FAQ DL Ristori
FAQ DL Ristori
Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese
In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle vostre domande più frequenti concernenti i decreti legge Ristori, Ristori bis, Ristori ter, Ristori quater e i vari decreti che prevedono aiuti per le imprese. Per ogni FAQ abbiamo indicato la fonte della risposta e la data di risposta, che vi invitiamo a tenere presente, sarà nostra cura aggiornare le risposte qualora ci fossero novità.
Invitiamo le imprese che abbiano necessità di ulteriori chiarimenti a rivolgersi alla propria associazione territoriale o federazione. Cerca quella più vicina a te.
Consulta anche le FAQ relative ai DPCM novembre, gennaio e marzo, DPCM 13, 18 e 24 ottobre, DPCM 26 e 10 aprile, DPCM 22 e 11 marzo e quelle sui Decreti "Liquidità" e “Cura Italia”.
C’è ancora il diritto allo smart working in caso di lavoratore con figli minori di 16 anni per i quali sia sospesa l’attività didattica in presenza?
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In considerazione dell'assenza di specifiche precisazioni ministeriali in ordine al termine di vigenza dello smart working ex art. 21 bis del Decreto Legge Agosto e a fronte della non chiarissima formulazione normativa, riteniamo prudenziale riconoscere lo svolgimento della prestazione in modalità agile nei casi in cui questa fosse possibile.
Sono titolare di un impianto di carburante, su rete stradale ordinaria, con anche bar, tabaccheria rivendita di giornali e riviste (codice ATECO primario 47.3). Come mai ho percepito l'indennità del Decreto Rilancio (maggio 2020), ma non i ristori successivi?
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L’articolo 1 del Decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020) prevede un ristoro accreditato in forma automatica direttamente sul conto corrente dei soggetti che hanno ottenuto il contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio, nel caso in cui il codice ATECO prevalente dichiarato dal soggetto economico sia ricompreso tra quelli previsti dalla norma.
Il codice ATECO degli esercenti “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione” (47.30.00) non è tra quelli presenti negli allegati al Decreto Ristori.
Si segnala che il codice ATECO prevalente registrato presso l’anagrafe tributaria è quello dichiarato dall’operatore economico al momento dell’avvio del proprio esercizio o successivamente in caso di variazione dell’attività esercitata. Per l’esercizio promiscuo dell’attività economica, il codice ATECO prevalente che il soggetto economico è tenuto a comunicare nelle fasi precedentemente indicate è quello della specifica attività che determina in concreto il maggiore volume di affari rispetto alle ulteriori attività economiche esercitate in riferimento alla medesima partita IVA.
L’applicazione della CIGD determina “l’erosione” del numero di domeniche che possono essere richieste dall’azienda?
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No, l'utilizzo di periodi di CIGD non determina “l’erosione” del numero di domeniche che possono essere richieste dal datore di lavoro in base a quanto previsto dall’articolo 153 del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
Che periodo di preavviso c’è per un dipendente in CIG?
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A sensi dell'articolo 2118 Codice Civile. è previsto l'obbligo del preavviso da entrambe le parti del rapporto di lavoro, a tale principio si può fare eccezione solo in caso di recesso determinato da giusta causa.
Infatti, in mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Tutto ciò premesso, la Cassazione, con sentenza n. 4306 del 9/4/1993, ha affermato che il lavoratore in CIGS è tenuto al preavviso poiché, per un principio di carattere generale, anche in tale ipotesi rimanendo il rapporto sospeso di giorno in giorno ed essendo privo di carattere di certezza il termine di prevedibile durata della CIGS, il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venir meno della disponibilità di un lavoratore.
Si ritiene pertanto che tale principio, avendo carattere generale, possa essere esteso anche alle ipotesi di ricorso al FIS, CIGO e CIGD, sia nei casi di sospensione che di riduzione oraria.
C’è l’obbligo di avere un registratore telematico?
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La “moratoria” sull’applicazione delle sanzioni per i soggetti che non si sono ancora dotati di un registratore telematico (RT) per la trasmissione telematica dei corrispettivi è terminata il 31 dicembre 2020, e non è stata prorogata. Pertanto, l’obbligo di dotarsi di un RT per tutti è scattato dallo scorso 1 gennaio (a meno che non si adotti la procedura web dell’Agenzia delle Entrate).
