalità di contenimento della diffusione del Covid-19 per i mezzi di trasporto. 

    Infine, le richiamate disposizioni sono state integrate dal Decreto ministeriale n. 226 del 2 giugno che estende le linee guida a tutti i servizi di trasporto non di linea non direttamente menzionati, tra cui anche i servizi NCC.

— Fonte Confcommercio, Settore Trasporti
faq #: 13611 giugno 2020
Commercio

Le piste da bowling possono aprire?

  • No, secondo la lettera l) del DPCM del 17 maggio, prevede che: “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo”.

    Per sala giochi si intende un locale allestito specificamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.

    Il gioco del bowling è invece espressamente citato al punto 2 della Tariffa allegata al DPR 640/1972 che fissa le aliquote d'imposta sugli intrattenimenti cioè quelle attività che implicano la partecipazione attiva all'evento del fruitore come appunto avviene nel gioco del bowling.

    La medesima tariffa include tra le attività di intrattenimento le sale giochi e gli altri luoghi riservati all'esercizio delle scommesse e del gioco (come una sala bingo).

    Quindi un locale per il gioco del bowling può essere assimilato ad una sala giochi la cui attività, come sopra indicato, è sospesa.

    Molto probabilmente la riapertura delle sale giochi e scommesse è stata posticipata, anche, a seguito della valutazione dell’INAIL che ha inserito queste attività tra quelle con il più alto livello di rischio aggregazione.

    Da segnalare inoltre che la lett. c), del citato DPCM del 17 maggio, consente, a decorrere dal 15 giugno, l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, quale è certamente anche il gioco del bowling.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 13528 maggio 2020
Sicurezza sul lavoro

Ho una libreria, come trattare un libro che viene restituito? Devo tenerlo almeno una giornata in quarantena? Ci sono delle linee guida più dettagliate?

  • Va in primo luogo considerato che da un Rapporto dell’Istituto Superiore di  Sanità, trasfuso nella nota del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, risulta che il tempo di sopravvivenza dell'agente patogeno Covid ha una durata diversa in dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità. 

    In una tabella contenuta nel Rapporto  e comprendente diversi materiali viene specificato che per:

    • carta da stampa e carta velina particelle virali infettanti rilevate fino a 30 minuti
    • carta da stampa e carta velina particelle virali infettanti NON rilevate dopo 3 ore

     

    Risulterebbe pertanto una persistenza bassa del virus rispetto ad altri materiali come la plastica o l'acciaio ove la sopravvivenza può durare più giorni.

    Non vi sono specifici protocolli a cui fare riferimento in caso di restituzione dei libri, ma si consiglia di sanificare il libro (non le singole pagine) con prodotti detergenti o con l'utilizzo di un panno pulito e disinfettato con sodio ipoclorito (candeggina) e lasciarlo per almeno 6 ore in “isolamento” prima di rimetterlo in vendita.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 13428 maggio 2020
Sicurezza sul lavoro

Per i clienti è obbligatorio l’uso dei guanti all’interno dei negozi? O basta il gel igienizzante?

  • L'allegato 17 del DPCM 17 maggio contenente le "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni, aggiornato ed integrato al 25 maggio, nella scheda di settore relativa al "commercio al dettaglio" tra i vari punti dispone: 

    "Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente."

    Sempre nel documento delle Regioni viene riportata una indicazione di carattere generale, ossia voler privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica sia per i clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione) rispetto all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego.

    Per approfondimenti invitiamo a leggere tutte le regole relative alla vostra attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 13328 maggio 2020
Commercio

Possiamo riprendere i corsi di lingue? Sono corsi con circa 10 persone più il docente.

  • Per quanto riguarda i corsi professionali, va anzitutto ricordato che il DPCM 26 aprile (così come avvenuto dal DPCM 22 marzo in poi) consentiva le attività di istruzione di cui alla divisione ATECO 85 (allegato 3 al DPCM).

    Tale previsione, tuttavia, doveva essere letta congiuntamente alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. k), che invece sospendeva le attività didattiche in presenza nonché la frequenza ad attività scolastiche e formative, i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici o soggetti privati, "ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza".

    Secondo quanto previsto dal decreto legge 33 del 2020, che prevede che le suddette attività didattiche e formative "sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020", tale disposizione è stata reiterata all'art. 1, comma 1, lett. q), del DPCM 17 maggio, con la sola introduzione di un nuovo periodo relativo all'attività della motorizzazione e delle autoscuole che, tuttavia, non incide sulla questione.

    Per tale ragione riteniamo che i corsi professionali possano continuare ad operare esclusivamente con la formazione a distanza. 

    Rimane salva la possibilità che le regioni, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 16, del DL 33/2020, decidano di derogare a tale restrizione con proprio provvedimento.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 13228 maggio 2020
Privacy

Controllo la temperatura ai miei clienti? Sono dati che devo registrare? 

  • Le linee guida della Conferenza stabiliscono che, per alcune schede sia prevista la rilevazione (quindi come facoltà e non come obbligo) della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37, 5°.

    Sul punto ricordiamo che il Garante della Protezione dei Dati, nella Faq predisposta lo scorso 6 maggio, ha chiarito che nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o a visitatori occasionali “anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso”.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 13128 maggio 2020
Privacy

Come devo conservare i dati delle prenotazioni dei miei clienti? 

  • Relativamente alle modalità di conservazione dei dati raccolti, si rimanda a quanto previsto dal GDPR, mentre per la durata si precisa che la stessa dovrà essere quella indicata nell'ordinanza regionale vigente.

    Il titolare non è autorizzato a conservare i dati delle prenotazioni raccolte per altre finalità (es. marketing) se non seguendo le regole ordinarie sul trattamento dei dati (informativa specifica e consenso espresso).

    Infine, una volta trascorso il periodo di conservazione dei dati imposto dalla normativa regionale di contenimento dell'emergenza epidemiologica, il titolare dovrà programmare una periodica pulizia degli archivi cancellando i dati raccolti.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 13028 maggio 2020
Privacy

Come devo gestire i dati delle prenotazioni dei miei clienti?

  • Le linee guida della Conferenza stabiliscono che, per alcune categorie, il servizio sia espletato solo tramite prenotazione.

    Ciò impone ai titolari del trattamento particolare cura nella raccolta e nella conservazione dei dati della clientela.

    La prenotazione della prestazione (ristorante, acconciatore, ecc.) può avvenire sia direttamente (es.: telefono) che tramite il sito dell’attività.

    Anzitutto va evidenziato che devono essere raccolti solo i dati indispensabili alla prenotazione.

    La raccolta di informazioni non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per cui si raccolgono i dati è, infatti, contraria al principio di minimizzazione, di cui all'art. 5 del GDPR, che è uno dei principi generali in materia di privacy.

    In mancanza di un pronunciamento ufficiale del Garante su questo punto riteniamo che, anche per evitare che l'imprenditore debba adottare ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle ordinarie relative alla gestione privacy, se la raccolta dei dati è finalizzata alla mera prenotazione della prestazione, sia sufficiente, ad esempio, raccogliere un numero di cellulare e/o un semplice nominativo, non necessariamente associato al cognome.

    In nessun caso, a meno che ciò non sia espressamente imposto dalle ordinanze regionali, il titolare dovrà spingersi a chiedere alla clientela elementi su eventuali rapporti di convivenza che attengono alla responsabilità individuale della clientela.

    L’informativa sul trattamento può essere conservata, come di consueto, nel ristorante, salone, centro estetico, ecc. o riportata sul sito. L’informativa sul trattamento resta, infatti, il presupposto di legittimità per la raccolta dei dati.

    Nel caso in cui la prenotazione avvenga attraverso un contatto telefonico, il titolare o il personale addetto alla prenotazione dovrà informare il cliente del fatto che l’informativa è pubblicata sul sito o conservata nell'esercizio e ricordare al cliente l’obbligo di conservazione dei dati della prenotazione per il tempo indicato dalla regione in cui si trova l’esercizio.

    Se per effettuare la prenotazione si richiede all'utente una registrazione dei dati attraverso un form dal sito dell’azienda, questo dovrà essere costruito in modo che il testo dell’informativa dovrà essere visualizzabile attraverso la spunta della casella “ho letto l‘informativa” o simili e la possibilità di inviare i dati richiesti nella scheda di prenotazione dovrà essere subordinata alla lettura dell’informativa.

    Pertanto, nel caso in cui un soggetto interessato a prenotare una prestazione, non provveda a flaggare la casella “ho letto l’informativa”, non dovrebbe essere per lui possibile procedere con l'invio dei dati richiesti.

    Relativamente alle modalità di conservazione dei dati raccolti, si rimanda a quanto previsto dal GDPR, mentre per la durata si precisa che la stessa dovrà essere quella indicata nell'ordinanza regionale vigente.

    Il titolare non è autorizzato a conservare i dati delle prenotazioni raccolte per altre finalità (es. marketing) se non seguendo le regole ordinarie sul trattamento dei dati (informativa specifica e consenso espresso).

    Infine, una volta trascorso il periodo di conservazione dei dati imposto dalla normativa regionale di contenimento dell'emergenza epidemiologica, il titolare dovrà programmare una periodica pulizia degli archivi cancellando i dati raccolti.

    Si evidenzia che alcune schede prevedono che possa essere rilevata (quindi come facoltà e non come obbligo) la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37, 5°.

    Sul punto ricordiamo che il Garante della Protezione dei Dati, nella Faq predisposta lo scorso 6 maggio, ha chiarito che nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o a visitatori occasionali “anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso”.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 12928 maggio 2020
Privacy

Che dati devo chiedere ai miei clienti nel momento della prenotazione? 

  • Le linee guida della Conferenza stabiliscono che, per alcune categorie, il servizio sia espletato solo tramite prenotazione.

    Ciò impone ai titolari del trattamento particolare cura nella raccolta e nella conservazione dei dati della clientela.

    La prenotazione della prestazione (ristorante, acconciatore, ecc.) può avvenire sia direttamente (es.: telefono) che tramite il sito dell’attività.

    Anzitutto va evidenziato che devono essere raccolti solo i dati indispensabili alla prenotazione.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 12828 maggio 2020
Privacy

Quali sono le attività che devono conservare l’elenco dei clienti?

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 12728 maggio 2020
Sicurezza sul lavoro

Posso utilizzare i condizionatori? Vi sono dettagli particolari per quanto concerne la pulizia dei filtri e il periodico ripetersi di tali operazioni?

