FAQ sul Green Pass

FAQ sul Green Pass

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi sul green pass, il Certificato Digitale Covid dell'Unione Europea.

ultimo aggiornamento:

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20 aprile 2022
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Le FAQ sono in fase di revisione e aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Dal 1° luglio 2021 è attivo il cosiddetto green pass, ovvero quel documento che integra e sostituisce la certificazione verde Covid-19. L'EU digital COVID certificate (Certificato Digitale Covid dell'Unione Europea o anche Certificazione Verde Digitale Covid-19), infatti, ha permesso inizialmente non solo di partecipare a feste ed eventi pubblici, di avere accesso alle RSA e di spostarsi tra regioni di colori diversi (come consentiva già la certificazione verde), ma anche di viaggiare tra i paesi membri dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena o tampone.

In seguito, il decreto-legge 26 novembre 2021, che riporta "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", ha dettato nuove regole sul green pass. Si tratta di norme elaborate con l'obiettivo di contenere la "quarta ondata" della pandemia Sars-Cov2, che toccano diversi ambiti tra cui l'obbligo vaccinale per determinate categorie, l'introduzione della terza dose o dose booster, il rafforzamento di controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione, così come lo "sdoppiamento" della certificazione verde Covid-19 in green pass "base" e green pass "rafforzato", il cosiddetto super green pass.

Le misure sono state ulteriormente modificate con il decreto 24 dicembre 2021, n. 221 e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e, infine, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
 

Green pass base: cosa cambia con il decreto 24 marzo 2022, n. 24

Il 17 marzo 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che, in vista della fine dello stato d'emergenza (31 marzo 2022), riporta una serie di disposizioni per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Dal 1° aprile saranno in vigore nuove regole sull'utilizzo del green pass base e del super green pass, in particolare per accedere alle attività e ai luoghi di lavoro. Una staffetta di scadenze e allentamenti graduali delle restrizioni, che ci condurranno al tanto atteso ritorno alla normalità.

Vediamo, di seguito, quali sono i cambiamenti e le prossime scadenze da rispettare relativamente al green pass base.

Leggi anche i nuovi provvedimenti relativi al green pass rafforzato (super green pass).


Dal 1° aprile: le attività senza green pass, sia base che rafforzato

La fine dello stato d'emergenza segnerà nuove regole per accedere alle attività per cui, fino al 31 marzo 2022, è richiesto il green pass base o rafforzato.

Dal 1° aprile, dunque, si tornerà ad una situazione pre-pandemia, per cui non servirà più né il green pass base, né quello rafforzato, per le seguenti attività:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo all’aperto da qualsiasi esercizio (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali, come detto, resta l’obbligo del green pass base);
  • alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
  • musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
  • sagre e fiere, per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (decreto-legge 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso del green pass rafforzato per l'accesso all'evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.
  • servizi alla persona;
  • attività commerciali (anche diverse da quelle volte ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona di cui al DPCM 21 gennaio 2022);
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
  • trasporto pubblico locale o regionale.

 

Dal 1° al 30 Aprile: dove servirà il green pass base

Dal 1° al 30 aprile per l'accesso alle attività indicate di seguito non ci sarà più bisogno del green pass rafforzato ma sarà sufficiente il green pass base. Le attività, dunque, per cui non è più richiesto il super green pass ma solo il green pass base sono:

  • mense e catering;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto;
  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti (per i quali non è quindi necessaria alcuna certificazione);
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • obbligo di possesso ed esibizione del green pass base a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, (decreto Riaperture). Sono inclusi, a decorrere dal 25 marzo (entrata in vigore del provvedimento) i lavoratori over 50 (articolo 8, comma 6).

Non sarà necessaria alcuna certificazione verde per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

Si aggiungono all'elenco anche i lavoratori over 50: dal 1° aprile potranno accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base e non obbligatoriamente con super green pass. Resta, però, per gli over 50 l'obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 2022, pena la multa una tantum di 100 euro, inviata dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli incrociati tra i dati dell'anagrafe con quelli delle vaccinazioni.

Inoltre dal 1° aprile per i turisti stranieri che entreranno nei ristoranti al chiuso, sarà sufficiente il green pass base anziché quello rafforzato.
 

Green pass per l'accesso in ambito scolastico

Per quanto riguarda le disposizioni in ambito scolastico, è stato prorogato al 30 aprile 2022 sia il termine di cui all’articolo 9-ter.1, comma 1, del decreto Riaperture, in materia di impiego del green pass base per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, sia il termine di cui all’articolo 9-ter. 2, comma 1, in materia di impiego del green pass per l'accesso alle strutture della formazione superiore (strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università).

Indice
 

Nei supermercati possono essere fatte le degustazioni?

Come comportarsi dal 1° aprile in avanti per l'accesso ai Musei

In un luogo in cui si accede solo con green pass base, in caso di catering per il pranzo come bisogna comportarsi?

È obbligatorio esporre dei cartelli sul controllo del green pass alla clientela?

Dal 1° febbraio le Agenzie assicurative dovranno chiedere il green pass base ai clienti?

Nelle attività commerciali in cui è necessario il green pass base per accedere, il controllo deve avvenire all’ingresso o a campione?

Quali controlli deve fare il titolare di un’attività commerciale e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona (DPCM 24 gennaio 2022)?

Le attività dell'ingrosso ortofrutticolo sono comprese tra le attività per cui non è richiesto green pass?

Nelle strutture dei grossisti di prodotti alimentari è consentito l'accesso senza green pass?

L'obbligo di green pass base riguarda anche le attività commerciali all'ingrosso?

È obbligatorio il green pass per le attività di custodia auto e moto con personale?

Per commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari, si può intendere la detergenza?

Come deve comportarsi un esercente se un cliente non vuole mostrare il green pass

Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal green pass (allegato DPCM 21 gennaio 2022) possono acquistare ogni tipo di merce in vendita?

L'obbligo di green pass vale anche per le lavanderie a gettone?

È necessario per i clienti (soci e non) avere il green pass per accedere agli uffici delle Associazioni e delle società di servizi?

Quali sono le attività commerciali al dettaglio per le quali non è richiesto il green pass?

Quali sono le "esigenze essenziali e primarie della persona" per le quali si può accedere senza green pass alle attività commerciali di vendita al dettaglio?

Il titolare che lavora presso la sua azienda è soggetto ad obbligo di green pass?

Il datore di lavoro è obbligato ad avere il green pass anche delegando il lavoro?

Positivi con certificazione verde in corso di validità: cosa accade?

Per partecipare ad assemblee è necessario il green pass?

Come funziona per i dipendenti che operano in appalti del datore di lavoro?

L'esibizione del green pass vale anche per i luoghi all'aperto in un ambiente di lavoro privato?

In caso di dubbio sull'identità della persona di può richiedere il documento d'identità?

Il controllo del green pass deve essere eseguito a campione, o a tutti i dipendenti?

Il datore di lavoro deve predisporre registri in cui attestare l'attività di verifica del green pass?

È possibile delegare un ente terzo o una persona non interna all'azienda al controllo del green pass?

È obbligatorio il green pass per accedere ai centri termali esclusivamente per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza?

Il datore di lavoro deve definire per iscritto le modalità operative da seguire ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19?

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai dipendenti un'informativa sull'obbligo di certificazione verde COVID-19?

Nella procedura di controllo stilata dal datore di lavoro, devono essere inclusi anche collaboratori esterni, clienti, ecc.?

Imprese con meno di 15 dipendenti: come deve comportarsi il datore di lavoro in assenza di green pass?

Quali sono le conseguenze per i dipendenti senza green pass?

Come fare a verificare la validità del green pass se un'azienda non possiede l'attrezzatura necessaria?

Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi di legge?

Cosa deve fare il datore di lavoro entro il 15 ottobre

Disposizioni per soci tesserati di una associazione sportiva dilettantistica di danza

Tirocinanti in azienda provenienti dalle scuole superiori: hanno obbligo di green pass?

I pubblici esercizi hanno limiti di capienza per i tavoli?

È obbligatorio il green pass per l'accesso ai corsi in aula?

Il datore di lavoro deve controllare i dipendenti di un'azienda esterna che lavorano nel suo locale?

Il datore di lavoro deve tenere traccia scritta dello svolgimento dei controlli?

Chi controlla il libero professionista?

Qual è il riferimento normativo per cui il titolare di un'impresa individuale deve possedere il green pass?

L'obbligo di green pass vale anche per i dirigenti delle Associazioni, sedi provinciali, ecc.?

Chi controlla il green pass dell'incaricato ai controlli? E chi quello dei datori di lavoro?

Regole per i pubblici esercizi che vogliono fare cene al chiuso con musica dal vivo

Quali sono le sanzioni previste per chi viola i controlli?

Chi controlla il green pass in ambito scolastico, educativo e formativo?

Per chi è previsto l'obbligo in ambito scolastico, educativo e formativo?

Chi è esente dall'obbligo in ambito scolastico, educativo e formativo?

Green pass sui mezzi di trasporto

Si può accedere alle case mortuarie senza green pass?

Guide e accompagnatori turistici sono obbligati ad esporlo?

Negozi alimentari con consumo sul posto devono richiederlo ai clienti?

I sindaci possono inasprire con misure più stringenti l'applicazione del green pass?

I clienti delle strutture ricettive possono consumare nel ristorante della struttura che li ospita senza green pass?

È possibile esporre un cartello indicante che il personale in servizio ha il green pass?

Per assistere alla presentazione di libri (all'aperto e al chiuso) è necessario il green pass?

Gli utenti di palestre, piscine, centri natatori, ecc. devono esibire il green pass per accedere alle strutture?

I clienti di un albergo possono accedere alle sale colazioni o ristorante dell'hotel senza green pass?

Per soggiornare in hotel è richiesto il green pass?

Quali sono le indicazioni per i parchi divertimento o tematici

Come comportarsi con clienti americani vaccinati Pfizer ma non in possesso di green pass europeo?

Dipendenti e titolari senza green pass: cosa fare?

Occorre il green pass per accedere in un centro benessere all'interno di un centro estetico?

Per cosa è richiesto il green pass? E il super green pass?

A quali soggetti non è richiesto il green pass?

I bambini al di sotto dei 6 anni hanno obbligo del green pass nelle cerimonie?