Il rinvio al 1 aprile, disposto dall’Agenzia, riguarda l’aggiornamento del RT al nuovo tracciato versione 7.0. Mentre al 1 luglio è rinviata la modalità di invio della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli intermediari finanziari pet quei soggetti che si doteranno di sistemi di pagamento “evoluti”.
Per il contributo centri storici per un esercizio con alcuni punti vendita in area “a” e altri al di fuori come si procede?
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L'articolo 59 del decreto Agosto ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.
Nel caso di più esercizi ubicati in zona A, occorre riportare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio ubicato in zona A.
Non vanno presi in considerazione i fatturati/corrispettivi degli esercizi ubicati fuori dalla zona A.
II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sui singoli esercizi ubicati nella zona A.Per verificare la zona del proprio esercizio è necessario far riferimento al Piano Regolatore o richiedere informazioni agli uffici comunali competenti.
Come funzionano i rimborsi? Sono automatici? Quale è la procedura da seguire?
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Il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto all’articolo 1-bis un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori economici che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e il cui codice ATECO, dichiarato ai sensi dell'articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è ricompreso nell’allegato 2 al predetto decreto-legge (es. codice ATECO 47.72.10).
Per fruire del ristoro, gli operatori economici devono inoltre avere il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 o dell'articolo 19-bis dello stesso decreto-legge n. 137.
La procedura di accesso al contributo previsto dall’articolo 1-bis è identica a quella definita dall’articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 ai commi da 3 a 11.
Tutto ciò premesso, gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati ricevono il contributo in automatico esclusivamente nel caso in cui abbiano già fruito del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il ristoro viene accreditato direttamente sul conto corrente comunicato dal beneficiario nella domanda di concessione prevista dal citato articolo 25.
L’operatore economico che, invece, non abbia prodotto domanda per la concessione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 è tenuto, ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, a presentare istanza esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (la domanda era da presentare non oltre il 15 gennaio 2021), sulla base del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020, n. 358844.
Da inizio pandemia quanta cassa integrazione è stata concessa finora? è corretto che esiste una cassa integrazione in deroga e una cassa legata alla diminuzione di fatturato?
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Durante il periodo emergenziale sono stati emanati provvedimenti legislativi ad hoc che hanno introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese. Tra queste in particolare è stata introdotta la cassa in deroga per le integrazioni salariali delle imprese in difficoltà.
Dall'inizio dell'emergenza sono stati riconosciuti diversi periodi di trattamenti di integrazione salariale alle imprese che ne hanno fatto richiesta e con il decreto Agosto è stato riconosciuto un periodo di 9 settimane senza oneri aggiuntivi entro il 31 dicembre 2020. A queste 9 settimane è stata riconosciuta la possibilità di richiedere ulteriori 9 settimane sempre entro la stessa scadenza solo che in tale ultimo caso solo a fronte di un determinato calo di fatturato espressamente individuato.
Successivamente il decreto Ristori ha riconosciuto ulteriori 6 settimane di trattamento nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Attualmente la legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di fruire di ulteriori 12 settimane a costo zero nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di CIGD.
L’esonero contributivo dei 6 mesi mi confermate che è legato al lavoratore?
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Sì, l'esonero contributivo ex artt. 6 e 7 del dl 104/2020 è legato al lavoratore che viene assunto.
Per la fruizione dello sgravio contributivo del DL 04/2020 è necessario aver utilizzato i trattamenti di integrazione salariale in entrambi i mesi di maggio e giugno?
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La fruizione dell’esonero contributivo ( come disposto dall’articolo 3 D.L. Agosto) sia possibile anche in caso di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale del D.L. n. 18/2020 in uno solo dei mesi di maggio e giugno.
Ciò in quanto di fatto il requisito di accesso al predetto esonero è il non aver richiesto i trattamenti previsti dal D.L. Agosto. Il riferimento ai mesi di maggio e giugno è determinante ai fini della quantificazione dell’entità dell’agevolazione riconosciuta (circolare INPS n. 105/2020).
Le attività commerciali ubicate in un centro commerciale possono richiedere le 6 settimane di integrazione salariale?