  • L'allegato 17 del DPCM 17 maggio nella parte il cui contiene misure per il commercio al dettaglio dispone di "favorire il ricambio dell'aria negli ambienti interni e escludere totalmente per gli impianti di condizionamento la funzione di ricircolo dell'aria". È tuttavia molto frequente il caso di esercizi/ambienti di lavoro dotati di impianti nei quali non sia possibile escludere la funzione del ricircolo, se non provvedendo al totale spegnimento degli stessi. Bisognerebbe pertanto verificare se l'impianto della sua imprese abbia la possibilità di "ripescaggio" dell'aria da ambiente esterno o se l'impianto fa ricircolare sempre la stessa aria e in questo caso va tenuto spento.

    Per quanto concerne la pulizia nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità per gli ambienti indoor si specifica che: nel caso in cui singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di raffrescamento/riscaldamento o sistemi di climatizzazione portatili collegati con l'esterno dove l'aria che viene raffrescata/riscaldata è sempre la stessa è opportuno pulire regolarmente in base al numero dei lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo pulire i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 

    Evitare di utilizzare e spruzzare detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento. 

    Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e comuni saponi o con una soluzione di alcol al 70% asciugando successivamente.

    Per approfondimenti invitiamo a leggere tutte le regole relative alla vostra attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 12628 maggio 2020
Sicurezza sul lavoro

All'interno del mio Salone da parrucchiere c'è lo spazio per poter operare in pieno rispetto della sicurezza per due clienti. Io lavoro da solo, posso servire due clienti contemporaneamente a fasi alternate in distanze assolute di sicurezza? 

  • L'allegato 17 del DPCM 17 maggio che prevede misure settoriali per la riapertura delle varie attività contiene anche la parte relativa ai "Servizi alla persona" (acconciatori ed estetisti).

    In essa viene consentita la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale, ma senza entrare nel merito dell'organizzazione del lavoro che spetta al singolo esercente, avendo cura di sanificare ogni volta passando da un cliente ad un altro. 

    In base al DPCM dovranno essere riorganizzati gli spazi, per quanto possibile e in ragione delle condizioni logistiche e strutturali per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

    Per approfondimenti invitiamo a leggere tutte le regole relative alla vostra attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 12528 maggio 2020
Commercio

Ho una impresa di banqueting, posso riaprire?

  • L’attività di banqueting è censita con il codice 56.21.00, insieme a quella di catering per eventi e rientra pertanto tra le attività dei servizi di ristorazione (codice 56) che, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera ee), del DPCM 17 maggio, sono consentite "a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi...".

    Questo decreto definisce la normativa di carattere generale nazionale, e rimette alla normativa di ogni singola regione le regole operative, contiene degli allegati tematici relativi ai principali settori di attività. 

    Ciò detto, oltre che nel rispetto delle misure prescritte per l'attività di ristorazione, tale attività dovrà comunque svolgersi compatibilmente con le altre restrizioni ancora vigenti, che sono destinate a limitarla fortemente.

    In particolare, il decreto legge 33/2020 stabilisce, all’art. 1, comma 8, che sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del DPCM 26 aprile, non sono menzionati i luoghi privati.

    Inoltre, rimette la possibilità di svolgere manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con presenza di pubblico, nonché attività convegnistiche e congressuali nei medesimi luoghi, all'adozione di provvedimenti volti a disciplinarne le modalità, mentre, al comma 12, prevede che tali provvedimenti possano stabilire un differente termine di efficacia della disposizione.

    Il DPCM 17 maggio, all’art. 1, comma 1, lettera m), prevede il divieto di tenere eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto senza che sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni ivi previste, nonché la sospensione di fiere, congressi e delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per ciò che concerne l’attività degli spettacoli, la disposizione prevede l'obbligo di rispettare le linee guida di cui all'allegato 9 (“spettacoli dal vivo e cinema”) che, tra le altre cose, stabiliscono il divieto del consumo di cibo e bevande in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli (punto 8).

    In ragione di tali limitazioni riteniamo quindi necessario avviare un confronto con le autorità locali e gli organi preposti ai controlli al fine di definire gli ambiti entro i quali le suddette attività, pur consentite, possano svolgersi in sicurezza e senza il rischio di contestazioni.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 12418 maggio 2020
Fipe

I clienti devono tenere la mascherina sempre durante un pasto in un ristorante?

  • No. Il cliente di un ristorante può stare seduto all'interno dell'esercizio, mentre consuma un pasto, senza mascherina e metterla solo quando esce o quando si alza da tavola.

— Fonte Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi
faq #: 12318 maggio 2020
Fipe

Possiamo servire il caffè nelle tazze in ceramica?

  • , usare tazze e tazzine monouso o tradizionali è una libera scelta

    Se le stoviglie sono lavate secondo i criteri previsti nei protocolli, si possono assolutamente usare quelle  normali in porcellana e ceramica.

— Fonte Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi
faq #: 1228 maggio 2020
Commercio

Ho un bar senza cucina, in cui effettuo solo preparazioni fredde. Posso effettuare la vendita da asporto dei prodotti generalmente somministrati e, dunque, caffetteria, pasticceria, panini e tramezzini ecc.?

  • , le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile, che si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio, oltre alla vendita con consegna a domicilio, consentono anche la vendita da asporto per il settore della ristorazione.

    Infatti la lett. aa) dell’art. 1, comma 1, del DPCM, continua a prevedere  la sospensione  delle attività relative ai servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie, mentre consente la ristorazione con consegna a domicilio o da asporto (cosiddetto take away), purché si rispettino le norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e, nel caso di asporto, vengano rispettate “le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

    In base al provvedimento governativo sopra citato, quindi, i clienti non possono in alcun modo consumare i prodotti venduti nei locali dell'esercizio, in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata e nelle immediate vicinanze dello stesso”.

    Ad oggi, in base alle disposizioni contenute nel nuovo provvedimento governativo, e salvo diversa interpretazione del Governo e delle ordinanze regionali e/o comunali, riteniamo che l'attività di asporto possa essere consentita sul territorio nazionale a tutto il settore della ristorazione comprendendo, pertanto, tutte le attività in cui si preparano e distribuiscono pasti al pubblico e,  quindi, non solo ai  ristoranti in senso stretto, ma anche alle pasticcerie, ai pub, alle gelaterie, ai bar e a tutti gli esercizi in cui si possono consumare alimenti e bevande.

    Conclusivamente riteniamo che la vendita da asporto possa essere effettuata anche dai bar che possono, pertanto, fornire ai clienti tutti i prodotti generalmente somministrati, senza alcuna limitazione merceologica.

    Si dovrà comunque sempre verificare se la Regione e/o il Comune in cui è ubicato l'esercizio abbia già emesso od emetterà ordinanze che disciplinino, in maniera diversa, l’asporto per i servizi di ristorazione sul territorio regionale o comunale.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1218 maggio 2020
Commercio

Ho una gioielleria con codice ATECO 95.25.00 - riparazione di orologi e di gioielli. Posso affiggere un cartello per dire che non si fa vendita?

  • Per evitare il rischio di fraintendimenti con la clientela e contestazioni da parte degli organi di controllo, riteniamo sia utile affiggere un cartello per informare il pubblico che l'esercizio è aperto soltanto per le attività di riparazione e che continua e essere sospesa l'attività di vendita al dettaglio. 

    A tal proposito sarà quindi opportuno assicurarsi che qualsiasi attività svolta nei locali sia riconducibile esclusivamente all'attività di riparazione e che, anche dall’aspetto complessivo dell’esercizio, sia evidente che non viene effettuata alcuna attività di vendita (ad esempio agendo sull’illuminazione o limitando i prodotti eventualmente in esposizione).

    Per quanto riguarda la possibilità di ritirare e consegnare i preziosi in riparazione, dal momento che, a partire dal 4 maggio, l'attività sarà nuovamente consentita, riteniamo che sarà possibile svolgerla secondo le modalità ordinarie e, pertanto, anche offrendo i servizi accessori di ritiro e consegna.

    Al riguardo sarà tuttavia consigliabile muoversi sempre su appuntamento e portare con sé la documentazione necessaria a dimostrare che lo stesso è stato confermato dai clienti che si vanno a visitare nonché, nel caso di dipendenti, la dichiarazione del datore di lavoro relativa all'attività svolta.

    Le attività non sospese sono inoltre tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di cui all'allegato 6 del DPCM del 26 aprile.

    Il DPCM stabilisce, poi, che gli esercizi commerciali non sospesi sono tenuti ad assicurare la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, e raccomanda l'applicazione delle misure di cui all’allegato 5 (che tuttavia le FAQ del Governo indicano come obbligatorie).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1208 maggio 2020
Commercio

Posso andare in un negozio aperto o a ritirare un ordine in un esercizio in un altro comune?

  • Ad oggi le uniche disposizioni sugli spostamenti sono contenute nell'art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020, in cui all'art. 1, comma 1, lett. a) che, per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della regione, consente solo gli spostamenti motivati da:

    • comprovate esigenze lavorative;
    • situazioni di necessità;
    • motivi di salute;
    • necessari per incontrare congiunti

     

    Con il DPCM 26 aprile è venuta meno la distinzione tra gli spostamenti infra e intercomunali, pertanto, a partire dal prossimo 4 maggio, lo spostamento tra comuni diversi (purché entro i confini regionali) potrà essere giustificato sulla base delle medesime motivazioni finora previste per gli spostamenti all'interno dello stesso comune e quindi nei casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

    Con le FAQ ufficiali pubblicate sul suo sito istituzionale, il Governo ha da tempo chiarito che “recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento” purché nei limiti del tragitto più breve.

    Infatti “le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona”.

    L'art. 1, comma 1, lett. aa), del DPCM del 26 aprile consente la ristorazione con asporto e questa novità apre prospettive diverse perché così come oggi si è liberi di poter ordinare qualcosa in esercizi fuori comune, dal 4 maggio, una volta consentito l'asporto, si dovrebbe, conseguentemente, poter essere liberi di andare nell'esercizio di ristorazione prescelto prescindendo dal tragitto più breve per scegliere i medesimi prodotti e ritirarli personalmente.

    Gli esercizi della ristorazione infatti non sono comparabili ai supermercati dove, al di là del prezzo di vendita, una parte dell'assortimento è rinvenibile nella stragrande maggioranza dei punti vendita.