I dipendenti di bar e ristoranti sono obbligati a vaccinarsi?

Contatti e numero verde per maggiori informazioni sul green pass

Chi controlla il green pass

Come avviene la verifica

Come funziona l’app VerificaC19

Le app per scaricare il green pass

Quali sono i tamponi validi ai fini della certificazione?

Quanto dura la certificazione verde digitale?

Quali dati sono presenti sul green pass?

Quante certificazioni esistono?

Chi rilascia il green pass?

Come ottenere e scaricare il green pass

I vaccini che permettono il rilascio della certificazione

Come funziona se si hanno due dosi di vaccini diversi?

Quando e perché può essere revocato?

Linee guida per eventi privati (ad esempio feste di compleanno)

Linee guida per i bambini

Green pass per i bambini dai 12 anni in su

Green pass per i bambini dai 6 anni in su

Green pass per i bambini al di sotto dei 6 anni

Green pass per i bambini di età inferiore ai 2 anni

È obbligatorio per volare in Italia?

Che differenza c'è tra green pass e certificazione verde?

Che cos'è il green pass e a cosa serve?

A cosa serve la certificazione verde?

Che cos'è la certificazione verde Covid-19?

faq #96:

Nei supermercati potranno essere fatte delle degustazioni?

Le recenti modifiche normative non sono intervenute sul tema e che, pertanto, ancora oggi non risulta essere consentita tale attività al chiuso.

D’altronde, nelle linee guida contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute non si ravvisa alcuna disposizione riferita all’attività di assaggio/degustazione, ma soltanto all’attività di "Ristorazione e cerimonie" che si applica ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande. Tuttavia l’attività di somministrazione differisce dall’attività presa in esame nel quesito: sul punto, si segnalano l’art. 2, comma 2, ultimo capoverso del Decreto MIPAAF del 12 marzo 2019, contenente le Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica, e l’art. 6, comma 3, L. Regione Sardegna n. 12 del 21 giugno 2021 sulla "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna", laddove in entrambi viene chiarito che "dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione".

Il consumo o l'assaggio dei prodotti a scopo promozionale rispetto a quelli posti in vendita, infatti, è consentito negli esercizi di vicinato, purché tale assaggio sia del tutto gratuito e sia rispettoso delle regole igienico-sanitarie.

Per quanto riguarda le misure igienico-sanitarie, tra le altre, occorre fare riferimento alla normativa vigente sul Covid-19 la quale impone l’uso obbligatorio delle mascherine in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto. Nello specifico, l’art. 10-quater, commi 1 e 2 del DL 52/2021 (introdotto dal DL n. 24/2022), prescrive tale obbligo fino al 30 aprile 2022, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da indossare in tutti i luoghi al chiuso.

La possibilità di togliere la mascherina è, quindi, consentita nei servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, senza tuttavia alcun riferimento all’attività di assaggio/degustazione che avvenga al di fuori di un’attività di ristorazione.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’assaggio dovesse essere a pagamento, si configurerebbe un’attività di somministrazione per la quale è richiesta l’autorizzazione e si rientrerebbe, peraltro, nell’alveo delle disposizioni contenute nelle Linee Guida che, come sopra evidenziato, si riferiscono ad ogni tipo di somministrazione.

Verrebbe, pertanto, in rilievo anche la "Tabella sulle attività consentite", aggiornata al 1° aprile 2022, laddove è indicato che per la consumazione al banco o al tavolo al chiuso è richiesto almeno il green pass base (mentre, la consumazione al banco o al tavolo, all’aperto, è consentita anche senza green pass).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #95:

Come comportarsi dal 1° aprile in avanti per l'accesso ai Musei da parte dei visitatori, lavoratori interni, guide turistiche (lavoratori autonomi che accedono ai musei dall'esterno con proprio gruppo di visitatori)?

Il 25 marzo 2022 è entrato in vigore il Decreto 24/22 che, modificando gli artt. 9-bis e 9-bis.1 del DL 52/2021 (cd. Decreto Riaperture) ha previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2022, non sarà più necessario il green pass (né rafforzato né base) per accedere ad alcuni luoghi ed attività, tra cui musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto all’art. 14 del sopra citato decreto, per effetto dell’abrogazione delle disposizioni contenute all’art. 5-bis del DL 52/2021, sempre dal 1° aprile, decadranno le limitazioni previste in zona bianca e gialla, per i musei e gli altri luoghi della cultura.

Pertanto, dal 1° aprile, per poter accedere come visitatore ai musei e altri istituti e luoghi della cultura, non sarà più necessario essere in possesso del green pass, né l'obbligo della prenotazione.

Rimane obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 per tutti i luoghi al chiuso fino al 30 aprile.

Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai suddetti luoghi come lavoratore interno o guida turistica, l’art. 6, comma 8, del nuovo decreto, dispone la proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass base a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, inclusi gli over 50. Questi ultimi, infatti, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato ma potranno utilizzare quello base.

Pertanto, in base a tale disposizione, fino al 30 aprileper le guide turistiche ed i lavoratori interni permane l’obbligo del possesso del green pass base per poter accedere ai suddetti luoghi.

Consigliamo, infine, di consultare la scheda aggiornata sulle nuove linee guida dedicate ai musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, le cui prescrizioni sono ovviamente da rispettare.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #94:

In un luogo in cui si accede solo con green pass base, in caso di pranzo con catering come bisogna comportarsi?

L'accesso al buffet richiede il green pass rafforzato. L’art. 5 del decreto-legge 172/2021 ha previsto che, a partire dal 29 novembre 2021, le attività di ristorazione che si trovano in zona gialla o arancione, e, dal 5 febbraio, a seguito dell'art. 4 del DL 5/2022, anche in zona rossa, possono esercitare la propria attività senza restrizioni orarie, né limitazione di persone allo stesso tavolo, fermo restando che l'accesso ai locali è consentito esclusivamente ai possessori del green pass rafforzato.

Tuttavia, l'articolo in commento precisa che, detta limitazione, non trova applicazione per le mense e il catering continuativo su base contrattuale.

In particolare quest'ultima attività, consiste nella fornitura di pasti preparati sulla base di accordi contrattuali stipulati con il cliente per uno specifico periodo di tempo.

È opportuno precisare che l’attività di catering non può essere considerata tale qualora questa sia svolta, sempre sulla base di un contratto, nei confronti di un libero professionista (o di un titolare di partita IVA). In questo caso, infatti, la fattispecie non sarebbe riconducibile alle attività di catering continuativo, mancando un elemento imprescindibile di tale prestazione, costituito dalla "collettività".

Inoltre, si ricorda che, in tema di green pass, a partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati di età pari o superiore a 50 anni, diviene obbligatorio il possesso del green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro (nuovo Art. 4-quinquies al DL 44/2021). Pertanto, i soggetti appartenenti a tale categoria, che eventualmente partecipino  all'incontro nell'esercizio della propria attività lavorativa, dovranno necessariamente possedere il green pass  "rafforzato".

In conclusione, si ritiene che l'organizzazione di un servizio di catering per un singolo evento, non sia riconducibile al catering continuativo su base contrattuale e che, pertanto, l'accesso al buffet sia possibile solo previa verifica del possesso del green pass "rafforzato".

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per gli organizzatori di osservare le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore. 

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #93:

È obbligatorio esporre dei cartelli sul controllo del green pass alla clientela?

No. Non è obbligatorio esporre un cartello per indicare l'obbligo del green pass. L'art. 11, comma 2, del DPCM 2 marzo, la cui applicabilità è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza, prevede quanto segue:

"È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti".

Inoltre, le linee guida aggiornate di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre scorso, riportano, nella scheda sul commercio al dettaglio, la seguente prescrizione:

"Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi".

È, dunque, corretto affermare che non è obbligatorio esporre un cartello per indicare l'obbligo del green pass, dal momento che l'unico cartello espressamente prescritto dalla normativa emergenziale è quello sulla capienza del locale. Tuttavia, è necessario che il pubblico sia informato circa le misure di prevenzione in vigore. Dunque, benché le informazioni possano essere fornite con qualunque mezzo, il cartello consente:

  • di informare la clientela prima che entri nel negozio;
  • di dimostrare in sede di controllo che l'esercente ha adempiuto all'obbligo informativo (altra cosa sarà, eventualmente, dimostrare di aver eseguito i prescritti controlli a campione).

Per approfondire leggi "Informazioni sull'obbligo di esporre i cartelli nei negozi"

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #92:

Dal 1° febbraio le Agenzie assicurative dovranno chiedere il Green pass base ai clienti?

Questo quesito è stato revisionato a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24: dal 1° aprile, con la soppressione dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9-bis del dl 52/2021, non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere a determinati luoghi e attività, tra cui i pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari.

. Nel DPCM del 2 marzo 2021 (art. 29, comma 2), i servizi assicurativi non sono stati espressamente richiamati dalla disposizione che impone, dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari... esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass base.

Tuttavia resta il fatto che i servizi assicurativi sono senz'altro servizi finanziari e, infatti, la classificazione ISTAT delle attività economiche li comprende all'interno della medesima divisione 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative. Ci sembra, quindi, che dal 1° febbraio, l'accesso alle agenzie di assicurazione debba avvenire previa esibizione e verifica del green pass base.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #91:

Nelle attività commerciali in cui è necessario il green pass base per accedere, il controllo deve avvenire all’ingresso o a campione?

Nel caso di attività commerciali in cui si richiede il green pass base per accedere, i controlli possono avvenire a campione a seguito dell’accesso nell’attività della clientela e, dunque, non necessariamente all’ingresso. Ulteriore conferma è possibile trovarla nella relativa FAQ del Governo del 26 gennaio 2022, che riporta quanto segue:

"I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali".

— Fonte FAQ del Governo Italiano
faq #90:

Quali controlli deve fare il titolare di un’attività commerciale e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona (DPCM 24 gennaio 2022)?

A questa domanda è possibile rispondere con la relativa FAQ del governo:

"I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel DPCM 24 gennaio 2022."

— Fonte FAQ del Governo Italiano
faq #89:

Le attività dell'ingrosso ortofrutticolo, che vendono sia ad aziende ma anche ai consumatori finali, sono comprese tra le attività per cui non è richiesto green pass?