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La valutazione della tipologia di attività svolta (e quindi codici Ateco) è effettuata (per riconoscere l’ammortizzatore) a prescindere da dove vengono svolte le attività (quindi anche all'interno di centri commerciali). Se rientrano in quelle ricomprese negli allegati 1 e 2 del dl 149, possono accedere direttamente alle 6 settimane ex dl 137, anche se non hanno fruito delle 18 settimane ex dl 104.
Pertanto, avendo diritto teorico agli ammortizzatori ex dl 137/20, laddove non ne facciano richiesta, potranno beneficiare dell’esonero ex dl 137/20.
L'esonero ex art. 3 dl 104/20 è alternativo (in relazione all'unità produttiva) agli ammortizzatori ex dl 104/20.
Ciò posto, l’azienda potrà fruire dell’esonero ex art. 3 dl 104/20, in assenza di fruizione degli ammortizzatori ex dl 104/20 e potrà beneficiare dell’ammortizzatore ex dl 137/20, laddove l’attività svolta sia quella riferibile agli ATECO e gli allegati 1 e del dl 149/20.
Sulla possibile coesistenza nella medesima unità produttiva dell’esonero ex art. 3 dl 104/20 e gli ammortizzatori ex dl 137/20 (in sostanza nel periodo 16/11 – 31/12), posto che non vi sembra essere una preclusione normativa, è comunque necessario un posizionamento del MLPS.
Per la domanda Bonus ristorazione (procedura con Poste Italiane) si richiede una dichiarazione sostitutiva di certificazione, esiste modulo online?
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Non è stata pubblicata dal MIPAAF una specifica modulistica per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda. A tale proposito, sono indicate all’articolo 5 (Procedura di richiesta del contributo), comma 2 del decreto interministeriale di attuazione della misura, le dichiarazioni che il legale rappresentante deve sottoscrivere e allegare alla richiesta di contributo trasmessa tramite gli uffici postali.
La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere le seguenti informazioni:- gli aiuti complessivamente percepiti in regime “de minimis” o “de minimis agricolo” nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda;
- il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il Soggetto beneficiario ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente come previsto dall’art.58 del decreto legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126;
- l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 59, comma 6 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126;
- ogni altra richiesta presente nella modulistica del Concessionario approvata dal Ministero.
Il contributo del ristoro per le agenzie di viaggio sarà oggetto di tassazione?
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La misura di cui al comma 1 dell'art.182 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, non prevede esplicitamente che i supporti ricevuti dall'azienda non concorrano alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevino ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.971.
Il MIBACT ritiene che non ci siano dubbi sul fatto che, a questa misura, si applichino le stesse regole - in tema di imposizione fiscale - che si applicano ad esempio per la misura di cui all'art.25 dello stesso DL 34: tuttavia non è il MIBACT il Ministero competente per questo pronunciamento.
Siamo in attesa di un chiarimento che certifichi che il contributo a fondo perduto ricevuto da ADV e To (nonché Guide e Accompagnatori turistici) non è soggetto a tali imposizioni.
La proroga del termine per la presentazione della domanda di contributo per il bonus ristorazione dà anche la possibilità di includere acquisti effettuati dopo il 28 novembre?
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Sì. Come riportato tra le FAQ pubblicate sul portale della ristorazione, possono essere riconosciute ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto anche le fatture con data successiva al 15 novembre (data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione) e fino al 15 dicembre (data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande). Le fatture non devono essere necessariamente quietanzate in fase di presentazione della domanda di concessione del contributo.
Ovviamente, l'operatore economico che invia domanda il 15 dicembre potrà allegare fatture con data 15 dicembre, se l'operatore invia domanda il 5 dicembre potrà allegare fatture con data fino al 5 dicembre.
Per il Bonus ristorazione i vini italiani sono da considerare come prodotti ammissibili? solo se compare la dicitura DOC in fattura?
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I vini non contrassegnati da dicitura DOP/IGP possono essere prodotti ammissibili se l’uva è prodotta in Italia e se la connessa lavorazione è effettuata in Italia.
Per quanto alla fornitura del pesce, che immagino debba essere fresco ma come dimostrare l’ammissibilità?