    È comunque molto probabile che, prima del 4 maggio, o immediatamente dopo, le FAQ ufficiali saranno aggiornate, anche per rimuovere quelle non più in linea con le nuove disposizioni, e che il Ministero dell’Interno emani una prima circolare interpretativa a beneficio delle Prefetture.

    Tuttavia, sulla base di quanto attualmente stabilito, considerato che il nuovo DPCM consente alle attività dei servizi di ristorazione di effettuare ristorazione con asporto, riteniamo che tali attività potranno essere equiparate, ai fini in oggetto, a quelle “aperte” e che gli spostamenti per recarvisi, anche se tra comuni diversi purché all’interno della medesima regione, potranno quindi considerarsi giustificati da ragioni di necessità. 

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1198 maggio 2020
Fisco

Ho un bar che  vende anche i giochi tipo winforlife, 10&lotto, superenalotto? Posso venderli?

  • No. Si ritiene che tale vendita non possa ancora essere effettuata presso i bar, per i quali vige ancora l'obbligo di chiusura anche se è ammessa la ristorazione con asporto.  

— Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d’impresa
faq #: 1188 maggio 2020
Commercio

I compro oro possono aprire?

  • Dallo scorso 4 maggio, secondo quanto previsto dal DPCM 26 aprile, sono consentite tutte le attività delle altre industrie manifatturiere (codice ATECO 32), del commercio all'ingrosso (codice ATECO 46) e di riparazione di computer e beni per uso personale e per la casa (codice ATECO 95).

    In particolare, tra le attività di commercio all'ingrosso consentite, sono quindi incluse anche quelle di cui ai codici 46.48.00, relativo al commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria e 46.72.20, relativo al commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati.

    Si evidenzia tuttavia che la Prefettura di Milano, in un parere rilasciato proprio il 4 maggio, ha precisato che l'acquisto da parte dei cosiddetti compro oro di oggetti preziosi, ceduti da privati, per la successiva rivendita ad altri commercianti, rientra nell'attività di commercio al dettaglio e che, al momento, tale attività non è consentita.

    Il Ministero dell'Interno ha infatti confermato, in una risposta del 5 maggio, che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z), del citato DPCM, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1.

    Fatta salva l'eventualità che prevengano ulteriori chiarimenti ufficiali sul punto, al fine di evitare contestazioni, si ritiene pertanto che le attività di cui ai suddetti codici possano operare liberamente astenendosi, tuttavia, dall’acquistare oro e oggetti preziosi dai privati.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1178 maggio 2020
Commercio

Abbiamo notizie a proposito dell'uso delle piscine in alberghi e condomini? Quali le misure di sicurezza da osservare o ne è vietato l'uso?

  • L'art. 1, comma 1, lett. f), del DPCM del 26 aprile, conferma che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

    Le piscine di alberghi e condomini assolvono chiaramente a questa funzione e quindi, a nostro avviso, devono considerarsi ancora chiuse.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1168 maggio 2020
Commercio

La mia azienda ha codice ATECO 32.12.10 (Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi) posso aprire? Posso ricevere pubblico per la riparazione degli oggetti?

  • . A seguito dell'emanazione del DPCM 26 aprile, dallo scorso 4 maggio sono consentite tutte le attività di cui al codice ATECO 32, ivi inclusa, quindi, l'attività di "Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi" di cui alla sottocategoria 32.12.10. Tale attività, pertanto, può svolgersi secondo le ordinarie modalità.

    L'attività di riparazione di orologi e di gioielli è classificata in maniera autonoma, con il codice ATECO 95.25.00. Anche tale attività risulta, al momento, consentita.

    Segnaliamo tuttavia che, al fine di evitare contestazioni in sede di eventuali controlli, dovrebbe sempre esserci corrispondenza tra i codici ATECO attribuiti all'impresa e l'attività da questa effettivamente esercitata, a maggior ragione in un momento, quale quello attuale, in cui la distinzione basata sui codici ATECO costituisce il discrimine tra attività sospese e attività consentite.

    Pertanto, nel caso in cui l'impresa svolga un'attività di riparazione che, non essendo circoscritta all'esclusiva manutenzione/riparazione degli oggetti di propria fabbricazione, possa considerarsi, anche se secondaria, autonoma e distinta rispetto a quella manifatturiera, ci sembra opportuno comunicare tale circostanza alla Camera di Commercio competente al fine dell'attribuzione del relativo codice ATECO.

    Per approfondimenti sull'attività di riparazione si rimanda alla FAQ n. 109.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1158 maggio 2020
Sicurezza sul lavoro

Ho un negozio di mobili, quando ho finito di montare i mobili a domicilio devo procedere con la pulizia degli stessi?

— Fonte Confcommercio, Settore Sicurezza sul Lavoro e Federmobili
faq #: 1147 maggio 2020
Commercio
Fisco

Quali mascherine devono essere obbligatoriamente vendute a € 0,50? A tale prezzo si deve aggiungere l'IVA? Con quale aliquota?

  • L'obbligo del prezzo di vendita a 0,50 centesimi riguarda soltanto le mascherine facciali che rispettano lo standard UNI EN 14683 (Tipo I, Tipo II e Tipo IIR). 

    Attualmente il prezzo delle mascherine è pari a 0,50 centesimi al netto dell'IVA (nella misura del 22%)

— Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d'impresa e Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1137 maggio 2020
Commercio

Recarsi in una qualsiasi attività commerciale aperta in un altro comune costituisce una ragione legittima di spostamento anche in un altro comune (ma nella stessa Regione)?

  • Con il DPCM 26 aprile è venuta meno la distinzione tra gli spostamenti infra e intercomunali, pertanto, a partire dal 4 maggio, lo spostamento tra comuni diversi (purché entro i confini regionali) è giustificato sulla base delle medesime motivazioni finora previste per gli spostamenti all'interno dello stesso comune e quindi nei casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

    Con le FAQ ufficiali pubblicate sul suo sito istituzionale, il Governo ha da tempo chiarito che “recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamentopurché nei limiti del tragitto più breve.

    Infatti “le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona”.

    L'art. 1, comma 1, lett. aa), del DPCM del 26 aprile consente la ristorazione con asporto e questa novità apre prospettive diverse perché così come oggi si è liberi di poter ordinare qualcosa in esercizi fuori comune, dal 4 maggio, una volta consentito l'asporto, si dovrebbe, conseguentemente, poter essere liberi di andare nell'esercizio di ristorazione prescelto prescindendo dal tragitto più breve per scegliere i medesimi prodotti e ritirarli personalmente.

    Gli esercizi della ristorazione infatti non sono comparabili ad altre tipologie di esercizi, es.: i supermercati, dove, al di là del prezzo di vendita, una parte dell'assortimento è rinvenibile nella stragrande maggioranza dei punti vendita.

    Sulla base di quanto attualmente stabilito, considerato che il nuovo DPCM consente alle attività dei servizi di ristorazione di effettuare ristorazione con asporto, riteniamo,  che tali attività potranno essere equiparate, ai fini in oggetto, a quelle “aperte” e che gli spostamenti per recarvisi, anche se tra comuni diversi purché all’interno della medesima regione, potranno quindi considerarsi giustificati da ragioni di necessità.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1127 maggio 2020
Commercio

Gli alcolici possono essere venduti da asporto?

  • , il decreto non prevede particolari autorizzazioni per l’asporto di prodotti alcolici.

    La lett. aa) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile,  le cui disposizioni si applicano dal 4 maggio fino al 17 maggio, continua a prevedere la sospensione delle attività relative ai servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre consente i servizi di ristorazione con la sola consegna a domicilio o con l’asporto (cosiddetto take away), purché si rispettino le norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e, nel caso di asporto, vengano rispettate “le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

    In base al provvedimento governativo sopra citato, i clienti non possono, consumare i prodotti venduti nei locali dell'esercizio, in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata e nelle immediate vicinanze dello stesso. A tal proposito ti segnaliamo che sul punto anche le Faq del Governo, aggiornate al 2 maggio precisano che, per evitare assembramenti e “per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza”.

    La vendita da asporto, quindi, è consentita solo se effettuata con ordinazioni on-line o telefoniche, se consenta il ritiro del prodotto nel rispetto delle misure anti-contagio e delle misure indicate nell’allegato 5 del DPCM  del 26 aprile 2020.

    Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento governativo sopra richiamato non prevede particolari autorizzazioni per l’asporto di prodotti alcolici.

    Ricordiamo, tuttavia, che a prescindere dall’emergenza epidemiologica, è stata recentemente reintrodotta una specifica comunicazione per l'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici da inoltrare al Suap di appartenenza.

    Consigliamo, comunque, di verificare se la regione e/o il Comune in cui ha sede l’attività, emetterà ulteriori ordinanze che disciplinano l’asporto, anche di prodotti alcolici, in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal DPCM.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1117 maggio 2020
Fisco

Rispetto al credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti nel 2020 per gli acquisti per la sanificazione degli ambienti di lavoro, possono rientrare le spese per acquisto di disinfettanti, alcool, candeggina e disinfettanti?

  • La disciplina che riconosce un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro intende contenere, quanto più possibile, il contagio del virus COVID-19.  

    Pertanto, in base allo spirito della norma, dovrebbero essere agevolabili anche le spese sostenute per l'acquisto di disinfettanti, alcool e candeggina. 

— Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d’impresa
faq #: 1107 maggio 2020
Fisco

Ho un ristorante e faccio asporto, che IVA devo applicare?

  • Nell'ipotesi di cessione di prodotti alimentari effettuata da pubblici esercizi con servizio di asporto deve essere applicata l'aliquota IVA riferita al singolo prodotto ceduto e non l'aliquota del 10 per cento applicata, invece, nel caso di somministrazione in loco. 

    Rispetto al contributo statale sotto forma di credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti nel 2020 per gli acquisti relativi alla sanificazione degli ambienti di lavoro fino a un importo di 20mila euro, alla luce del parere della task force, possono rientrare in questa misura le spese affrontate per acquisto di disinfettanti, alcool, candeggina e disinfettanti.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Fiscalità d’impresa
faq #: 1097 maggio 2020
Commercio

Ho una gioielleria, codice ATECO 95, posso riaprire limitatamente alla sola attività di riparazione?