No. A decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ad attività commerciali abilitate unicamente al commercio all'ingrosso - alle quali non siano attribuiti i codici Ateco previsti per le attività di cui all'allegato al DPCM - è possibile soltanto previa esibizione del green pass base.

Il DPCM 21 gennaio 2022, con cui sono state individuate le attività esentate dall'obbligo in questione non si limita a fare generico riferimento alle "attività commerciali", ma prevede invece che l'esenzione di cui sopra operi soltanto in favore di specifiche "attività commerciali di vendita al dettaglio".

In mancanza di chiarimenti ufficiali di segno opposto, dunque, allo stato sembra inevitabile concludere che siano assoggettate all'obbligo tutte le attività commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio, ad eccezione delle sole attività commerciali al dettaglio di cui al DPCM, le quali, ancora una volta, sono individuate prendendo a riferimento la classificazione Ateco.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #88:

Nelle strutture dei grossisti di prodotti alimentari è consentito l'accesso senza green pass?

No. Il nuovo comma 1-bis, lett. b), dell'art. 9-bis, del DL 52/2021, come introdotto dal DL 1/2022, prevede l'obbligo del green pass base per l'accesso a "pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona" (D.L. 52/2021, art. 9-bis, comma 1-bis).

Inoltre il D.Lgs. 114/1998, che "stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale" (art. 1, comma 1), comprende le attività di commercio al dettaglio così come anche le attività di commercio all'ingrosso (art. 4, comma 1, lettere a e b).

E, quindi, dal momento che la disposizione in commento non fa distinzione tra attività commerciali all'ingrosso e attività commerciali al dettaglio, sembra che la stessa faccia riferimento ad entrambe le tipologie di attività.

D'altra parte il DPCM 21 gennaio 2022, con cui sono state individuate le attività esentate dall'obbligo in questione, non si limita a fare generico riferimento alle "attività commerciali", ma prevede invece che l'esenzione di cui sopra operi soltanto in favore di specifiche "attività commerciali di vendita al dettaglio".

In mancanza di chiarimenti ufficiali di segno opposto, dunque, allo stato sembra inevitabile concludere che siano assoggettate all'obbligo tutte le attività commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio, ad eccezione delle sole attività commerciali al dettaglio di cui al DPCM.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #87:

L'obbligo del green pass base dal 1° febbraio riguarderà anche le attività commerciali all'ingrosso?

. Il nuovo comma 1-bis, lett. b), dell'art. 9-bis, del DL 52/2021, come introdotto dal DL 1/2022, prevede l'obbligo del green pass base per l'accesso a "pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona" (D.L. 52/2021, art. 9-bis, comma 1-bis).

In proposito dobbiamo evidenziare che il D.Lgs. 114/1998, che "stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale" (art. 1, comma 1), vi ricomprende sia l'attività di commercio al dettaglio che l'attività di commercio all'ingrosso (art. 4, comma 1, lettere a e b).

Dunque, poiché la disposizione in commento non distingue tra attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, sembra che la stessa vada riferita a entrambe le tipologie di attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #86:

C'è l'obbligo di green pass per le attività di custodia auto e moto, autorimesse con codice ateco 52.21.50 (attività che prevedono impiego di personale)?

No, ad eccezione degli obblighi di green pass per i soggetti lavoratori. In merito agli obblighi delle certificazioni verdi per l'accesso a determinati servizi e attività, il DL 1/2022 ha inserito un nuovo comma all’art. 9-bis del DL 52/2021, concernente le certificazioni verdi, in cui si prevede l'obbligo della certificazione verde base per l'accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.

Il DPCM del 21 gennaio 2022, ha recentemente individuato con apposito elenco le attività, rientranti nelle suddette categorie, espressamente escluse dall’obbligo di esibizione del green pass base per l'accesso ai locali.

Alla luce di quanto sopra riportato l'esibizione del green pass base rappresenta, quindi, una condizione per l'accesso ai locali unicamente per le attività sopra richiamate (servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali); mentre alcun obbligo di esibizione è previsto per l'accesso ai locali in cui vengono esercitate attività differenti da quelle sopra elencate, quali le autorimesse.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e salva diversa interpretazione da parte del Governo, si ritiene che l'accesso a tali attività sia consentito anche senza il green pass "base", in quanto i servizi svolti non sono rivolti alla persona.

In merito agli obblighi per i lavoratori segnaliamo, invece, che il comma 1 dell’art. 9-septies prevede che: "Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'art.9, comma 2."

Successivamente, il decreto-legge n. 221/21 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022. Il nuovo obbligo trova applicazione per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1 sopra citato, anche sulla base di contratti esterni (comma 2).

Inoltre, in base alle disposizioni del DL 1/22 (art.1), a partire dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati, a partire dai 50 anni di età in su, scatta l'obbligo del Green Pass "rafforzato" (cioè quello che non si può conseguire con tampone rapido o molecolare) per l'accesso ai luoghi di lavoro (art. 4-quinquies DL 44/2021).

Alla luce delle indicazioni sopra riportate il datore di lavoro deve accertarsi della presenza del green pass per i propri dipendenti diretti e per tutti i soggetti esterni che accedono ai locali per svolgere la propria attività lavorativa (ad esempio il tecnico che interviene per la manutenzione di un macchinario), nonché del super green pass per i lavoratori ultracinquantenni, sia diretti che esterni.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #85:

Per commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari, si può intendere la detergenza?

Gli articoli igienico-sanitari, secondo la classificazione ISTAT delle attività economiche, sono le vasche da bagno, le docce, i lavandini, ecc. ( 47.52.2); la "detergenza", invece, rientra più propriamente nella voce "47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili".

Ovviamente se l'azienda che vende articoli igienico-sanitari (attività commerciale di vendita al dettaglio per cui non è richiesto il green pass come riporta l'allegato al DPCM del 22 gennaio 2022) fosse in possesso anche di altri codici ATECO, sarebbe libera di vendere tutta la merce in assortimento.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #84:

Come deve comportarsi un esercente se un cliente non vuole mostrare il green pass nonostante l'obbligo per entrare?

Se il cliente non mostra il green pass all'entrata l'accesso è precluso. L’impiego della certificazione verde o green pass è disciplinato dall'art. 9-bis del DL 52/2021. A seguito delle modifiche introdotte dal DL 1/2022, dal 1° febbraio fino al 31 marzo prossimo, l'accesso alle attività commerciali non incluse nel DPCM, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass base, cioè quello ottenibile anche con tampone rapido o molecolare.

Gli ingressi restano contingentati. Infatti l'art. 11, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, la cui applicabilità è stata recentemente prorogata fino al termine dello stato di emergenza (art. 18 DL 221/2021), prevede quanto segue:

"È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti".

In aggiunta a questo, le linee guida aggiornate di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021, riportano, nella scheda su "commercio al dettaglio", la seguente prescrizione:

"Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #83:

Le attività di "commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari" e "commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento", commercializzando anche altre categorie merceologiche, sono ugualmente esentate dalla verifica del Green Pass?

. A tal proposito il Governo ha anche pubblicato la seguente faq:

"Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal green pass previsti dall'allegato del DPCM 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?

, l'accesso ai predetti esercizi commerciali consente l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #82:

L'obbligo di green pass vale anche per le lavanderie a gettone?

Questo quesito è stato revisionato a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24dal 1° aprile, con la soppressione dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9-bis del dl 52/2021, non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere a determinati luoghi e attività, tra cui i servizi alla persona.

. L'obbligo di accesso con green pass base si applica anche alle lavanderie a gettone. La faq del Governo sui servizi alla persona include tra i servizi alla persona, le lavanderie e tintorie anche industriali. Nella faq del governo "Cosa si intende con l'espressione 'servizi alla persona', ai quali si può accedere solo con Green Pass base?" si legge:

Ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per "servizi alla persona" le seguenti attività:

  • saloni di barbieri e parrucchieri;
  • centri estetici;
  • istituti di bellezza;
  • servizi di manicure e pedicure;
  • attività di tatuaggio e piercing;
  • sartorie;
  • lavanderie e tintorie, anche industriali;
  • pompe funebri.

La classificazione delle attività economiche dell'ISTAT include tale servizi alla voce 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie specificando espressamente che quella voce comprende i servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura, ecc. di qualsiasi tipo di capo di abbigliamento... a mano o mediante macchine self-service a moneta.

Spetta quindi all'imprenditore, nella sua autonomia organizzativa, decidere come. L'assenza di personale, infatti, deve essere intesa come assenza di personale che eroga il servizio (anche se, almeno in alcune fasce orarie, è comune esperienza trovare un addetto anche nella lavanderie self) ma non certo come assenza rispetto all'osservanza di un obbligo di legge.

L'impresa potrà, quindi, adottare un sistema di verifica tramite un addetto o, in alternativa, un sistema di verifica automatizzata che consenta l'accesso ai locali alle sole persone munite di GP base.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #81:

È necessario per i clienti (soci e non) avere il green pass per accedere agli uffici delle Associazioni e delle società di servizi?

No. La disposizione impone il green pass base per l'accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali,.

Con l'espressione attività commerciali, si intendono le attività dirette alla produzione o vendita di beni. L'accesso agli uffici dell'Associazione avviene, invece, per svolgere attività sindacale mentre l'accesso alle Società di servizi avviene per usufruire di servizi (paghe, contabilità, ecc.) che, secondo la classificazione ISTAT, rientrano tra i servizi di contabilità e non tra i servizi alla persona.

Pertanto, fatte salve diverse interpretazioni da parte del Governo, riteniamo al momento che l'accesso presso gli uffici dell'Associazione o della società di servizi da parte di un cliente che non sta svolgendo alcuna attività lavorativa, non sia soggetto all'obbligo di esibizione e di verifica della certificazione verde.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #80:

Quali sono le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dal 1° febbraio 2022, non è richiesto il green pass?

L'allegato al DPCM esenzione green pass nei servizi e attività commerciali del 22 gennaio 2022 riporta l'elenco delle attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il green pass dal 1° febbraio 2022. Di seguito l'elenco:

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
— Fonte DPCM 22 gennaio 2022
faq #79:

Quali sono le "esigenze essenziali e primarie della persona" per le quali si può accedere senza green pass alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del DPCM 22 gennaio 2022?