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Il pesce non deve essere necessariamente fresco, nel caso di pesce conservato/surgelato il prodotto deve comunque essere di origine italiana (per esempio allevato in Italia).
Come possibile dimostrare che il prodotto p. es. passata di pomodoro è 100% italiana?
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Se il prodotto è confezionata, ci si deve affidare alle indicazioni riportate sull’etichetta.
Come pubblicato nella sezione FAQ del portale della ristorazione.
“Come è dimostrabile e cosa occorre esibire per dar prova che il prodotto oggetto di contributo sia nella categoria DOP, IGP, Vendita Diretta, Filiera Nazionale Integrale o 100% Italiano? Il requisito è autodichiarato nella domanda compilando il campo 'Categoria valorizzazione del territorio'”.
Il requisito è autodichiarato nella domanda compilando il campo “Categoria valorizzazione del territorio”.
Di conseguenza è sufficiente che le fatture riportino la tipologia prodotto (per esempio Pasta, Riso, ecc.) senza che siano presenti altri dettagli.
Esempio: se ho acquistato pasta secca con grano 100% italiano inserirò nel campo “tipologia prodotti” il “codice 01- Pasta alimentare” e nel campo “Categoria valorizzazione del territorio” il “codice RS11”. La fattura dovrà contenere l’evidenza del prodotto “pasta” e nessun altro dettaglio”.
Occorre lo SPID della società o del legale rappresentante per la domanda del bonus Ristorazione?
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Per accedere alla compilazione della domanda on line dal portale della ristorazione, viene utilizzata l’identità digitale (SPID) del rappresentante legale della partita IVA.
Qui la procedura on line di presentazione della domanda, viene indicato esplicitamente che: “Per accedere al portale il rappresentante legale deve utilizzare la SPID a lui intestata”.
La verifica del codice ateco dell’attività prevalente per il bonus Ristorazione viene effettuata anche con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate?
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All’articolo 5, comma 2, punto c) del decreto interministeriale di attuazione della misura, si specifica che, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acclusa alla domanda e redatta dal legale rappresentante, attesta l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente come previsto dall’art.58 del decreto legge 14 agosto 2020.
Alla luce di quanto indicato, dunque, si ritiene che la verifica sia effettuata sui dati presenti nel Registro delle imprese, in riferimento ai quali viene prestata la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa. A margine, si richiama l’opportunità di accertare che il codice attività prevalente dell’imprese riportato nel Registro delle imprese e quello contenuto nell’archivio dell’Agenzia delle entrate sia identico.
Ciò per non incorrere in fastidiose lungaggini in fase di predisposizione di istanze di accesso ad eventuali ulteriori misure di ristoro.
Come dobbiamo procedere quando nelle fatture di acquisto non emerge che il prodotto è DOP/IGP o riconducibile alla liste dei prodotti di sprechi alimentari per il bonus Ristorazione?
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Come pubblicato nella sezione FAQ del portale della ristorazione: “Come è dimostrabile e cosa occorre esibire per dar prova che il prodotto oggetto di contributo sia nella categoria DOP, IGP, Vendita Diretta, Filiera Nazionale Integrale o 100% Italiano? Il requisito è autodichiarato nella domanda compilando il campo “Categoria valorizzazione del territorio”.
Di conseguenza è sufficiente che le fatture riportino la tipologia prodotto (p.e. Pasta, Riso, ecc.) senza che siano presenti altri dettagli.Esempio: se ho acquistato pasta secca con grano 100% italiano inserirò nel campo “tipologia prodotti” il “codice 01- Pasta alimentare” e nel campo “Categoria valorizzazione del territorio” il “codice RS11”. La fattura dovrà contenere l’evidenza del prodotto “pasta” e nessun altro dettaglio.”
Il decreto bis si applica per le solo zone rosse mentre l’art. del ristoro 1 si applica a tutte le imprese di cui all’ allegato 1 ovunque collocate?
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Per la cancellazione della seconda rata IMU, si precisa che la cancellazione disposta dall'art. 9 del decreto Ristoririguarda gli immobili in cui vengono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al medesimo decreto. Stante il silenzio della norma, l'agevolazione riguarda gli immobili in questioni ubicati sull'intero territorio nazionale.