  • , l'attività di riparazione di gioielli e orologi (codice ATECO 95.25),  appartenente alla divisione codice Ateco 95 Riparazione di beni per uso personale e per la casa, rientra tra le attività consentite in quanto indicate nell’allegato 3 del DPCM del 20 aprile.

    Pertanto la sua attività potrà rimanere aperta solo per l'attività di riparazione, mentre rimane temporaneamente sospesa la vendita al dettaglio di tali prodotti.

    A tal proposito, onde evitare confusione tra l'attività di vendita sospesa e, quella di riparazione, consentita, le consigliamo di far in modo che risulti evidente che l'attività svolta nei locali sia riconducibile esclusivamente all'attività di riparazione e che, anche dall’aspetto complessivo dell’esercizio, sia evidente che non venga temporaneamente effettuata alcuna la vendita di tali prodotti (ad esempio agendo sull’illuminazione o limitando i prodotti eventualmente in esposizione).

    Per quanto riguarda la possibilità di ritirare e consegnare i preziosi in riparazione, dal momento che, a partire dal 4 maggio, l'attività sarà nuovamente consentita, riteniamo che sarà possibile svolgerla secondo le modalità ordinarie e, pertanto, anche offrendo i servizi accessori di ritiro e consegna.

    Al riguardo sarà tuttavia consigliabile muoversi sempre su appuntamento e portare con sé la documentazione necessaria a dimostrare che lo stesso è stato confermato dai clienti che si vanno a visitare nonché, nel caso di dipendenti, la dichiarazione del datore di lavoro relativa all'attività svolta.

    Le attività non sospese sono inoltre tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di cui all'allegato 6 del DPCM del 26 aprile.

    Il DPCM stabilisce, poi, che gli esercizi commerciali non sospesi sono tenuti ad assicurare la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, e raccomanda l'applicazione delle misure di cui all’allegato 5 (che tuttavia le FAQ del Governo indicano come obbligatorie). 

    Il comma 8 dell'art. 2 del DPCM prevede inoltre che, la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

    Pur trattandosi, per l'appunto, di misure riguardanti gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, se l'attività di riparazione è destinata a svolgersi nei locali dell'impresa, ci sembra comunque opportuno che, ove compatibili, siano rispettate.

    Le consigliamo, comunque, di verificare sempre se la regione e/o il Comune in cui ha sede l’attività,  ha emesso o emetterà ulteriori ordinanze che disciplinano l'attività di riparazione, in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal DPCM.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 1084 maggio 2020
Sicurezza sul lavoro

Come si sanifica un negozio?

  • La pulizia normale di un ambiente di lavoro viene di solito effettuata attraverso prodotti detergenti prevedendo la rimozione dello sporco visibile ed evidente (come polvere, grasso o altro materiale organico).

    La pulizia viene fatta con acqua e sapone o comuni detergenti.

    La sanificazione è un intervento che elimina batteri e agenti contaminanti ed è il passo successivo alla pulizia.

    La sanificazione deve invece essere fatta come da indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e che individua le misure di igiene da prendere nei locali dove siano state presenti  persone contagiate da Covid-19.

    Per la sanificazione il Ministero raccomanda l’uso dell’ipoclorito di sodio diluito al 1% ossia la comune candeggina.

    In alternativa, per le superfici che possono essere danneggiate dalla candeggina, viene suggerito l’utilizzo dell’etanolo, il comune alcol etilico con una concentrazione al 70%.

    Possono essere utilizzati altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.

    Vanno sanificate con particolare attenzione le superfici toccate più di frequente (come porte, maniglie, tavoli, banconi, finestre,  servizi igienici, carrelli della spesa, bancomat,  ecc.)

    La biancheria come lenzuola, tovaglie o altri materiali di tessuto deve essere sottoposta ad un lavaggio con sapone ed acqua calda a 90° gradi. Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche del tessuto, va aggiunta al lavaggio candeggina o altri prodotti a base di ipoclorito di sodio.

    Tali procedure possono essere fatte dal normale personale che si occupa della pulizia. Non è necessario chiede interventi di terzi per la pulizia e la sanificazione.

    Per la disinfestazione di un ambiente in cui sia stato un cliente/ospite con il Covid-19 basta eseguire le operazioni di pulizia e sanificazione come sopra descritte.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 10730 aprile 2020
Commercio

Cosa si intende con asporto?

  • La lett. aa) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile,  le cui disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio. fino al 17 maggio, continua a prevedere la sospensione  delle attività relative ai servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre consente la ristorazione con consegna a domicilio o da asporto (cosiddetto take away), purché si rispettino le norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e, nel caso di asporto, vengano rispettate “le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

    Pertanto, in base al provvedimento governativo sopra citato, il consumo sul posto di tali prodotti è temporaneamente vietato e, i clienti non possono in alcun modo consumare i prodotti venduti nei locali dell'esercizio, in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata e nelle immediate vicinanze dello stesso.  

    Il nuovo provvedimento prevede anche l'utilizzo delle mascherine nei luoghi o ambienti chiusi ed il rispetto, per le attività non sospese  del protocollo sottoscritto dalle parti sociali per il contrasto all'epidemia negli ambienti di lavoro (allegato 6 del DPCM del 26 aprile).

    Tuttavia, pur non essendoci indicazioni normative sulle modalità di confezionamento dei prodotti venduti per l’asporto, al fine di favorire il rispetto della misura governativa che prevede che il cliente non possa sostare davanti al locale, appare quantomeno opportuno consegnare i prodotti in vaschette e/o contenitori per l'asporto.

    Segnaliamo, infine, che l'allegato 5 del DPCM del 26 aprile 2020, elenca una serie  di misure di sicurezza previste per gli esercizi commerciali e sul punto si ritiene che per l'attività di ristorazione potranno essere previste altre misure specifiche o aggiuntive rispetto a quelle contenute nell'allegato citato.

    Consigliamo, comunque, di verificare se la Regione e/o il Comune di appartenenza, dopo il 26 aprile, abbiano consentito la vendita con asporto e, in caso, con quali limitazioni e indicazioni.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 10630 aprile 2020
Commercio

Per gli accessi al mio ristorante per l’asporto ci sono indicazioni, proporzioni rispetto ai mq della superficie del locale?

  • La lett. aa) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile,  le cui disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio, non contiene ulteriori indicazioni in merito all'accesso ai locali, in considerazione della superficie a disposizione, e neanche indicazioni sulle modalità di confezionamento dei prodotti venduti per l’asporto.

    Il nuovo provvedimento prevede anche l'utilizzo delle mascherine nei luoghi o ambienti chiusi ed il rispetto, per le attività non sospese  del protocollo sottoscritto dalle parti sociali per il contrasto all'epidemia negli ambienti di lavoro (allegato 6 del DPCM del 26 aprile).

    Segnaliamo, infine, che l'allegato 5 del DPCM, elenca una serie  di misure di sicurezza previste per gli esercizi commerciali e sul punto si ritiene che per l'attività di ristorazione potranno essere previste altre misure specifiche o aggiuntive rispetto a quelle contenute nell'allegato citato.

    Consigliamo, altresì, di verificare se la Regione e/o il Comune di appartenenza, dopo il 26 aprile, abbia già già emesso o emetterà ordinanze che disciplinano, in maniera diversa, l'asporto sul territorio di appartenenza

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 10530 aprile 2020
Commercio

I clienti potranno entrare nelle attività per scegliere il prodotto e, quindi, portarlo via confezionato? 

  • La lett. aa) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile,  le cui disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio. fino al 17 maggio, continua a prevedere la sospensione  delle attività relative ai servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre consente la ristorazione con consegna a domicilio o da asporto (cosiddetto take away), purché si rispettino le norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e, nel caso di asporto, vengano rispettate “le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

    Pertanto, in base al provvedimento governativo sopra citato, il consumo sul posto di tali prodotti è temporaneamente vietato e, i clienti non possono in alcun modo consumare i prodotti venduti nei locali dell'esercizio, in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata e nelle immediate vicinanze dello stesso.  

    Il nuovo provvedimento prevede anche l'utilizzo delle mascherine nei luoghi o ambienti chiusi ed il rispetto, per le attività non sospese  del protocollo sottoscritto dalle parti sociali per il contrasto all'epidemia negli ambienti di lavoro (allegato 6 del DPCM del 26 aprile).

    Il DPCM prevede anche l'utilizzo delle mascherine nei luoghi o ambienti chiusi ed il rispetto, per le attività non sospese  del protocollo sottoscritto dalle parti sociali per il contrasto all'epidemia negli ambienti di lavoro (allegato 6 del DPCM del 26 aprile).Tuttavia, pur non essendoci indicazioni normative in tal senso, al fine di favorire il rispetto della misura governativa che prevede che il cliente non possa sostare davanti al locale, appare quantomeno opportuno consegnare i prodotti in vaschette e/o contenitori per l'asporto.

    Segnaliamo, infine, che l'allegato 5 del DPCM del 26 aprile 2020, elenca una serie  di misure di sicurezza previste per gli esercizi commerciali e sul punto si ritiene che per l'attività di ristorazione potranno essere previste altre misure specifiche o aggiuntive rispetto a quelle contenute nell'allegato citato.

    Consigliamo, comunque, di verificare se la Regione e/o il Comune di appartenenza, dopo il 26 aprile, abbia già già emesso o emetterà ordinanze che disciplinano, in maniera diversa, l'asporto sul territorio di appartenenza.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 10430 aprile 2020
Commercio

Sono un ambulante e vendo frutta e verdura  (generi alimentari) in giro per la città con il camioncino! Posso riprendere l’attività?

  • No.  Il  DPCM del 26 aprile, le cui disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio, in linea con i precedenti provvedimenti, dispone che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Viene pertanto disposta la chiusura di tutte le tipologie di mercati, coperti o scoperti, su area attrezzata o su strada, ad eccezione delle sole attività di generi alimentari.

    A tal proposito, le Faq predisposte dal Governo prevedono che non è consentito il commercio al dettaglio di generi alimentari su aree pubbliche al di fuori dei mercati, in quanto “il DPCM 10 aprile 2020 consente unicamente la vendita di soli generi alimentari nei mercati. È pertanto esclusa la possibilità della vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati (ad esempio, quella effettuata sul demanio marittimo, ovvero da bancarelle sulla strada, o la vendita alimentare ambulante)”.

    Il Governo, pertanto, esclude la possibilità di vendere su altre aree pubbliche diverse dai mercati generi alimentari.

    Pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni normative e delle indicazioni fornite dal Governo, fatta salva, sempre, la possibilità di nuove diverse indicazioni da parte dello stesso Governo, riteniamo che il commercio al dettaglio di prodotti alimentari su aree pubbliche possa  essere effettuata solo nelle aree poste all'interno dei mercati e, di conseguenza, debba considerarsi temporaneamente sospesa la vendita alimentare ambulante nella città.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ del Governo
faq #: 10330 aprile 2020
Commercio

Ho un bar situato in un’area di servizio ma su una strada provinciale. Posso fare asporto?

  • No, in base al decreto per la sua attività non è possibile.

    La lettera bb) dell'art. 1 del Dpcm del 26 aprile, le cui disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio, in linea con i precedenti provvedimenti, dispone che “sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonché'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro”.

    Pertanto, in base alla suddetta disposizione speciale l'unica deroga prevista sembrerebbe quella prevista per le aree di servizio poste lungo le autostrade.

    Posto che il nuovo DPCM ha, invece, previsto la possibilità della vendita per asporto per tutte le attività dei servizi di ristorazione, sembrerebbe che a partire dal prossimo 4 maggio, per le aree di servizio situate fuori la rete autostradale valga un regime più restrittivo rispetto a quello valevole per gli altri pubblici esercizi.

    Non è possibile fornire valutazioni differenti rispetto a quanto sopra riportato, in quanto sarebbe difficile giustificare un'interpretazione diversa di fronte al tenore letterale della norma e garantire che la medesima interpretazione sia accolta anche dagli organi di controllo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 10230 aprile 2020
Commercio

Ho un bar, posso fare asporto solo di bevande?

  • . Noi riteniamo che sia possibile l'asporto anche per le sole bevande poiché la formulazione del DPCM non prevede limitazioni sotto questo profilo.

    La FAQ attualmente presente sul sito del Governo, che si riferisce alla consegna a domicilio, ammette tale modalità sia per alimenti che per le bevande.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ del Governo
faq #: 10130 aprile 2020
Commercio

Ho un ristorante in uno stabilimento balneare. Possono effettuare l'asporto dal 4 maggio?

  • Stante la formulazione del DPCM del 26 aprile, a meno di diversa indicazione da parte del Governo, riteniamo che l'asporto sia consentito a tutte le attività di ristorazione ovunque ubicate fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi  come prescritto dalla lettera aa) dell'art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile. 

    Per quanto riguarda gli spostamenti dovranno essere sempre verificate le ordinanze regionali e comunali che potrebbero anche dettare disposizioni specifiche sull'asporto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 10030 aprile 2020
Commercio

Che regole ci sono per le mascherine da vendere, la vendita di alcuni tipi è ammessa con libera scelta dei prezzi?

  • Dal 26 aprile le mascherine dei tipi indicati nell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario (pubblicata sulla GU del 27 aprile, n. 108), cioè quelle rispondenti allo standard UNI EN 14683, devono essere vendute al prezzo massimo di 0,50 euro al pezzo

    Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 4 del DL 19 per l'inosservanza dei provvedimenti adottati con DPCM o con Ordinanze ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria cioè sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 9929 aprile 2020
Sicurezza sul lavoro

Sono un panificatore, l’uso dei guanti è necessario solo per la vendita o anche per la produzione dei prodotti?

  • Sono necessari sia per l'attività di vendita che per la fase di produzione e confezionamento degli alimenti per misure precauzionali, cautelative e di carattere igienico sanitario.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 09829 aprile 2020
Commercio

Ho un ingrosso di articoli sanitari (codice ATECO 46.74.20) gli agenti di commercio potranno muoversi liberamente sul territorio per visitare clienti e potenziali clienti ?

  • . La divisione 46 Commercio all'ingrosso inclusa nell'allegato 3 al DPCM del 26 aprile, comprende anche gli agenti di commercio che rientrano nel gruppo 46.1 Intermediari del commercio in cui a sua volta rientra il sottogruppo 46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione in cui rientrano molti agenti del vostro settore.

    Sono tutti soggetti la cui attività potrà riprendere dal 4 maggio ma che già dal 27 aprile possono svolgere le attività propedeutiche alla riapertura.

    Dal 4 maggio inoltre cadono le limitazioni agli spostamenti fra regioni (cfr. art. 1, comma 1, lett. a)) ma ovviamente si dovrà essere sempre in grado di comprovare gli spostamenti dovuti all'attività lavorativa (appuntamenti, ecc.).

    Anche per quanto riguarda i dipendenti delle aziende autorizzate a riprendere l'attività cadono le limitazioni, ma le aziende dovranno osservare il protocollo di cui all'allegato 6 del decreto  e i dipendenti che hanno il compito di visitare clienti e potenziali clienti dovranno essere dotati di DPI, muoversi su appuntamento e portare sempre con sé la dichiarazione del datore di lavoro relativa all'attività svolta nonché copia della mail, whatsapp ecc, che comprovi la conferma dell'appuntamento dei clienti che si vanno a visitare.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 09729 aprile 2020
Sicurezza sul lavoro

Le mascherine sono obbligatorie nei luoghi chiusi indipendentemente dal rispetto della distanza interpersonale?

  • Viene previsto in via generale l'utilizzo delle mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e rafforzata misura, ossia a maggior ragione nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 09629 aprile 2020
Commercio

Ho un negozio di abbigliamento. Posso andare in negozio per riorganizzare l’attività, spostamento dell'arredo, sistemazione merce?

  • La possibilità di recarsi dal 27 aprile negli esercizi per compiere le operazioni propedeutiche alla riapertura (art. 2, comma 9, DPCM del 26 aprile), è limitata alle sole attività che potranno riaprire dal 4 maggio

    Il commercio al dettaglio di abbigliamento NON è compreso tra le attività che potranno riaprire dal 4 maggio.

    Resta tuttavia la possibilità concessa dal comma 8 del medesimo art. 2 del DPCM citato che così dispone: Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture".

    Potrà quindi utilizzare tale possibilità previa comunicazione al Prefetto utilizzando i modelli scaricabili dal sito della Prefettura

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 09529 aprile 2020
Commercio

Sarà possibile effettuare l'asporto presso Bar o Pasticcerie Caffetterie di bevande calde (caffè, cappuccino, tè, ecc.) anche unitamente a brioches o altri prodotti di pasticceria?

  • , riteniamo pertanto che i bar possano, svolgere la loro attività con modalità da asporto fornendo ai clienti tutti i prodotti della caffetteria, senza alcuna limitazione e possano, pertanto, consegnare sia caffè che prodotti di pasticceria ecc. 

    Il DPCM del 26 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/4/2020 e le disposizioni ivi contenute si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio e, prima di tale data, continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti governativi nazionali o regionali.

    In base alla lett. aa) dell’art. 1 , comma 1, del DPCM del 26 aprile 2020,  le gelaterie rimangono tra le attività sospese e viene consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio o l’asporto ( cosiddetto take away), purché si rispettino le norme igienico sanitarie  sia per l’attività di confezionamento che trasporto  e, nel caso di asporto, vengano rispettate “le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

    Consigliamo, comunque, di verificare se la regione di appartenenza, dopo il 26 aprile, ha emesso ordinanze che disciplinano, in maniera diversa, l’asporto per i bar sul territorio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 09429 aprile 2020
Commercio

Sono un parrucchiere e l'attività è chiusa. Posso vendere shampoo particolari e consegnare a domicilio dei clienti?

  • , ai parrucchieri è consentito vendere (cfr. legge 174/2005, art. 2) prodotti cosmetici inerenti i trattamenti effettuati alla clientela.

    E' quindi certamente consentita la vendita a domicilio di tali prodotti relativi ad ordini telefonici o via internet.

    Deve però trattarsi di prodotti cosmetici già confezionati e non di preparazioni fatte dal parrucchiere che, altrimenti, dovrebbe assumere il ruolo di fabbricante di cosmetici e osservare le disposizioni del reg. 1223/2009.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 09329 aprile 2020
Commercio

I compro oro, codice ATECO 46.72.20, possono aprire?

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 09229 aprile 2020
Commercio

Le attività di cui all'allegato 1 all'interno dei centri commerciali possono aprire?

  • . La lettera z) dell'art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile, non  presenta modifiche rispetto a quanto già previsto dai precedenti provvedimenti governativi; pertanto tutte le attività ricomprese nell’allegato I, possono rimanere aperte tanto nel caso in cui si tratti di esercizi di vicinato, quanto nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresa nei centri commerciali.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 09129 aprile 2020
Commercio

Le gelaterie possono fare il take away?

  • , anche se le gelaterie rimangono tra la attività sospese, hanno la possibilità di fare consegne a domicilio o l’asporto

    Il DPCM del 26 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/4/2020  e le disposizioni ivi contenute si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio e, prima di tale data, continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti governativi nazionali o regionali.

    In base alla lett. aa) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile 2020, le gelaterie rimangono tra le attività sospese e viene consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio o l’asporto (cosiddetto take away), purché si rispettino le norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che trasporto e, nel caso di asporto, vengano rispettate “le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

    Consigliamo, comunque, di verificare se la regione di appartenenza, dopo il 26 aprile, ha emesso ordinanze che disciplinano, in maniera diversa, l’asporto per i bar sul territorio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 09029 aprile 2020
Commercio

I negozi che possono aprire potranno rimanere aperti anche il sabato o ci sono limitazioni?

  • Già il precedente DPCM 10 aprile 2020 non prevedeva più alcuna differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni, come chiarito espressamente anche nelle FAQ ufficiali che il Governo ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata a "Pubblici esercizi e attività commerciali".

    Al riguardo, anche il nuovo DPCM 26 aprile 2020 non ha apportato innovazioni (non sono previste restrizioni o limitazioni in merito a giorni e orari di apertura) e pertanto, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive da parte delle regioni, i negozi potranno legittimamente rimanere aperti anche di sabato.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ del governo
faq #: 08929 aprile 2020
Commercio

L'asporto è consentito per i bar?

  • , riteniamo che l’attività di asporto possa essere consentita a tutto il settore della ristorazione comprendendo anche i bar. 