Si indicano di seguito quali sono le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesto il il possesso del green pass (art. 1, comma 1) nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b):

esigenze alimentari e di prima necessità: si fa riferimento alle attività commerciali di vendita al dettaglio indicate nell'allegato del decreto (vedi faq #80);

esigenze di salute: l'accesso è consentito per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), alle strutture veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

esigenze di sicurezza: è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

esigenze di giustizia: è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

— Fonte DPCM 22 gennaio 2022
faq #78:

Il titolare che presta attività lavorativa presso la sua azienda è soggetto ad obbligo di possesso per accedere ai locali aziendali? È quindi soggetto a verifica di certificazione verde COVID-19 valida?

. Anche il titolare è tenuto al possesso del green pass e la validità della sua certificazione potrà essere controllata nel corso di un eventuale verifica presso la sede aziendale da parte degli organi ispettivi.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #77:

Il datore di lavoro, pur non accedendo ai luoghi di lavoro ma delegando ai suoi dipendenti, è tenuto a possedere la certificazione verde?

. È difficilmente ipotizzabile il caso di un datore di lavoro che non acceda mai al proprio luogo di lavoro delegando tutto ai suoi dipendenti, anche perché dovrà interagire con eventuali suoi clienti o collaboratori e si ritiene pertanto necessario il green pass. Non va dimenticato, inoltre, che lo scopo del provvedimento è quello della tutela della salute pubblica e conseguentemente incentivare il più possibile la vaccinazione.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #76:

Cosa accade se si scopre di essere positivi mentre la propria certificazione verde è in corso di validità?

La lettera d), del comma 1, dell’articolo 1 del DPCM 17 dicembre 2021 prevede che, in caso di positività riscontrata di un soggetto in possesso di certificazione verde in corso di validità, il sistema Tessera Sanitaria che ha ricevuto la comunicazione, comunichi a sua volta la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, la quale genererà la revoca della certificazione verde in corso, comunicandola anche al Gateway europeo. La notizia della revoca viene inviata, poi, al soggetto risultato positivo e sarà annullata in automatico a seguito dell’emissione successiva di certificazione verde per avvenuta guarigione.

— Fonte DPCM 17 dicembre 2021
faq #75:

Per partecipare ad assemblee è obbligatorio il green pass

. Dal 6 agosto 2021 il green pass è obbligatorio per convegni e congressi ai sensi del nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. e), del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), introdotto dall'art. 3, comma 1, del recente DL 105/2021, che ha disposto in zona bianca, l'obbligo di essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso a "sagre e fiere e convegni e congressi di cui all'articolo 7”.

Il decreto non cita espressamente le "assemblee" ma si ritiene che, tale attività può essere assimilata, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti dal Governo con la circolare del Ministero dell'interno del 27 ottobre 2020, ad eventi quali fiere, convegni, convention aziendali, rientrando tra i cosiddetti "altri eventi”.

Pertanto, per poter partecipare alle assemblee è necessario il possesso e la verifica del green pass, oltre al rispetto delle linee guida della conferenza delle regioni dirette al contenimento e diffusione del virus.

Per maggiori dettagli sul green pass da adottare durante le assemblee si consulti la pagina FAQ Super Green Pass (faq #17).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e Legislazione d'Impresa
faq #74:

Come deve comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i dipendenti non transitino nella sede di lavoro ma operino direttamente presso gli appalti che ha il datore di lavoro?

Il datore di lavoro deve preventivamente accertarsi del possesso del green pass da parte dei lavoratori, e sarà poi il datore di lavoro committente a fare una ulteriore verifica.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #73:

Nell'ambito di un'attività lavorativa nel settore privato, il possesso e l'esibizione del green pass è d'obbligo anche in zone all'aperto, oltre che al chiuso?

Per quanto riguarda il perimetro aziendale, pur non essendo esplicitato nel Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, si ritiene opportuno individuarlo con accezione estensiva, non limitandolo ai luoghi chiusi ma includendo ad esempio aree utilizzate per il deposito dei materiali o a cui accedono fornitori esterni.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #72:

In caso di dubbio sull'identità della persona che esibisce il GP, il datore di lavoro, o suo incaricato, può richiedere a tale persona di esibire un documento?

Nel decreto in esame non viene fatto cenno alla richiesta del documento di identità per la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici. Si ritiene, comunque, possibile che per analogia possa essere applicato il DPCM del 17 giugno 2021 che, all'art. 13 comma 4, dispone che "l’intestatario della certificazione verde Covid-19, all'atto della verifica mostra, a richiesta dei verificatori... la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità".
In questo senso si è anche espressa l’Autorità Garante della Privacy in risposta ad un quesito alla stessa formulato.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #71:

Il possesso del green pass da parte dei dipendenti va verificato a campione o bisogna controllare tutti coloro che accedono sul posto di lavoro?

La certificazione verde Covid-19 va controllata giornalmente nel momento in cui i dipendenti accedono al luogo di lavoro. Il controllo a campione può, invece, essere fatto occasionalmente (più che le piccole e micro imprese interessa aziende di medio grandi dimensioni ove vi sono eventualmente più accessi).

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #70:

Il datore di lavoro deve predisporre dei registri in cui si attesti di aver svolto l'attività di verifica del green pass, o basta redigere un protocollo aziendale in cui specificare le modalità di verifica adottate?

No. È sufficiente che le modalità di verifica a cui attenersi giornalmente vengano riportate nel protocollo aziendale.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #69:

È possibile delegare un ente terzo o una persona non interna all'azienda al controllo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19?

In assenza di precise indicazioni, si ritiene che sia possibile l’affidamento ad un terzo soggetto che non deve essere necessariamente interno all’azienda (“I datori di lavoro… individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento….” Art. 3 comma 5).

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #68:

Per accedere ai centri termali, esclusivamente per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, bisogna essere muniti di green pass?

No. L'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

— Fonte FAQ del Governo Italiano
faq #67:

Il datore di lavoro deve definire per iscritto le modalità operative da seguire ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19?

Anche se non richiesto espressamente dal decreto (che prevede solo la delega come "atto formale") è opportuno definire le procedure per iscritto anche ai fini di un eventuale controllo.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #66:

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai dipendenti un’informativa circa l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19? In caso affermativo, esiste un documento fac-simile?

Il decreto non prevede un obbligo di informativa ai dipendenti, anche se è opportuno prevedere una modalità di informazione agli stessi ad es. tramite comunicazione diretta agli stessi, ordine di servizio, affissione in bacheca etc. (anche a seconda della dimensione aziendale e del numero dei lavoratori presenti) e inserirla nelle procedure organizzative individuate dal datore di lavoro.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #65:

Nella procedura di controllo che deve stilare il datore di lavoro, devono essere inclusi anche collaboratori esterni, i clienti ecc. per tutte le attività?

Non necessariamente devono essere inclusi anche collaboratori esterni, clienti, ecc. Se si tratta di prestazioni continuative (ad es. imprese di pulizia) per le quali si conosce già che vi sarà accesso al luogo di lavoro, è opportuno comunque includere anche tali figure.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #64:

Imprese con meno di 15 dipendenti: come deve comportarsi il datore di lavoro in assenza di green pass dopo il periodo di assenza ingiustificata?

Questo quesito è in fase di revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 7 gennaio 2022.

Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata di un dipendente, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto a termine stipulato per la sua sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabile per una sola volta e non oltre il 31 marzo 2022.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #63:

Quali sono le conseguenze per i dipendenti senza green pass?

  • I dipendenti che non accedono al luogo di lavoro perché privi del Green Pass sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Pass e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022. L'obbligo di possesso del green pass è stato prorogato al 30 aprile 2022 dall'articolo 6, comma 8, del dl 24 marzo 2022, n. 24.
  • Durante il periodo di assenza non è dovuta la retribuzione ma non vi sono conseguenze disciplinari e il lavoratore ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
  • Il divieto di conseguenze disciplinari viene meno per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass eludendo i controlli.
— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali e Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #62:

Come fare a verificare la validità del green pass se un'azienda non possiede l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività di verifica (ad esempio tablet, smartphone, ecc.)?

Se il datore di lavoro dell'azienda non dispone di alcuno strumento o attrezzatura dovrà procedere alla verifica richiedendo il documento cartaceo ed eventualmente confrontandolo con un documento di identità del soggetto che lo esibisce. Si consiglia di evidenziare tale modalità di controllo all'interno delle procedure organizzative e operative che il datore di lavoro avrà dovuto individuare entro il 15 ottobre.
 

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #61:

Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi di legge?

Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle seguenti disposizioni del D.L. 52/2021:

  • sulle certificazioni verdi per i soggetti provenienti da Stati esteri (art. 9, commi 9-bis e 9-ter);
  • sul possesso del green pass base (art. 9-bis) e green pass rafforzato (art. 9-bis.1);
  • sull’autosorveglianza (10-ter, comma 2);
  • sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 10-quater);
  • delle ordinanze sulle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 10-bis, comma 1, lett. b);

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.

Al lavoratore, invece, il Prefetto dispone una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso in cui non accede al luogo di lavoro senza possedere ed esibire il green pass.
 

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #60:

Cosa deve fare il datore di lavoro entro il 15 ottobre?

Il datore di lavoro, entro il 15 ottobre, deve aver:

  • definito le modalità operative della verifica del possesso di green pass;
  • individuato, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #59:

Quali sono le disposizioni per soci tesserati di una associazione sportiva dilettantistica di danza le cui attività non si svolgono necessariamente in discoteca?

Il decreto-legge 139/2021, introducendo all’articolo 5 del D.L. 52/2021 (cd. "Riaperture") il nuovo comma 1-bis, ha disposto, in zona bianca, la ripresa delle "attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati".

È opportuno precisare, tuttavia, che le attività cui la suddetta disposizione si riferisce sono quelle di natura ludica, finalizzate allo svago di chi vi partecipa.

Da esse si distinguono le attività sportive dilettantistiche, cioè quelle svolte "all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD”. Tali attività risultavano già consentite. E ciò, si ritiene, anche nell'eventualità che le stesse fossero svolte all'interno di una discoteca temporaneamente adibita a tale attività.

Infatti, l’articolo 7, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, ha previsto che in zona bianca cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività previste per la zona gialla, tra cui anche la sospensione degli sport di contatto – tra i quali, secondo il decreto del Dipartimento dello Sport del 13 ottobre 2020, è ricompresa la danza sportiva – disposta ai sensi dell’art. 17, comma 3, del medesimo DPCM.