La cancellazione disposta, invece, dall'art. 5 del decreto Ristori-bis, riguarda solo gli immobili in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 allo stesso decreto, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello alto di rischio, individuate con le apposite ordinanze del Ministro della Salute.
Le nuove zone rosse usufruiscono della sospensione degli adempimenti contributivi?
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Non per quella prevista al comma 2 dell'articolo 11 del Ristori bis, in quanto la Circolare INPS n. 129 prevede espressamente che "agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, secondo la previsione dettata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 149/2020, gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano."
Aggiungendo che “l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare”.Ovviamente, invece, spetta a tutti soggetti di cui all'allegato 1 del DL 149, ampliato rispetto all'allegato 1 del DL Ristori, purché abbiano sede nel territorio dello Stato e svolgano come attività prevalente una di quelle ivi incluse.
Le aziende alberghiere, gelaterie, pasticcerie, ecc. (art. 1 DL Ristori bis) delle zone gialle diventate arancioni, riceveranno il ristoro con il moltiplicatore incrementato del 50%? Ci sarà un bonifico a conguaglio?
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La maggiorazione del 50% di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto-legge 149/2020 (Ristori bis) è concessa in conformità alla procedura definita dall’articolo 1 del DL 137/2020 (Ristori). Tale procedura prevede due differenti modalità di erogazione:
- per le imprese che già hanno fruito del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 34/2020 (Rilancio), il contributo riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato 1 del DL 137/2020 (come modificato dall’articolo 1 del DL 149/2020), viene liquidato in automatico, tramite bonifico su conto corrente (già comunicato con l’istanza trasmessa all’Agenzia delle entrate). Considerate le attuali disposizioni normative ed attuative, si ritiene che anche la maggiorazione di cui all’articolo 1 del comma 2 del decreto-legge 149/2020 potrebbe seguire la medesima procedura, venendo dunque liquidata automaticamente dall’Agenzia delle entrate nel caso in cui una regione dovesse transitare ad un livello di elevata o massima gravità.
- per le imprese che non hanno fruito del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 34/2020 (Rilancio), è prevista la presentazione dell’istanza sulla base delle disposizioni attuative che verranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (ai sensi del comma 11, art. 1 DL 137/20). Il contributo verrà calcolato sulla base delle informazioni contenute nell’istanza (differenza di fatturato tra il mese di aprile 2020 e il mese di aprile del 2019), a cui verranno applicate le percentuali stabilite dall’allegato 1 del DL 137/2020 (come modificate dall’articolo 1 del DL 149/2020). Nel caso di ubicazione delle imprese in una regione definita arancione/rossa prima della trasmissione dell’istanza, il contributo verrà maggiorato del 50% per i richiamati codici ATECO. Nel caso di passaggio di una regione ad uno scenario di elevata o massima gravità successivamente all’erogazione del contributo, si ritiene che la liquidazione possa essere effettuata in automatico, conformemente al precedente punto 1. Ulteriori e specifiche indicazioni potrebbero essere contenute nel provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate in fase di predisposizione.
Si specifica che, in caso di estensione territoriale delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del DL 149/20, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della Salute, in analogia a quanto già argomentato, si ritiene che il fondo di cui all’articolo 8 operi in automatico la copertura degli ulteriori oneri finanziari, nei limiti di 340 milioni per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.
Un supermercato con sede operativa in un centro commerciale può usufruire del contributo a fondo perduto, a prescindere dal fatturato?
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Un supermercato con sede operativa è soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 comma 4 del decreto-legge 149/2020 (Ristori bis).
Tuttavia, per fruire del contributo a fondo perduto, il combinato disposto del comma 4 e 5 del citato articolo 1 pone delle condizioni specifiche.
Innanzi tutto, sotto il profilo generale, si segnala che tale indennizzo è riconosciuto nell'anno 2021 e che per la concessione è necessario presentare istanza telematica sulla base delle modalità che verranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sotto il profilo specifico, un supermercato ubicato all'interno di un centro commerciale, con codice ATECO 47.11.20 (esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 400 mq), non ricompreso tra i codici ATECO di cui all'allegato 1 del DL 149/2020, ai fini della concessione del contributo, è soggetto alle seguenti specifiche condizioni:
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato;
- il contributo è determinato entro il 30% del valore che risulta dall'applicazione delle di specifiche percentuali (riferite alle 3 classi di fatturato di cui al comma 5 dell’articolo 25 del decreto-legge 34/2020) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli della stesso mese 2019.