    Il DPCM del 26 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27-4-2020  e le disposizioni  ivi  contenute si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio e, prima di tale data, continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti governativi nazionali o regionali

    La lett. aa) dell’art. 1 , comma 1, del DPCM del 26 aprile, prevede la sospensione delle attività relative ai servizi di ristorazione, mentre consente la ristorazione con consegna a domicilio o da asporto ( il cosiddetto take away).

    Ad oggi, e salvo diversa interpretazione del Governo e delle ordinanze regionali, riteniamo che l’attività di asporto possa essere consentita a tutto il settore della ristorazione comprendendo pertanto tutte le attività in cui si preparano e distribuiscono pasti al pubblico e quindi non solo ai ristoranti in senso stretto, ma anche alle pizzerie, ai bar e a tutti gli esercizi in cui si possono consumare alimenti e bevande.

    Consigliamo, comunque, di verificare se la regione di appartenenza, dopo il 26 aprile, ha emesso ordinanze che disciplinano, in maniera diversa, l’asporto per i bar sul territorio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 08829 aprile 2020
Commercio

Chi è aperto può continuare a esserlo? 

  • . Il nuovo provvedimento governativo ha ampliato le attività consentite e le confermiamo la possibilità di poter continuare a svolgere la sua attività qualora questa fosse già consentita nel precedente DPCM del 10 aprile 2020.

    Il DPCM del 26 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/4/2020  e le disposizioni  ivi  contenute si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio e, prima di tale data, continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti governativi nazionali o regionali.

    Per quanto concerne la sospensione delle attività commerciali, la lettera z) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile, non presenta modifiche rispetto a quanto  già previsto dai precedenti provvedimenti governativi; mentre nell’allegato I al DPCM, dove sono elencate le attività commerciali consentite, viene inserito il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

    L’allegato 2 del  suddetto DPCM relativo ai servizi della persona non è stato modificato, mentre l’allegato 3 del DPCM che individua le attività produttive, industriali e commerciali è stato profondamente rivisto. Sono stati, infatti, inclusi ulteriori  codici Ateco nell'allegato, tra cui segnaliamo ad esempio:

    • il commercio all’ingrosso e al dettaglio (concessionarie incluse) e riparazione di autoveicoli e motoveicoli (divisione 45);
    • il commercio all’ingrosso (divisione 46);
    • attività immobiliari (divisione 68) in cui rientrano anche le agenzie immobiliari e l’amministrazione dei condomini;
    • vigilanza e investigazioni (divisione 80);
    • le attività di cura e manutenzione del paesaggio (gruppo 81.3) senza esclusione delle attività di realizzazione;
    • attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (divisione 82) comprese le fotocopisterie, call center, recupero crediti, informazioni commerciali, imballaggio per conti terzi, agenzie di pratiche auto;
    • riparazione di computer e di beni per uso personale  e per la casa (divisione 95).

    Da ultimo segnaliamo che il DPCM del 26 aprile consente, anche, la modifica degli allegati con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 08729 aprile 2020
Sicurezza sul lavoro

L'ordinanza sulle mascherine è stata pubblicata? È già in vigore?

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 08629 aprile 2020
Sicurezza sul lavoro

In merito all'aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi sul rischio Covid-19 ci sono ordinanze Nazionali e Regionali contrastanti.

  • Non occorre procedere all'aggiornamento del DVR, ma è consigliabile, per la tracciabilità delle azioni messe in campo,  raccogliere e conservare tutta la documentazione comprovante l'adozione delle specifiche misure di sicurezza e allegarla al DVR.

    Le diverse regioni potrebbero assumere provvedimenti aggiuntivi.

    I datori di lavoro hanno la responsabilità di porre in essere tutte le misure preventive, prudenziali e cautelative per prevenire il rischio di contagio dei lavoratori. Le misure devono essere idonee ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro (pulizia, sanificazione, utilizzo dei dpi), potranno investire aspetti di natura organizzativa, dovranno comprendere la corretta formazione e informazione dei lavoratori e dei soggetti esterni che eventualmente frequentano il posto di lavoro (imprese terze, fornitori, imprese di pulizi, ecc.).

    Per le misure da adottare va fatto riferimento al Protocollo sottoscritto da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali aggiornato al 26 aprile, all'Accordo Quadro specifico per i nostri settori Confcommercio e organizzazioni sindacali del 27 marzo e all'allegato 5 – misure per gli esercizi commerciali – del DPCM 26 aprile (che riprende esattamente l'allegato del DPCM del 10 aprile).

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 08524 aprile 2020
Commercio

È consentito il commercio di piante e fiori su aree pubbliche?

  • Il parere reso dal Mipaaf e diffuso dal Ministero dell’Interno afferma che “non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici”.

    Infatti, l’art. 2, comma 5, del DPCM 10 aprile, espressamente dispone che “È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.

    Tuttavia, le FAQ del Governo specificano che è “esclusa la possibilità della vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati (ad esempio, quella effettuata sul demanio marittimo, ovvero da bancarelle sulla strada, o la vendita alimentare ambulante)”.

    È quindi evidente che la medesima disposizione che, a parere del Mipaaf, autorizza la vendita di prodotti agricoli in tutte le tipologie di esercizi commerciali, non è stata giudicata sufficiente dal Governo a ritenere consentita la vendita dei prodotti alimentari al di fuori dei mercati.

    Pertanto, ferma restando la necessità di procedere alle opportune verifiche, come segnalato nella nostra FAQ, riteniamo si possa considerare ammesso il commercio di piante e fiori su aree pubbliche all’interno dei mercati.

    Invece, riguardo alla possibilità di vendere tali prodotti nelle forme del commercio itinerante o su posteggi collocati al di fuori dei mercati, appaiono necessari ulteriori chiarimenti.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa, parere del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e FAQ del governo
faq #: 0424 aprile 2020
Commercio

Una impresa di riparazione biciclette può rimanere aperto?

  • Segnaliamo che il DPCM 11 marzo 2020, all'art. 1 n. 1), sospende tutte le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate dall'allegato I. Il provvedimento pertanto non prevede la sospensione per le attività artigianali svolte dalle officine per la riparazione e la manutenzione.

    Inoltre le segnaliamo che nella Faq predisposta dal Governo si evince che possono continuare a svolgere la loro attività, in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività: le attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli e di motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici).

    Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riteniamo che l'attività di riparazione di biciclette, seppur inquadrata con un codice ATECO diverso (952902) da quello previsto per la riparazione di autoveicoli e motocicli (45.40), possa continuare a svolgere la propria attività, in quanto anch'essa deve essere considerata un'attività essenziale per la collettività, soprattutto in alcune zone d'Italia dove l'uso della bicicletta è molto frequente. 

    Riteniamo, pertanto, che debbano essere autorizzate anche le attività connesse allo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali: la vendita all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. 

    Alla luce di quanto sopra espresso può essere svolta l'attività di riparazione e manutenzione delle biciclette purché vengano rispettate le seguenti precauzioni: 

    1. limitare il contatto con i clienti ed adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
    2. favorire, ove possibile, l'attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ del governo
 
faq #: 083 22 aprile 2020
Commercio

È consentito il commercio al dettaglio di piante e fiori?

  • . La questione è stata oggetto di una FAQ ufficiale del Governo e di un parere del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) che il Ministero dell’Interno ha trasmesso a tutte le Prefetture.

    Nel suo parere, il Mipaaf ha ricordato che l’art. 2, comma 5, del DPCM 10 aprile, espressamente dispone che “È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.

    Secondo il Ministero delle Politiche agricole, quindi, l’intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli – tra i quali rientrerebbero sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti ecc. – è espressamente ricompresa tra le attività consentite e “non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici”.

    Tuttavia, poiché l’attività di commercio al dettaglio di fiori continua a non essere ricompresa negli allegati al DPCM 10 aprile, è necessario verificare presso gli enti locali e gli organi preposti ai controlli, comprese le Prefetture competenti, che la suddetta interpretazione sia stata recepita e condivisa.

    Si ricorda, inoltre, che i provvedimenti più restrittivi eventualmente adottati a livello regionale o locale non possono ritenersi superati dai suddetti chiarimenti.

    In tal senso si segnala che la Prefettura di Milano, nel diffondere il parere, ha ricordato che la Regione Lombardia consente il commercio al dettaglio di fiori e piante esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatta salva la possibilità di consegna a domicilio e vendita a distanza.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa, parere del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e FAQ del governo
 
faq #: 082 22 aprile 2020
Sicurezza sul lavoro

 Il decreto prevede che nei "locali fino a 40 mq possa accedere una sola persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori". Come si valuta la dimensione dei locali ?

  • Per quanto riguarda la dimensione dei locali (allegato 5 DPCM 10 aprile) si ritiene debba intendersi come locale di superficie complessiva di 40 mq, la disposizione è rivolta soprattutto ai piccoli negozi, non facendo riferimento a spazi delimitati come il "fronte banco".

    Si raccomanda poi, sempre facendo riferimento all'allegato 5,  per gli esercizi commerciali di dimensione superiore a 40 mq di regolamentare gli accessi in funzione degli spazi disponibili differenziando, se è possibile, i percorsi di entrata da quelli di uscita. 

    Per ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 62  del d.lgs. 81/08, vanno intesi tutti l  luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all' interno dell'azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'u.p. accessibile, anche saltuariamente, al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. 

    In quest'ultima accezione vanno considerati i depositi e i magazzini e pertanto anche essi sottoposti a sanificazione e regolare pulizia.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
 
faq #: 081 22 aprile 2020
Commercio

Il noleggio auto senza conducente è consentito? Mi potete dare un aiuto?

  • , le attività di noleggio senza conducente non rientrano tra quelle sospese, da ultimo dal DPCM 10 aprile.

    Nelle FAQ istituzionali del Governo (sezione attività produttive) alla specifica domanda se siano sospese si conferma, infatti che "No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti."

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 079  20 aprile 2020
Commercio

La mia impresa si occupa di manutenzione e pulizia verde pubblico, posso operare?

  • . L'allegato 3 al DPCM del 10 aprile ha inserito, tra le attività non sospese, anche il gruppo 81.3 che riguarda le attività di cura e manutenzione del paesaggio all'interno del quale sono ricomprese le attività di cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici privati e pubblici (scuole, ospedali, chiese, edifici amministrativi, ecc.) terreni comunali (parche, aree verdi, cimiteri, ecc.) aree verdi per vie di comunicazione (strade, porti aeroporti, ecc.) edifici industriali e commerciali. 