Inoltre, già prima del passaggio in zona bianca della maggior parte delle Regioni (avvenuto a partire da fine maggio 2021), il D.L. 52/2021 aveva previsto:

  • a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto (art. 6, comma 3);
  • a decorrere dal 24 maggio, in zona gialla, la ripresa delle attività delle palestre (art. 6, comma 2). A tal proposito, le FAQ del Dipartimento per lo sport precisano che "Con il termine “palestra si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce".

In entrambi i casi, il provvedimento ha previsto che tali attività siano consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Secondo le previsioni del suddetto articolo 6, il Dipartimento per lo sport ha approvato le "Linee Guida per l’attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" (consulta il documento in pdf), che a loro volta prevedono la possibilità di ulteriori integrazioni, per le singole discipline sportive, da parte delle rispettive Federazioni sportive nazionali.

La Federazione Italiana Danza Sportiva – FIDS, ha messo a disposizione sul proprio sito le linee guida per l'attività di allenamento (QUI) e per le competizioni (QUI). Infine, come ricordato anche nelle linee guida, si segnala che l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 52/2021, è al momento riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 e così anche l'accesso a eventi e competizioni sportivi (nonché comunque alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Inoltre, l’articolo 9-septies del medesimo decreto-legge prevede che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (prorogato al 31 marzo 2022), a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato sia fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #58:

In caso di tirocinanti in azienda, provenienti da scuole superiori (gli studenti scuole superiori non hanno obbligo green pass) c'è obbligo di certificazione verde?

L'interpretazione prevalente è che l'obbligo del green pass debba riguardare tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, in percorsi formativi.

La Conferenza delle Regioni, nella seduta del 7 ottobre, ha formulato una richiesta di chiarimento sull'ambito di applicazione del decreto, con riferimento ai destinatari alla formazione. Nel testo del documento consegnato al Governo si chiede chiarimenti rispetto ai discenti/allievi che accedono alle sedi formative per la fruizione della formazione di parte teorica e/o laboratoriale, sottolineando, nel contempo, che la norma si riferisce chiaramente ai frequentanti dei tirocini curriculari ed extra curriculari, stabilendo l'obbligo del possesso green pass nel momento in cui accedono al luogo di lavoro, che è anche luogo di svolgimento del tirocinio.

La Conferenza delle Regioni ha chiesto conferma della correttezza di tale interpretazione al Governo. È molto probabile che sul tema possano esserci indicazioni precise da parte governativa.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #57:

I pubblici esercizi, in zona bianca, hanno limitazioni di capienza per i tavoli al chiuso con green pass e per quelli all’aperto senza green pass?

L'art. 9 bis, comma 1, lett. a) del Decreto Riaperture, introdotto con l’art. 3 del D.L. n. 105/2021, a partire dal 6 agosto, prevede il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi di ristorazioni "per il consumo al tavolo al chiuso".

Attualmente la normativa nazionale non pone particolari restrizioni relativamente al limite di commensali che possono stare allo stesso tavolo sia all'interno che all'esterno delle attività di ristorazione. Il limite dei sei commensali al tavolo all'interno dei locali, stabilito nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, è venuto meno lo scorso 22 giugno.

Permane, tuttavia, l'obbligo di indicare il numero massimo di presenze contemporanee all'interno degli esercizi, in quanto sono tuttora vigenti "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, nelle quali è prescritto l’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee all'interno dei locali.

Si specifica che, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass "rafforzato", nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Inoltre, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, anche l’accesso ai servizi di ristorazione all’aperto è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di super green pass, nonché ai soggetti minori di 12 anni ed ai soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi clinici

Fonte decreto-legge decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa
faq #56:

Per l’accesso ai corsi in aula è obbligatorio che tutti (studenti, insegnante e organizzatore del corso) abbiano il green pass? C’è un obbligo di verifica dello stesso?

L'art. 3 del DL 127/21 dispone dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 (prorogato al 30 aprile 2022 dal dl 24 marzo, n. 24) l'obbligo del possesso di un certificato verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro del settore privato. La norma specifica che tale obbligo riguarda tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Considerando che la finalità dell'intera disposizione è quella di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, sebbene il dettato della norma con riferimento all'ambito di applicazione per quanto riguarda la formazione presenti elementi di incertezza interpretativa, si ritiene che l'interpretazione debba essere estensiva. Pertanto sono da ritenersi obbligati al possesso del green pass sia i formatori quanto i discenti, nonché eventuali altri soggetti che, a diverso titolo, partecipano alle attività formative (ad esempio tutor).

Il datore di lavoro del luogo ove si svolge la formazione sarà tenuto ad effettuare le verifiche.

— Fonte Confcommercio, Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #55:

Il datore di lavoro deve controllare anche dipendenti di un'azienda esterna, come ditte di pulizia, che lavorano nel suo locale?

. Il comma 4 del nuovo art. 9-septies dispone espressamente che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, nei luoghi dove si svolge la stessa attività (che possiamo definire per semplicità "principale"), anche sulla base di contratti esterni come normalmente avviene nel caso delle attività di pulizia.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #54:

Il datore di lavoro deve tenere traccia scritta dello svolgimento dei controlli? Ad esempio un registro con nominativi e data del controllo?

Non si ravvisano criticità, dal punto di vista della normativa sulla privacy, alla tenuta di un registro con gli elementi essenziali come nominativo del lavoratore ed esito verifica del green pass, poiché è il datore di lavoro tenuto, in forza di un'altra disposizione del medesimo articolo (comma 5, art. 9-septies, DL 52/2021), a predisporre "modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 del nuovo art. 9-septies".

Questo trattamento non potrà, in alcun modo, tenere traccia della scadenza della certificazione verde e dovrà essere aggiunto a quelli già censiti nel registro generale dei trattamenti che l'azienda è tenuta a redigere e tenere aggiornato in virtù della normativa generale sul trattamento dei dati.

Ad ogni modo si resta in attesa di un quadro normativo più preciso al riguardo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #53:

Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #52:

Qual è il riferimento normativo per cui il titolare di un'impresa individuale deve possedere il green pass?

La norma di riferimento è il nuovo articolo 9-septies introdotto, dall'art. 3 comma 1, del DL 127/2021, al DL 52/2021. Si tratta di una disposizione di carattere generale che impone l'obbligo del possesso e dell'esibizione su richiesta della certificazione verde "a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato...ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta".

Tale dizione comprende, quindi, anche il titolare di un'impresa individuale che è certamente un soggetto che risponde alle caratteristiche individuate dalla disposizione, cioè è un soggetto che svolge un'attività lavorativa nel settore privato in un determinato luogo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e Settore Lavoro e Relazioni Sindacali
faq #51:

L'obbligo di green pass vale anche per i dirigenti delle Associazioni, di sedi provinciali, sedi zonali e sindacati provinciali?

Sì. La risposta è affermativa in virtù dell'art. 3 che, in via generale, dispone l'obbligo, per l'accesso ai luoghi in cui si svolga attività lavorativa nel settore privato, di possedere ed esibire la certificazione verde.

L'attività sindacale è equiparabile a quella lavorativa e, quindi, ciò comporta il connesso obbligo del possesso della certificazione verde nei luoghi dove si svolge, cioè gli uffici delle Associazioni, mandamenti, ecc.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #50:

Chi controlla il green pass dell'incaricato ai controlli? E chi quello dei datori di lavoro?

Il green pass dell’incaricato ai controlli (individuato ai sensi del comma 5 dell'art. 9-septies), in quanto lavoratore dell'azienda, anche sulla base di contratti esterni, dovrà essere controllato dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la verifica del green pass del titolare dell'azienda, come chiarito dalle Faq del Governo, il controllo deve essere effettuato dal soggetto incaricato ai controlli all'interno dell'azienda.

In sintesi:

  • Titolare dell'azienda è addetto al controllo del green pass del soggetto da lui incaricato come addetto ai controlli;
  • Soggetto incaricato ai controlli è addetto al controllo del green pass del titolare dell’azienda.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #49:

Quali sono le regole per i pubblici esercizi che vogliono fare cene al chiuso con musica dal vivo?

Questo quesito è in fase di revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 7 gennaio 2022.

Con riferimento alla richiesta relativa alle regole che devono seguire i titolari dei pubblici esercizi per svolgere cene al chiuso con musica dal vivo si precisa che, ai sensi di quanto disposto dal nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), introdotto dall'art. 3, comma 1, del DL 105/2021, a partire dallo scorso 6 agosto, in zona bianca, è stato reso obbligatorio il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso a:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive. Relativamente agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, il decreto 105/2021 sopra citato, modificando i commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), all'art. 4. dispone che, nella zona bianca e in zona gialla possono essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Per quanto riguarda la capienza consentita, il decreto prevede che:

  1. in zona bianca, la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;
  2. in zona gialla, la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che i gestori di esercizi di ristorazione che vogliono svolgere eventi con musica dal vivo in luoghi chiusi dovranno obbligatoriamente procedere alla verifica della validità del green pass di tutti i clienti e, prudenzialmente, in mancanza di un'espressa previsione, rispettare i limiti di capienza come sopra illustrati. Permane, inoltre, l'obbligo del rispetto delle prescrizioni, in materia di contenimento del virus, fornite dalle linee guida della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la ripresa delle attività economiche dello scorso 28 maggio.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #48:

Quali sanzioni sono previste per chi viola i controlli?

I soggetti che violano i controlli sono puniti - ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 - con una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 400 ad euro 1.000, che verrà comminata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

— Fonte Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122
faq #47:

Chi è addetto in ambito scolastico, educativo e formativo, alla verifica del green pass?

La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 è demandata ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni educative e formative. Qualora l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

— Fonte Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122
faq #46:

Per chi è previsto l'obbligo di green pass in ambito scolastico, educativo e formativo?