Per le imprese che non hanno ancora ricevuto pagamento contributo aprile ex art. 25 o che hanno ancora la relativa domanda in lavorazione, esiste uno sportello dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi per sbloccare eventuali intoppi o conoscere i tempi di liquidazione?
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L’Agenzie delle Entrate, da noi interpellata per il suo quesito, ha risposto così:
Prima di tutto suggerirei di verificare lo stato delle singole istanze nella sezione “Consultazione esiti” dell’area “Contributo a fondo perduto” del portale Fatture e Corrispettivi: in tale sezione, indipendentemente dalla materiale “consegna” delle ricevute, può essere verificato se l’istanza è andata o meno a pagamento oppure c’è stato uno storno oppure è ancora “in lavorazione.
Dopo tale verifica, anticipiamo che tutte le istanze che risultassero ancora “in lavorazione” dovrebbero ottenere la seconda ricevuta di accoglienza (con pagamento) o di scarto (per incoerenze contabili ovvero per IBAN non intestato al soggetto richiedente) entro il mese di novembre.
Non ho presentato domanda per accedere al contributo a fondo perduto a maggio, posso presentare domanda per i decreti ristori?
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Sì. L'articolo 1 del decreto-legge Ristori prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici colpiti dalle misure restrittive di cui al DPCM del 24 ottobre 2020.
La norma riconosce la possibilità ai soggetti che non hanno presentato istanza per fruire del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 34/2020 (commisurato alla differenza tra il fatturato registrato nel mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile del 2019) di accedere al contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 1 presentando apposita istanza esclusivamente mediante procedura web e sui moduli approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, sempre che la partita IVA non risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza (Cfr. comma 6 del citato articolo 1)
La definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione delle istanze ed ogni ulteriore disposizione di attuazione verranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Va tuttavia tenuto in considerazione che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto “Ristori” (DL 137/2020) gli operatori economici che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO previsti dall’Allegato 1 al citato provvedimento, come sostituito dall’articolo 1 del DL 149/2020 (decreto “Ristori bis”).
Il Decreto Ristori a quale codice ATECO fa riferimento? Quelli dell’Agenzia delle Entrate oppure del Registro Imprese delle Camere di Commercio?
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Riteniamo primario il riferimento al codice ATECO dichiarato all'Agenzia delle entrate ai fini IVA.
L'articolo 1 del decreto-legge 137/2020 al comma 1 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, “alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto”. Dalla lettera della norma risulta che, ai fini della concessione del contributo, rileva la dichiarazione di “codice attività” prevalente contenuta nei moduli dell’Agenzia delle entrate, trasmessi in fase di avvio dell’attività economica o in caso di richieste di variazioni.
L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 “Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività” prevede al comma 2 lettera d) che la dichiarazione di inizio attività deve contenere, tra le altre informazioni, “il tipo e l'oggetto dell'attività”. Tale prescrizione normativa consente di individuare la fonte primaria di classificazione dell’attività economica: in concreto l'impresa è tenuta ad “autodichiarare” – utilizzando i moduli AA9 (persone fisiche) e AA7 (soggetti diversi da persone fisiche) contenente domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – il codice ATECO dell'attività economica prevalente (nonché delle eventuali ulteriori attività secondarie, in caso di esercizio promiscuo).
Per tutto quanto richiamato, è da ritenersi primario il riferimento al codice ATECO dichiarato all'Agenzia delle entrate ai fini IVA.
Ad ulteriore riprova, si consideri che sui siti web delle Camere di Commercio (qui il link della Camera di commercio di Sondrio) viene riportato quanto segue:
- “per le imprese che operano esclusivamente sulla sede legale e non su unità locali, i codici ATECO vengono assegnati automaticamente prelevandoli dagli archivi dell’Agenzie delle Entrate e sono resi disponibili in visura il giorno successivo all’evasione della pratica Registro Imprese/REA di inizio/modifica attività;
- per le imprese con una sede legale e una o più unità locali, l'assegnazione in automatico avviene solo per il codice dell'attività prevalente dell'impresa; i codici ATECO riferibili all'attività primaria e alle attività secondarie delle singole localizzazioni (sede legale e/o unità locali) sono invece assegnati dal servizio di codifica centralizzata del Sistema Camerale tramite l'analisi delle informazioni descrittive dell'attività dichiarata al Registro Imprese”.