    Pertanto l'azienda in possesso del codice ATECO citato può continuare ad operare. Nel caso di alberi pericolanti, inoltre, si aggiunge anche lo stato di necessità.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 078 20 aprile 2020
Commercio

 Le Associazioni di categoria come la nostra (che sia una territoriale o una Federazione) possono riaprire oppure no?

  • . L'allegato 3 al DPCM del 10 aprile, in linea con quanto già previsto dall'allegato I del DPCM del 22 marzo 2020, include tra le attività consentite le: "attività di organizzazione economiche, di datori di lavoro e professionali" classificate con il codice ATECO 94,  tra cui rientrano anche le attività di organizzazioni associative.  

    Pertanto la nostra attività, come quella della Confederazione, RIENTRA nella sottoclasse 94.11 (Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro) ed è quindi un'attività consentita e non sospesa.

    Alla luce di quanto sopra espresso, riteniamo che sia possibile proseguire lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione associativa senza dover inviare alcuna comunicazione al Prefetto, in quanto l'attività svolta dalle Associazioni di categoria, rientra tra quelle espressamente ricomprese nell’elenco delle attività consentite.

    Anche se l'attività svolta dall’Associazione è un'attività consentita, il DPCM 20 aprile 2020, riprendendo i vecchi provvedimenti governativi, richiede tuttavia che sia attuato:

    • il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    • siano incentivate ferie e congedi;
    • che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,  si richiede l'adozione di strumenti di protezione individuale;
    • infine si richiede che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

    È obbligatorio seguire scrupolosamente le prescrizioni del protocollo sottoscritto dalla Confcommercio con i sindacati il 27 marzo scorso.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 077 20 aprile 2020
Commercio

Ho una panetteria, posso vendere pasticceria secca (ho i codici ATECO 10.71.1, 10.71.20 e 47.29.9)?

  • , secondo quanto indicato nell'allegato 3 del DPCM 10 aprile, le attività di produzione di prodotti di panetteria freschi di cui alla sottocategoria 10.71.10, così come, comunque, anche quelle di produzione di pasticceria fresca di cui alla sottocategoria 10.71.20, possono continuare a operare senza restrizioni. 

    Risulta parimenti consentita l'attività di tutti gli esercizi di cui al gruppo 47.2 relativo al commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, che include sia la sottocategoria "47.24.10 Commercio al dettaglio di pane", che la sottocategoria "47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria".

    Resta inteso, invece, che l'attività dei servizi di ristorazione di cui alla sottocategoria "56.10.30 Gelaterie e pasticcerie" deve considerarsi attualmente sospesa e che, come specificato nelle FAQ ufficiali del Governo, anche la vendita negli esercizi al dettaglio è consentita a condizione che sia escluso il consumo immediato sul posto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 076 20 aprile 2020
Commercio

Ho due negozi, aperti, in due comuni diversi, posso spostarmi per raggiungere le mie attività?

  • , non ci sono divieti per quanto riguarda gli spostamenti verso attività aperte, nell’apposita sezione delle FAQ ufficiali del Governo, viene precisato (nella FAQ relativa alla spesa in comuni diversi) che “è possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute”.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 075 20 aprile 2020
Commercio

Ho chiuso il mio negozio di mobili andare in un nuovo negozio, posso fare il trasloco?

  • , tale attività è da ritenersi pienamente legittima.

    In particolare, per quanto riguarda il trasloco, evidenziamo che nell'elenco delle attività consentite di cui all'allegato 3 DPCM 10 aprile è espressamente annoverata la voce relativa al Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice 49) che include le attività relative a trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (49.4), servizi di trasloco (49.42.0), servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia (49.42.00).

    Quindi se la sua azienda risulta in possesso di uno dei predetti codici o se decida di affidare il servizio di trasloco ad una ditta che ne sia in possesso può tranquillamente effettuare il trasloco.

    Discorso diverso le eventuali lavori di manutenzione per il nuovo negozio. Segnaliamo anche che l'art. 2, comma 12 del dello stesso decreto ha introdotto una nuova tipologia di comunicazione che le attività produttive sospese (tra cui rientrano anche i negozi di mobili) possono inviare preventivamente al Prefetto al fine di consentire l'accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento delle attività ivi specificamente indicate ed espressamente consentite: attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, inerenti la gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, di ricezione in magazzino di beni e forniture.

    Alla luce di tale previsione, sembrerebbe possibile effettuare le operazioni di trasloco e quelle di manutenzione del nuovo negozio (che non si traducano però in più pesanti lavori di ristrutturazione), in quanto tali attività, a seguito di un'interpretazione estensiva, potrebbero comunque essere ricomprese nelle fattispecie di spedizione/ricezione di merci in magazzino nonché nelle attività conservative, di manutenzione, di pulizia e sanificazione. 

    In ogni caso, al fine di poter legittimamente svolgere attività di manutenzione, sarà necessario inviare una comunicazione alla sua Prefettura prima di consentire l'accesso ai locali aziendali da parte del personale dipendente o dei collaboratori delegati, fermo restando che la stessa Prefettura, a seguito della valutazione della comunicazione in oggetto, potrebbe in ogni caso disporre la sospensione delle attività comunicate.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 074 18 aprile 2020
Commercio

Cosa si intende per commercio di vestiti per bambini e neonati? Le calzature sono comprese?

  • Si ritiene che anche i negozi di calzature, di cui al codice ATECO 47.72.1, possano aprire, limitando tuttavia la vendita alle sole calzature per bambini, nel rispetto delle misure organizzative già indicate per gli esercizi di commercio al dettaglio di abbigliamento. Infatti:

    • le FAQ del Governo assimilano le “calzature” agli altri articoli di “abbigliamento”;
    • è consentita l’apertura delle attività che vendono “abbigliamento” sia per adulti che per bambini;
    • la classificazione Ateco non prevede uno specifico codice per identificare le attività di vendita di calzature per bambini e neonati

    Inoltre le nuove FAQ pubblicate dal Governo in data 17 aprile specificano che:

    • le attività commerciali che vendono articoli di abbigliamento sia per adulti che per bambini possono essere riaperte, ma possono vendere solo abbigliamento per bambini e neonati, tenendo invece chiusi i reparti di abbigliamento per adulti;
    • i negozi che vendono “abbigliamento per bambini” possono vendere anche le calzature per bambini, perché le calzature rientrano nella generica nozione di “abbigliamento”.

    Alla luce di tali chiarimenti, si ritiene pertanto confermata la possibilità di riprendere l’attività per i negozi che commercializzano sia vestiti per adulti che per bambini, a condizione comunque che sia stato loro attribuito anche il codice ATECO relativo alla vendita di vestiti per bambini e neonati (47.71.20).

    L’attività sarà permessa a condizione che non siano venduti generi merceologici non consentiti e che gli spazi siano organizzati in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti i predetti beni. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

    Si ritiene, inoltre, che le attività cui sia stato attribuito (anche in via non esclusiva) il codice ATECO relativo alla vendita di vestiti per bambini e neonati (47.71.20) possano commercializzare anche calzature per bambini.

    Bisogna tuttavia evidenziare che, sebbene le FAQ utilizzino il più generico termine “abbigliamento”, l’allegato 1 al DPCM 10 aprile consente l’apertura delle attività di “commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati”, discostandosi dalla definizione contenuta nella classificazione ATECO che è riferita al “commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati”.

    L’espressione utilizzata dal DPCM sembra quindi avere un’accezione più limitata rispetto a quella impiegata nelle FAQ e non sembra potersi riferire alle calzature. Peraltro, anche nel concetto di “abbigliamento” appare difficile poter ricomprendere le calzature. La stessa classificazione ATECO prevede infatti due classi distinte per il commercio al dettaglio degli articoli di abbigliamento (47.71) e delle calzature (47.72).

    Tale circostanza rende ancora più probabile l’eventualità che alcuni organi di controllo non si considerino vincolati all’interpretazione data dal Governo e ritengano di dover applicare un’interpretazione più restrittiva, considerando esclusa, in ogni caso, la possibilità di commercializzare  calzature.

    Si invita pertanto, ove possibile, a svolgere preventivamente le opportune verifiche con gli organi di controllo competenti sul territorio.

    Si evidenzia infine che alcune Regioni (es. Lazio, Veneto) si sono già pronunciate, attraverso delle faq, ritenendo possibile soltanto l'apertura dei negozi specializzati per bambini e quindi andrà sempre valutata anche l’interpretazione adottata, con faq o altre modalità (comunicati, circolari, ecc.), dalla Regione del luogo in cui è collocata l’attività.
     

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo
faq #: 073 15 aprile 2020
Commercio

In questo momento ho iniziato a vendere a distanza, che garanzie devo assicurare ai miei clienti? Devo garantire il diritto di recesso?

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 072 15 aprile 2020
Sicurezza sul lavoro

Cosa significa “sanificazione periodica”?

  • Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585 : 1993

    Il Rapporto dell’Istituto Superiore di SanitàIndicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (23 marzo 2020)” indica che la pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione. E' importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo. 

    Nello stesso Rapporto viene indicato che nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persona con Covid-19, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del  22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcol etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).

    Pertanto allo stato gli unici parametri certi ed ufficiali in ordine alla sanificazione rimangono quelli contenuti nella circolare sopra richiamata, e dove si parla di "sanificazione periodica" (la cui periodicità è rimessa alla valutazione del ddl).

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza e Rapporto del GdL ISS
faq #: 071 15 aprile 2020
Commercio

Come faccio a scrivere al Prefetto?

  • Il ministero degli Interni consente ad ogni Prefettura di organizzarsi in modo autonomo. Vi consigliamo pertanto di visitare i siti istituzionali delle vostre Prefetture per trovare la modalità corretta per comunicare le attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 070 15 aprile 2020
Commercio

Ci sono nuove disposizioni su orari di apertura?

  • No, occorrerà tuttavia verificare l'orario generalmente imposto a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio o a particolari categorie di esercizi da ogni singola regione.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 069 15 aprile 2020
Commercio

In una cartoleria è possibile fare stampe e fotocopie?

  • No, l'attività di stampa e fotocopie ricade nell'ambito dei Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni di ufficio (82.19.09). Questa attività è un'attività di servizi che non rientra nel commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e quindi non può ritenersi consentita.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 068 15 aprile 2020
Commercio

Ho una cartoleria, posso aprire?