L’articolo 1 introduce nell’ambito del decreto legge n. 52 de 2021 (c.d. Riaperture) il nuovo articolo 9-ter.1, che estende, fino al 31 marzo 2022 (prorogato al 30 aprile 2022 a seguito del dl 24 marzo, n. 24), l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

Tale obbligo è anche previsto per:

  • il personale dei servizi educativi per l’infanzia;
  • il personale dei centri per l’istruzione degli adulti (CPIA),
  • il personale dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
  • il personale dei sistemi che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
  • coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Per le istituzioni di alta formazione

Con riferimento alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle Università, fino al 31 marzo 2022, l’obbligo di certificazione verde è esteso a chiunque acceda alle relative strutture, fatta eccezione per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (nuovo art. 9-ter. 2 del decreto legge n. 52/2021 citato - vedi pdf).

AGGIORNAMENTO del 10 GENNAIO 2022, a seguito del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

A seguito di una modifica dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 44 del 2021, dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 è esteso, senza limiti di età, anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, e costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti obbligati.

L’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo comporta la sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
— Fonte Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122
faq #45:

Chi è esente dall'obbligo di green pass in ambito scolastico, educativo e formativo?

La disposizione di cui al nuovo articolo 9-ter.1 introdotto nell’ambito del decreto legge n. 52 del 2021 (c.d. Riaperture), indica che la certificazione verde Covid-19, oltre ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, non si applica ai seguenti soggetti:

  • bambini;
  • alunni;
  • studenti;
  • studenti frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
— Fonte Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122
faq #44:

Green pass sui mezzi di trasporto: cosa cambia dal 10 gennaio 2022

Dal 10 gennaio fino al 31 marzo 2022, il super green pass sarà obbligatorio su diversi mezzi di trasporto pubblico, come previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sono state pubblicate le nuove Linee Guida per i Trasporti Pubblici, che sostituiscono l’Allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021. È, dunque, previsto l’obbligo di green pass per i passeggeri di:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nei collegamenti dello stretto di Messina;
  • treni di lunga percorrenza, intercity, intercity notte e ad alta velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto persone, su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

— Fonte Linee Guida per i Trasporti Pubblici e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
faq #43:

Per accedere alle case mortuarie c’è obbligatorietà del green pass?

No. Ai sensi di quanto disposto dal nuovo art. 9-bis, comma 1 del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), introdotto dall'art. 3, comma 1, del recente DL 105/2021 tra l'elenco dei servizi e attività in cui, dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca accedere esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, non sono comprese le case mortuarie.

Pertanto, in base a quanto disposto dalla norma, si conferma che per accedere a tale tipologia di attività non è necessario il green pass.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #42:

Guide turistiche e accompagnatori turistici, sono obbligati ad esibire il green pass all'ingresso dei luoghi di cultura, mostre e musei durante il servizio?

, ad eccezione dei casi indicati nel comma 3 dell'art. 9-bis del dl 22 aprile 2021, n.52. Dal 6 agosto 2021 l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

In merito si precisa che l'obbligo di essere "muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19" va riferito ai visitatori ed eventuali accompagnatori, incluse guide turistiche, fermo restando le eccezioni di cui al comma 3 del predetto art. 9-bis (soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).

— Fonte Ministero della Cultura, Circolare n. 43 del 6 agosto 2021
faq #41:

I negozi alimentari non rientrano tra le attività obbligate a chiedere il green pass, ma se fanno consumo sul posto (ad esempio con mensole, sgabelli, tavoli o sedie) sono tenuti a chiederlo per chi sta all'interno?

. Gli esercizi di vicinato alimentare (così come i panifici) non sono espressamente ricompresi tra le attività per le quali è previsto l'obbligo del green pass in base alla normativa vigente. Tuttavia, nel caso in cui consentano alla propria clientela il consumo immediato, al tavolo, all'interno dei propri locali, ci sembrerebbe ragionevole equipararli alle attività dei servizi di ristorazione per le quali, ai sensi del nuovo art. 9-bis del D.L. 52/2021, è richiesto il possesso del green pass.

Già in passato, peraltro, tali attività sono state accomunate nell'applicazione della normativa emergenziale rispetto a tale profilo.

Quando con il DPCM 11 marzo 2020 è stata disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari (art. 1, nn. 1 e 2), le FAQ ufficiali del Governo hanno confermato che le attività nelle quali venivano preparati cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, potevano continuare la loro attività ma potendo effettuare soltanto "la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto".

Di conseguenza, fatta salva l'eventualità che siano forniti chiarimenti ufficiali di segno opposto e anche al fine di evitare contestazioni, ci sembrerebbe prudente ritenere che anche il consumo immediato sul posto, al tavolo (o comunque da seduti), all'interno degli esercizi di vicinato, richieda il possesso del green pass.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #40:

I sindaci hanno il potere di inasprire l’applicazione del green pass con misure più stringenti?

L’art. 3, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (“Green pass”) ha modificato l'art. 9 del D.L. 52/2021 ("Riaperture") sostituendo il comma 10-bis con il seguente: "Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76".

Si tratta, rispettivamente, dei seguenti casi:

  • spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona rossa o arancione (art. 2, comma 1);
  • accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (art. 2-bis, comma 1);
  • uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali (art. 2-quater);
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (art. 5);
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (art. 8-bis, comma 2);
  • servizi e attività per i quali l'obbligo è stato introdotto da parte del nuovo D.L. 105/2021 (art. 9-bis);
  • accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (art. 1-bis del D.L. 44/2021).

Trattandosi di un elenco tassativo, dunque, ulteriori estensioni dell'ambito di applicabilità del green pass dovrebbero essere possibili soltanto con norma di legge.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #39:

I clienti delle strutture ricettive sono obbligati ad avere il green pass per la consumazione al tavolo all’interno dei ristoranti delle strutture stesse?

Questo quesito è decaduto a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021.

No. Nel caso in cui il ristorante della struttura ricettiva effettui il servizio di ristorazione nei riguardi di clienti che non siano ivi alloggiati, lo stesso si troverà a svolgere un'attività assimilabile a quella delle altre attività dei servizi di ristorazione di cui all'art. 4 del D.L. 52/2021 e alle quali, ai sensi di quanto previsto dal nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. a), i clienti possono accedere solo se muniti di una certificazione verde COVID-19 (per il consumo al tavolo, al chiuso).

Dal tenore del citato art. 9-bis, tuttavia, non è chiaro se la medesima disciplina debba applicarsi anche nel caso in cui il servizio di ristorazione sia prestato nei confronti dei soli ospiti della struttura. Sembra, tuttavia, che il Governo abbia confermato l'esclusione dall'obbligo per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive (vedi agenzie di stampa Ansa e Adnkronos).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #38:

È consentito esporre un cartello indicante che il personale in servizio ha il green pass?

No. In mancanza di chiarimenti riguardo la tematica green pass e privacy, è necessario fare riferimento alle faq del Garante privacy dello scorso febbraio che si è espresso in merito al trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.

Secondo il Garante, il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori.

Inoltre, laddove fossero gli stessi dipendenti a voler comunicare l'avvenuta vaccinazione il Garante spiega che:

"il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del GDPR)”.

Pertanto, in attesa di nuove pronunce da parte del Garante proprio in merito al green pass, ai sensi di quanto sopra riportato, il datore di lavoro incorrerà nella violazione della normativa sul trattamento dei dati laddove esponga un cartello all'interno dell'esercizio diretto ad informare che l'intero staff è munito di green pass.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #37:

Per assistere alla presentazione di libri, sia all'aperto o al chiuso, è necessario il green pass?

La presentazione di prodotti editoriali o commerciali, svolta all'aperto o al chiuso, è stata assimilata, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti dal Governo con la circolare del Ministero dell'interno del 27 ottobre 2020, ad eventi quali fiere, convegni, convention aziendali, rientrando tra i cosiddetti "altri eventi”.

Con riferimento alla necessità di essere muniti di green pass per poter assistere alla presentazione di un libro si precisa che, ai sensi di quanto disposto dal nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. e), del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), introdotto dall'art. 3, comma 1, del recente DL 105/2021, a partire dal 6 agosto, in zona bianca, sarà obbligatorio essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso a “sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7”.

Siccome la disposizione non specifica se si tratta di aree al chiuso o all'aperto, si ritiene che tale obbligo valga per entrambi i casi.

Tuttavia, è necessario precisare che, siccome il sopra citato recente decreto non menziona espressamente, tra le attività ed i servizi dove è necessario il green pass, i cosiddetti "altri eventi", riteniamo, in ogni caso, auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dei rappresentanti del Governo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #36:

Gli utenti di palestre, piscine, centri natatori, ecc. sono tenuti ad esibire il green pass per accedere alle strutture?

Questo quesito è stato revisionato a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2021.

Ai sensi di quanto disposto dal nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. d), del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), introdotto dall'art. 3, comma 1, del recente DL 105/2021, ricordiamo che a partire dal prossimo 6 agosto, in zona bianca, sarà obbligatorio essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso a "piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso".

Si ricorda in oltre che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2021, l'accesso a "piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce" è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato, nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #35: 

I clienti di un albergo possono accedere alle sale colazioni o ristorante dell'hotel senza green pass?

Questo quesito è stato superato a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021 (consulta faq #34).

Nel caso in cui il ristorante della struttura ricettiva effettui il servizio di ristorazione nei riguardi di clienti che non siano ivi alloggiati, lo stesso si troverà a svolgere un'attività assimilabile a quella delle altre attività dei servizi di ristorazione di cui all'art. 4 del D.L. 52/2021 e alle quali, ai sensi di quanto previsto dal nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. a), i clienti possono accedere solo se muniti di una certificazione verde COVID-19 (per il consumo al tavolo, al chiuso).

Dal tenore del citato art. 9-bis, tuttavia, non è chiaro se la medesima disciplina debba applicarsi anche nel caso in cui il servizio di ristorazione sia prestato nei confronti dei soli ospiti della struttura. Si tratta di un aspetto riguardo al quale è necessario attendere un chiarimento ufficiale, già sollecitato anche da Federalberghi, ma che è stato oggetto, secondo notizie di stampa (fonte adnKronos), di alcune prime aperture da parte di rappresentanti del Governo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #34: 

Per soggiornare in hotel è richiesto il green pass?

Questo quesito è stato revisionato con l'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021.

In base alle disposizioni attualmente vigenti, per soggiornare all’interno delle strutture ricettive non è richiesto il possesso di una valida certificazione COVID-19 (il cosiddetto "green pass").

Per soggiornare in hotel occorre essere in possesso del super green pass. Come riporta il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ad "alberghi e altre strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati" è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass “rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione), nonché ai soggetti minori di 12 anni ed ai soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi clinici.