Tali indicazioni evidenziano che i codici ATECO sono assegnati nel Registro delle imprese in automatico prelevandoli dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate in riferimento alla sede legale dell’impresa. Nel caso di più unità locali, si effettua una analisi delle informazioni comunicate dalle imprese al Registro delle imprese, in riferimento alle quali i funzionari del Registro medesimo attribuiscono un codice attività alle unità locali, che dunque non risulta “autodichiarato” dall’impresa, bensì desunto dalla descrizione che l’impresa fornisce della propria attività.
Nel caso di disallineamento tra codici ATECO, è comunque possibile la richiesta di rettifica direttamente all’amministrazione presso la quale è contenuta la codifica errata. A tale proposito sui siti delle Camere di commercio, viene riportata la procedure da seguire:
- “Qualora si rilevi in visura un disallineamento tra codici ATECO e descrizione attività, occorre procedere ad apposita rettifica (soggetta a diritti di segreteria/imposta di bollo) inviando, a seconda dei casi, una pratica Comunica:
- di rettifica/precisazione attività solo al Registro Imprese, se il disallineamento consegue ad errata/imprecisa descrizione al Registro Imprese dell'attività effettivamente svolta;
- all’Agenzia Entrate (allegando la modulistica prevista) e al Registro Imprese (compilando i soli campi "Attività primaria e secondaria risultante" e riportando nel modello “Note” l’indicazione “Pratica presentata ai soli fini della rettifica dei codici ATECO, in coerenza con l'attività effettivamente esercitata”), se il disallineamento consegue ad errata dichiarazione del/i codice/i all'Agenzia Entrate.”
Nel Decreto Ristori, le misure di sostegno sono previste anche per le aziende nate nel 2020?
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Il Contributo a fondo perduto istituito dall’articolo 1 del decreto-legge Ristori, a favore degli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto-legge.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 25 ottobre 2020.
Ai soggetti che hanno avviato l’attività economica dopo il 1° gennaio 2019, e che non possono calcolare la differenza di fatturato tra il mese di aprile 2020 e il mese di aprile del 2019, il contributo spetta nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al contributo minimo si applica la maggiorazione stabilita nell’allegato 1 al provvedimento in commento nella percentuale individuata per ciascun codice ATECO riportato nel medesimo allegato.
Si sottolinea, inoltre, che il contributo di cui all’articolo 1 spetta alle aziende che hanno la partita IVA attiva al 25 ottobre 2020. Non spetta invece alle attività economiche avviate successivamente al 25 ottobre 2020.
Inoltre, si specifica che il contributo in argomento spetta ai soggetti che hanno avviato la propria attività successivamente al 30/04/2019 – e che quindi non possono dimostrare la perdita di fatturato nei termini indicati dalla norma – nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui si applicano le maggiorazioni stabilite dall’allegato 1 al provvedimento differenziate per codice ATECO di appartenenza.
Riferimenti
- FAQ del Governo (zone)
- FAQ Portale della ristorazione
- DL 30 novembre 2020 (Ristori quater)
- DL 23 novembre 2020 (Ristori ter)
- DL 9 novembre 2020 (Ristori bis)
- DL 28 ottobre 2020 (Ristori)
- DPCM 3 novembre 2020
- DPCM 24 ottobre 2020
- DPCM 18 ottobre 2020
- DPCM 13 ottobre 2020
- DPCM 17 maggio 2020
- DPCM 26 aprile 2020
- DPCM 10 aprile 2020
- DPCM 22 marzo 2020
- Decreto Salute 20 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- DPCM 9 marzo 2020
- DPCM 23 febbraio 2020 e relativo approfondimento
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Circolare Ministero Interno 7 novembre
- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020
- Circolare del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2020
- Circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020
- FAQ Governo (iorestoacasa)