  • , salvo diverse deliberazioni regionali. Tra le nuove attività introdotte ci sono quelle di "commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria", definizione che non corrisponde a nessuna categoria del commercio al dettaglio (divisione 47), ma che coincide, invece, con la denominazione della sottocategoria 46.49.10, relativa al commercio all'ingrosso di tali prodotti (che infatti viene contestualmente inserita anche nell'allegato 3).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 067 15 aprile 2020
Commercio

Ho un libreria di libri usati, posso aprire? I codici ATECO sono diversi 47.61.00 per i nuovi e 47.79.10 per l’usato.

  • . L'attività di "commercio al dettaglio di libri", non richiama una specifica categoria nell'ambito della classificazione ATECO e pertanto, fatte salve eventuali diverse indicazioni del Governo, sembra potersi riferire sia alle attività della sottocategoria 47.61.00, relativa al "Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati", che a quelle della sottocategoria 47.79.10, relativa al "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 066 15 aprile 2020
Commercio

La raccomandazione sull’applicazione dell’allegato 5 è un obbligo o un invito?

  • L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lett. dd), del DPCM del 10 aprile, recita: "Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5".

    Sembrerebbe quindi trattarsi di un invito e non di un obbligo ma dobbiamo considerare che alcune Regioni, per esempio il Lazio, nel rinviare al 20 aprile l'apertura delle librerie, hanno motivato tale differimento per consentire alle imprese l'organizzazione delle misure atte ad assicurare il distanziamento, il controllo degli accessi, la fornitura di guanti monouso alla clientela, ecc. che sono esattamente le  misure per gli esercizi commerciali di cui all'allegato 5. 

    Riteniamo quindi che vada fortemente consigliato alle imprese di considerare le misure dell'allegato 5 come obbligatorie anche perché sicuramente a quelle faranno riferimento gli organi di controllo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 065 15 aprile 2020
Commercio

Possono aprire i negozi di calzature che vendono anche scarpe per bambini, con un codice ATECO unico senza distinguo fra bambini e adulti?

  • No. L'espressione utilizzata nell'allegato 1 al DPCM 10 aprile (Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati) anche se non precisa poiché la classificazione ATECO utilizza il termine confezioni, è chiaro indizio della volontà di restringere più che di allargare. L’attività dovrà quindi essere circoscritta alla sola vendita di vestiti per bambini e neonati, senza poter fare riferimento alle calzature che hanno un differente codice ATECO.

    Purtroppo, in questa fase, la commercializzazione di calzature per bambini e neonati in esercizi privi del predetto codice Ateco, potrebbe essere quasi sicuramente oggetto di contestazioni, per quanto astrattamente coerente con la scelta di consentire la vendita di vestiti destinati ai medesimi utilizzatori.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 064 15 aprile 2020
Commercio

Possono aprire negozi di abbigliamento per adulti che vendono vestiti per bambini ma non hanno il codice ATECO 47.71.20?

  • No, solo chi ha il codice 47.71.20. Le disposizioni del DPCM continuano a evidenziare un carattere fortemente restrittivo (vedi, ad esempio, il regime delle comunicazioni al Prefetto, che, per certi versi, sembra divenire addirittura più rigoroso o le misure per gli esercizi commerciali raccomandate all'allegato 5) e anche la scelta di consentire alcune nuove attività non può essere considerata un primo passo verso la cosiddetta "fase 2" di ritorno alla normalità quanto, semmai, il riconoscimento che i provvedimenti emanati in precedenza avevano lasciato dei vuoti che era indispensabile colmare (es. le difficoltà di approvvigionamento di prodotti di cartoleria per le famiglie determinate dalla didattica a distanza che avevano indotto diverse regioni a consentire deroghe alla vendita di tali prodotti).

    Ci sembra quindi opportuno, in attesa che arrivino i primi chiarimenti ufficiali, evitare interpretazioni estensive mantenendo l'approccio fin qui utilizzato, anche perché, per il resto, l'elenco di cui all’allegato 1 al DPCM 11 marzo è stato confermato integralmente con le definizioni già in uso.

    Pertanto, riteniamo che gli esercizi che ordinariamente commercializzano sia abbigliamento per adulti che per bambini, possano vendere vestiti per bambini e neonati a condizione che sia stato loro attribuito anche il codice Ateco relativo a tale attività (47.71.20).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 063 15 aprile 2020
Sicurezza sul lavoro

Quali regole di igiene devo seguire nel mio negozio aperto?

  • Per quali misure seguire negli ambienti di lavoro, va fatto riferimento al Protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle Parti Sociali e che tratta diversi aspetti tra i quali modalità di ingresso (controllo temperatura corporea, accesso soggetti esterni ecc.) pulizia e sanificazione giornaliera, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute, cuffie, camici, liquidi detergenti).

    Devono essere date informazioni a tutti coloro che hanno accesso sulle disposizioni delle Autorità (es. mantenimento distanze di sicurezza, regole di igiene delle mani, misure di prevenzione igienico sanitarie) anche attraverso depliants affissi all'ingresso o nei luoghi maggiormente visibili.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #: 062 15 aprile 2020
Sicurezza sul lavoro

Esistono particolari norme igieniche e per le pulizie dei locali degli affittacamere in questo periodo?

  • Le strutture turistico ricettive di varia tipologia, come b&b, affittacamere evv. diverse dagli alberghi possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività esclusivamente nei casi in cui siano impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (Fonte Federalberghi).

    Per quanto riguarda le misure negli ambienti di lavoro, va fatto riferimento al Protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle Parti Sociali e che tratta diversi aspetti tra i quali modalità di ingresso (controllo temperatura corporea, accesso soggetti esterni ecc.) pulizia e sanificazione giornaliera, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute, cuffie, camici, liquidi detergenti).

    Devono essere date informazioni a tutti coloro che hanno accesso sulle disposizioni delle Autorità (es. mantenimento distanze di sicurezza, regole di igiene delle mani, misure di prevenzione igienico sanitarie) anche attraverso depliants affissi all'ingresso o nei luoghi maggiormente visibili.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza e FAQ Federalberghi
faq #: 061 15 aprile 2020
Commercio

Quali attività posso svolgere nel mio negozio sospeso, dopo averlo comunicato al Prefetto?

  • L’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile ha introdotto una nuova tipologia di comunicazione che le attività produttive sospese possono inviare al Prefetto al fine di consentire l'accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento delle attività specificamente indicate:

    • attività di vigilanza, 
    • attività conservative e di manutenzione, 
    • attività inerenti la gestione dei pagamenti, 
    • attività di pulizia e sanificazione
    • attività di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, 
    • attività di ricezione in magazzino di beni e forniture.

    Tra queste, in particolare, nella sezione dedicata ad "Attività produttive, professionali e servizi", successivamente all'adozione del DPCM 22 marzo 2020, il Governo aveva infatti chiarito che "Il dpcm 22 marzo prevede (all’art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l'altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell'impresa".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 060 15 aprile 2020
Commercio

Con un’attività sospesa, posso continuare a vendere online?

  • , è confermata la possibilità per le attività di commercio al dettaglio sospese (originariamente in forza del DPCM 11 marzo 2020 e, successivamente, del richiamato DPCM 10 aprile 2020) di proseguire lo svolgimento dell'attività di vendita a distanza con consegna a domicilio senza dover inviare alcuna comunicazione al Prefetto in quanto le specifiche modalità di vendita (on line, per corrispondenza, al telefono, ecc.) rientrano tra quelle espressamente ricomprese nell'elenco delle attività consentite allegato ai richiamati provvedimenti, come tra l'altro ripetutamente confermato dalle diverse FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo.

    Riteniamo di poter confermare che, ad oggi, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio continui a costituire una modalità di vendita autorizzata (a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell'impresa) senza obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 059 15 aprile 2020
Commercio

Ho un’attività sospesa, vendo online, devo comunicarlo al Prefetto?

  • No, riteniamo di poter confermare che, ad oggi, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica, ecc.) con consegna a domicilio continui a costituire una modalità di vendita autorizzata (a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell'impresa) che, in quanto tale, non rientra nel campo di applicazione del richiamato art. 2, comma 12 DPCM 10 aprile e, pertanto, non è soggetta ad alcun obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 058 15 aprile 2020
Commercio

Con un ingrosso sospeso, posso continuare a vendere online? Devo comunicarlo al Prefetto?

  • Anche alle attività di commercio all'ingrosso riteniamo sia consentito di continuare ad operare in modalità a distanza, gestendo da remoto ordini ed acquisti e limitando la presenza in azienda alle sole attività necessarie.  

    "Per effettuare i pagamenti, ricevere gli acquisti ed organizzare la spedizione nei confronti dei clienti" è necessaria la comunicazione al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 057 15 aprile 2020
Commercio

Ho un ingrosso sospeso, posso ricevere merci in magazzino?

  • , il comma 12, consente espressamente, tra le altre attività che è possibile svolgere nei locali aziendali "previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 056 15 aprile 2020
Commercio

La spedizione delle merci dal nostro magazzino è ammessa?

  • , riteniamo che la possibilità di proseguire l'attività di vendita a distanza non debba essere limitata alla sola merce giacente in magazzino (fino ad esaurimento scorte) ma possa estendersi anche ai nuovi beni e forniture che possono essere legittimamente ricevuti e che, altrimenti, nessuno avrebbe interesse a farsi recapitare in azienda. 

    Più in generale, segnaliamo che già in precedenza, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 22 marzo (prima dell'adozione del successivo DPCM 10 aprile) avevamo ritenuto che le attività all'ingrosso potessero proseguire la propria attività a distanza sulla base della previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) secondo cui "le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile".

    Tale previsione, è riproposta dall'articolo 2, comma 2, DPCM 10 aprile ai sensi del quale, infatti, "Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile". In tal caso, come anticipato, trova dunque applicazione il successivo comma 12 che prevede la nuova apposita tipologia di comunicazione preventiva da inviare al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 055 15 aprile 2020
Commercio

Il DPCM pone dei divieti sulle aperture nei fine settimana?

  • No, il DPCM 10 aprile non prevede divieti di apertura in relazione ai giorni della settimana.

    Queste limitazioni tuttavia possono essere reintrodotte dalle singole Regioni. 

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 054 15 aprile 2020
Commercio

Possono aprire le attività di commercio al dettaglio di calzature per bambini?

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

 

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