— Fonte Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229
faq #33:

Per i parchi divertimento o tematici (es. minigolf) ci sono indicazioni sul comportamento da tenere per le attività al chiuso e all’aperto?

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), introdotto dall'art. 3, comma 1, del recente DL 105/2021, a partire dal 6 agosto, in zona bianca, sarà obbligatorio essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'accesso a "centri termali, parchi tematici e di divertimento". La disposizione non opera distinzioni tra aree all'aperto e al chiuso quindi bisogna ritenere che il predetto obbligo sia valido in entrambi i casi.

AGGIORNAMENTO del 25 dicembre 2021, a seguito del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 estende l'obbligo di green pass rafforzato ad una serie di attività commerciali e servizi, tra cui i parchi tematici e di divertimento (art. 3, comma 1).
Restano esclusi dall'obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #32:

Clienti americani in una struttura alberghiera, vaccinati con Pfizer ma non in possesso di green pass europeo, è sufficiente che esibiscano la certificazione di avvenuta vaccinazione emessa dagli Usa per poter accedere alle sale interne per la somministrazione e per uso centro benessere?

Questo quesito è in fase di revisione.

Gli Stati Uniti sono stati inclusi, con Ordinanza 18 giugno 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 19 giugno 2021, tra i Paesi terzi di cui si riconoscono come "Certificazioni Verdi Covid", valida per l'ingresso in Italia, le certificazioni di avvenuta vaccinazione, guarigione o test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l'arrivo, rilasciate dalle autorità sanitarie locali.

Pertanto, in base a tale disposizione, sembrerebbe consentito ai turisti americani, in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), di poter accedere ai luoghi al chiuso come il centro benessere ed il ristorante, che si trovano nella struttura alberghiera.

Resta inteso che la necessità del green pass è certa per il centro benessere ma per il ristorante interno all'albergo resta un aspetto sul quale non è ancora intervenuto un chiarimento ufficiale.

Ad integrazione, si precisa che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 allegata stabilisce che, ai fini dell'accesso ai servizi e alle attività per le quali è prescritto a partire dal 6 agosto il possesso del green pass, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d'America sono riconosciute come equivalenti a quelle dello Stato italiano.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #31:

I titolari e/o dipendenti di pubblici esercizi sprovvisti di green pass possono servire solo al banco e all’esterno? Non possono proprio servire?

Questo quesito è decaduto a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021. La finalità è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.

Il nuovo art. 9-bis del D.L. 52/2021, introdotto dall’art. 3 del D.L. 105/2021 dello scorso 23 luglio, prevede il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per "l’accesso" ai servizi e alle attività ivi indicati.

Dipendenti e titolari non sono espressamente ricompresi tra i soggetti tenuti a possedere le suddette certificazioni, ma anzi, sono destinatari dell’obbligo di verifica del rispetto di tale prescrizione da parte della clientela come riportato nel comma 4 dell’articolo (i dipendenti sulla base di eventuale delega da parte dei titolari, secondo quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021).

Sembra, dunque, di poter ritenere che gli stessi siano, al momento, esentati dall’obbligo di possedere a propria volta una certificazione verde COVID-19. In tal senso anche le anticipazioni di stampa secondo le quali il Governo starebbe appunto valutando l’ipotesi di estendere l’obbligo anche ad essi, a partire, tuttavia, da una data successiva a quella del 6 agosto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #30:

È necessario il green pass per accedere ad un centro benessere presente all’interno di un centro estetico?

. Se il centro benessere si trova in una struttura al chiuso, dal 6 agosto, l’accesso sarà consentito limitatamente alla sola clientela munita della certificazione verde. All'art. 3 del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, attraverso un'integrazione al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 con l’art. 9-bis, viene indicato un elenco di attività in cui, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito, in zona bianca, l'accesso solo esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

Tra queste attività, alla lett. d), sono indicate le “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive (…) limitatamente alle attività al chiuso”.

La norma precisa inoltre che, tale disposizione, si applica anche nelle zone gialle, arancioni e rosse laddove le attività indicate all'art. 9-bis sono consentite e alle condizioni previste per le singole zone.

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, introduce (art. 8 comma 1) l'estensione di green pass "rafforzato" per l'accesso a "piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce".
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #29:

Per cosa è richiesto il green pass? E il super green pass?

Questo quesito è stato revisionato a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 il green pass ordinario (o "base") sarà limitato alle seguenti attività:

  • mense e catering;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto;

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti (per i quali non è quindi necessaria alcuna certificazione);
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • obbligo di possesso ed esibizione del green pass base a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, (decreto Riaperture). Sono inclusi, a decorrere dal 25 marzo (entrata in vigore del provvedimento) i lavoratori over 50 (articolo 8, comma 6).

Il green pass "rafforzato" (cosiddetto super green pass), istituito con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, è stato esteso, con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 alle seguenti attività, servizi e categorie:

  • luoghi di lavoro sia pubblici che privati per gli over cinquanta soggetti ad obbligo vaccinale;
  • alberghi e altre strutture recettive;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all'aperto;
  • ristorazione al tavolo e consumo al banco al chiuso;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
  • centri culturali, centri sociali ricreativi per le attività all'aperto;
  • spettacoli;
  • eventi sportivi (ad esempio palazzetti dello sport e stadi);
  • feste;
  • discoteche;
  • cerimonie pubbliche;
  • consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
  • centri termali, salvo che per gli accessi per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • sale gioco e scommesse, bingo e casinò;
  • mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale;
  • strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
— Fonte decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1
faq #28:

A quali soggetti non è richiesto il green pass?

Le disposizioni introdotte nel nuovo articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

— Fonte Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105
faq #27:

Nelle cerimonie, i bambini al di sotto dei 6 anni, hanno l’obbligo del green pass?

No. No, i bambini al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’obbligo del possesso della certificazione verde Covid per la partecipazione ai banchetti nelle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti. La disposizione in esame apporta modifiche all’art. 8-bis del d. l. n. 52/2021 (decreto Riaperture) al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del Covid e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio.

— Fonte Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
faq #26:

I dipendenti di bar e ristoranti (cuoco, cameriere, ecc.) sono obbligati a vaccinarsi?

No. Allo stato attuale non vi è obbligo di vaccinazione per tali soggetti con età inferiore ai cinquant'anni. Occorrerà attendere comunque le prossime indicazioni del Governo per conoscere se e quali categorie di dipendenti potrebbero essere sottoposte a tale obbligo.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022 prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (art. 4-quater, DL n. 44/2021) dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

Ricordiamo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 26 novembre 2021 (attraverso la modifica degli articoli 4 e 4-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e l’inserimento del nuovo articolo 3-ter) introducono alcune nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale.
Dal 15 dicembre l'obbligo vaccinale è scattato per le seguenti categorie:
  • personale sanitario (terza dose);
  • lavoratori che accedono alle RSA (terza dose);
  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari;
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
faq #25:

Quali sono i contatti e il numero verde per avere informazioni?

Per avere ulteriori informazioni su come richiedere, ottenere, scaricare, utilizzare ma anche verificare e validare le certificazioni verdi Covid-19 digitali, l'utente ha a disposizione una serie di contatti a cui rivolgersi. Nello specifico potrà usufruire di:

  • numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della Salute, che fornisce, tra l’altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi Covid-19 e sulla loro acquisizione grazie al Fascicolo sanitario elettronico e al Sistema Tessera sanitaria (TS) per il tramite dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del sistema TS;
  • call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l’acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 tramite il portale della Piattaforma nazionale-DGC e l’App Immuni. Il numero è attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
  • assistenza di primo livello offerta da Pago PA spa per le segnalazioni pervenute tramite l'App IO per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 con App IO.

Numeri verdi regionali

Sul sito del Ministero della Salute è presente una pagina suddivisa per regioni, con numeri verdi dedicati agli utenti che richiedono informazioni sulle modalità di rientro dall'estero, gli ingressi in Italia e, più in generale, per gli spostamenti, oltre che sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio in Italia.

Consulta la pagina Covid-19 - Numeri verdi regionali

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio n. 143 del 17 giugno 2021
faq #24:

A chi spetta il controllo del green pass?

La verifica e, dunque, la validità del green pass spetta ai seguenti rappresentanti:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009);
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio n. 143 del 17 giugno 2021
faq #23:

Come avviene il controllo della certificazione verde digitale?

Il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 viene effettuato tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’App VerificaC19 (Allegato B, par. 4) già scaricabile. L'App preserva la privacy dell'utente, poiché consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Nel momento in cui viene eseguito il controllo, su richiesta dei verificatori incaricati, l'intestatario della certificazione verde dimostra la propria identità esibendo un proprio documento di identità valido. Ad ogni modo, l'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio n. 143 del 17 giugno 2021
faq #22:

Come funziona l’app VerificaC19

La verifica dell’autenticità del green pass avviene tramite l’app VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L’app non necessita di una connessione ad internet poiché funziona anche offline e non memorizza informazioni personali sul dispositivo del soggetto verificatore. L’app VerificaC19, anche se conforme alla versione europea, mostra all’operatore meno dati per minimizzare le informazioni trattate.

Il soggetto esibisce il QR Code della propria certificazione (formato cartaceo o digitale) al verificatore che, tramite l’app legge il codice e ne ricava le relative informazioni per procedere al controllo. Una volta che l’app VerificaC19 mostra graficamente nome, cognome, data di nascita dell’intestatario e conseguente validità del green pass, il verificatore può procedere alla richiesta di un documento di identità valido per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici.

 

— Fonte piattaforma nazionale EU Digital COVID Certificate
faq #21:

Quali sono le App per ricevere il green pass?

Le App su cui ricevere e mostrare il green pass, qualora fosse richiesto, sono due:

  • App IO;
  • App Immuni.

App IO

L'App IO, ovvero l'App dei Servizi Pubblici, permette all'utente che ne usufruisce di mostrare la certificazione direttamente dal dispositivo. Consente, inoltre, di salvarla nella galleria immagini del proprio smartphone, tramite il QR code del documento. In questo modo è accessibile anche se non si ha a disposizione una connessione ad Internet.

Scarica l’ultima versione dell’App IO:

App Store Play Store


App Immuni

È possibile visualizzare e mostrare il green pass tramite il QR code della certificazione anche utilizzando l'App Immuni. Sulla schermata iniziale dell'App è visibile l'apposita sezione "EU digital COVID certificate", da cui può essere acquisita la Certificazione verde Covid-19. Come per l'App IO, anche in questo caso c'è la possibilità di salvare il green pass sul proprio smartphone, per visualizzarlo in modalità offline.

— Fonte piattaforma nazionale EU Digital COVID Certificate

faq #20:

Quale tampone è necessario per il green pass?

Ai fini del rilascio del green pass sono validi solamente i tamponi molecolari e i tamponi antigienici rapidi. Il tampone molecolare (o PCR), evidenzia la presenza di materiale genetico (RNA) del virus, analizzando un campione prelevato con un tampone a livello naso-orofaringeo.

I test antigenici (rapidi), invece, rilevano la presenza del virus tramite le sue proteine (antigeni) e non tramite il suo acido nucleico (RNA) come avviene con il tampone molecolare. Le modalità di raccolta del campione avvengono con un tampone nasale, naso-oro-faringeo, salivare.

Non sono validi i test sierologici, sia tradizionali che rapidi, ovvero quei test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il SARS-CoV-2. Il motivo è che questa tipologia di test rileva se il soggetto sia venuto a contatto con il virus SARS-COV- 2 ma non confermano se sia in atto o meno un'infezione in atto.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio n. 143 del 17 giugno 2021
faq #19:

Quanto dura la certificazione verde digitale Covid-19?

I periodi di validità delle diverse certificazioni, in coerenza con quanto già stabilito dalla legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (Decreto "Riaperture"), sono indicati nell'Allegato B del DPCM n.143 del 17 giugno (consulta la versione in pdf).

  • completa vaccinazione: 6 mesi;
    - dopo 15 giorni la prima dose del vaccino: fino al completamento del ciclo di vaccinazione o della somministrazione della relativa dose di richiamo (come modificato dall'art. 3 del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172);
    - dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;
  • avvenuta guarigione: 6 mesi;
  • dose booster: 6 mesi;
  • certificazioni attestanti l’esito negativo ad un Covid Test: 48 ore per il test antigienico rapido e 72 ore per test molecolare.
— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio n. 143 del 17 giugno 2021, Decreto-legge 26 novembre 2021 e Decreto-legge 24 dicembre 2021
faq #18:

Quali dati deve riportare il green pass?

Oltre alle informazioni generali e comuni, ogni certificazione verde COVID-19 riporta dati diversi a seconda dello stato comprovante dalla certificazione. Nello specifico:

  • stato di avvenuta vaccinazione contiene: informazioni sulla tipologia di vaccino somministrato, il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste, data dell’ultima somministrazione effettuata e lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
  • stato di avvenuta guarigione riporta: la data e il Paese in cui è stato effettuato il primo test molecolare positivo e la data di inizio e fine validità della certificazione;
  • test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta: tra le altre informazioni anche l’esito del test, la struttura e lo Stato in cui è stato eseguito.
— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio n. 143 del 17 giugno 2021
faq #17:

Quali sono le certificazioni utili al green pass?

Esistono tre tipi di certificazioni che consentono il rilascio del green pass dalla piattaforma nazionale "Digital Green Certificate":

  • la certificazione di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  • la certificazione di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2;
  • il referto di un test molecolare o di un test antigienico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
  • avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione (Decreto legge 23 luglio 2021, n.105).
— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio n. 143 del 17 giugno 2021
faq #16:

Chi rilascia il green pass?

Una volta che le Regioni e le Province Autonome trasmettono i dati inerenti a vaccinazioni, referti negativi di tamponi molecolari o test antigienici rapidi e stato di guarigione dal SARS-CoV-2, è il Ministero della Salute a generare in automatico la Certificazione verde Covid-19.

faq #15:

Come ottenere e scaricare il green pass?

Esistono diverse modalità per ottenere in autonomia e con facilità il proprio green pass. Il Ministero della Salute consente il rilascio del documento sia in formato cartaceo che digitale attraverso vari canali:

  • piattaforma nazionale Digital Green Certificate (utilizzando lo SPID o CIE, tessera sanitaria o documento d'identità);
  • Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso diretto) generato dalla propria regione di assistenza;
  • App Immuni;
  • App IO;
  • Sistema Tessera Sanitaria (per il tramite di un medico generale, pediatra di libera scelta, farmacista o altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema TS).
— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio n. 143 del 17 giugno 2021
faq #14:

Quali sono i vaccini validi per la certificazione verde Covid-19?

Solo le persone che hanno effettuato i vaccini approvati dall’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) possono ottenere il green pass. I vaccini in questione sono: Moderna (Spikevax), Comirnaty di Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson (Janssen), Nuvaxovid (Novavax) e il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca.

faq #13:

Come funziona se le dosi somministrate sono di vaccini diversi?

Nel caso in cui l’iter vaccinale di una persona sia composto da due dosi di vaccini diversi, ad esempio AstraZeneca la prima dose e Pfizer la seconda, il green pass ha ugualmente validità e, dunque, può essere ottenuto dall’interessato. Unica condizione è che entrambi le dosi siano di vaccini approvati da Ema e Aifa.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #12:

Quando viene revocato il green pass?

Oltre alle diverse scadenze indicate nell'Allegato B del DPCM 17 giugno 2021 (consulta la versione in pdf), il green pass sarà revocato in caso di positività al SARS-CoV-2. Trasmettere l’informazione alla piattaforma del Ministero della Salute è competenza del medico generico, del Servizio Sanitario Regionale, di un pediatra di libera scelta o di altri servizi territoriali per l’assistenza sanitaria (come Usmaf o Sasn). La piattaforma genererà una revoca delle certificazioni verdi ancora in corso di validità che sarà comunicata sia al Gateway europeo che al diretto interessato.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #11:

Quali sono le linee guida da seguire nel caso di eventi privati, come feste di compleanno per bambini?

A seguito del passaggio dell'intero territorio nazionale in zona bianca, tra le attività che sono state riaperte vi sono “le feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso” con l'obbligo per i partecipanti di essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

Relativamente alle feste di compleanno private, non esiste una disposizione normativa diretta a disciplinarle direttamente se non quanto previsto dal protocollo predisposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 28 maggio 2021 (recepite dalle ordinanze del Ministro della salute relative alle zone bianche), dove nella scheda Ristorazione e Cerimonie, è stabilito che il suddetto protocollo si possa applicare ai banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi.

La festa di compleanno privata non può essere equiparata ad un evento successivo ad una cerimonia, tuttavia, sulla base di un'interpretazione estensiva del protocollo, può rientrare tra i cosiddetti eventi analoghi, con la conseguente applicazione delle misure ivi previste.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #10:

Quali sono le linee guida per i minori?

Per quanto riguarda la certificazione verde per i minori, alcuni chiarimenti sono giunti, in maniera un po' frammentata, con la circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021 che, pur riferendosi in particolare alle certificazioni verdi per l'ingresso in Italia e non trattando specificamente il profilo delle feste e dell'obbligo della certificazione verde, consente di ricostruire il quadro della situazione a seconda dell'età del minore.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #09:

Per i bambini dai 12 anni in su

Dai 12 anni in su, essendo stato approvato il vaccino anche per questa fascia pediatrica, il soggetto che partecipa a feste di compleanno o cerimonie ha a disposizione tutte e tre le opzioni per la certificazione verde (avvenuta vaccinazione, guarigione, test antigenico o molecolare). Si evidenzia inoltre che l'art. 11, comma 4, del DPCM del 17 giugno consente a chi esercita la responsabilità genitoriale il controllo della certificazione verde per i minori.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #08:

Come funziona per i bambini: dai 6 anni in su

Dai 6 anni in poi diventa necessario, per l'ingresso in Italia, un tampone antigenico o molecolare per i soggetti che non siano in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione. La medesima regola appare, quindi, applicabile anche alla partecipazione di soggetti dai 6 anni in su a feste o cerimonie.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #07:

Per i bambini al di sotto dei 6 anni

Per quanto riguarda, infine, le regole per i bambini al di sotto dei 6 anni, si evidenzia che l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del ministro della salute del 18 giugno, pubblicata sulla GU del 19 giugno, n. 145, li esenta dall'effettuazione del test antigenico o molecolare ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale. E, quindi, si ritiene, estensivamente, che l'esenzione possa essere ritenuta valida anche per la partecipazione di tali soggetti a feste o cerimonie. Per questi soggetti pertanto, l'unica certificazione verde possibile sarebbe quella relativa al caso dell'avvenuta guarigione.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #06:

Per i bambini di età inferiore a 2 anni

L'art. 51, comma 8, del DPCM del 2 marzo aveva esentato, ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i soggetti di età inferiore a 2 anni dall'effettuazione del test antigenico o molecolare disposizione che appare oggi superata dall'ordinanza del 18 giugno pubblicata sulla GU del 19 giugno, n. 145.


— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Per volare in Italia è obbligatorio?

Questo quesito è stato superato a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021.

Per viaggiare in aereo con voli interni italiani, non esiste un obbligo di legge generale di possesso di certificazione verde per i passeggeri.

Il D.L. 52/2021 "Riaperture" ha consentito, in Italia, la possibilità di spostamenti in entrata e uscita dei territori delle sole zone Arancioni e Rosse, anche per motivi diversi da lavoro, salute e necessità, subordinatamente al possesso di una delle certificazioni verdi, disciplinate dal medesimo Decreto. La Certificazione può, dunque, essere richiesta dal "vettore" al momento dell'imbarco.

Gli spostamenti tra i territori delle zone bianche e gialle (attualmente tutte le Regioni italiane) sono, invece, liberi e non richiedono una specifica certificazione verde.

— Fonte Confcommercio, Settore Infrastrutture, Trasporti e Logistica
faq #04:

Che differenza c’è tra green pass e certificazione verde?

La certificazione verde Covid-19, attiva dal 1° giugno 2021, è un documento valido solo in Italia per spostamenti tra regioni rosse e arancioni, accesso nelle RSA e partecipazione a feste conseguenti eventi civili e religiosi.

Il green pass, invece, integra dal 1° luglio, la certificazione verde italiana poiché, oltre ai fini per i quali possono essere utilizzate le certificazioni verdi Covid-19 (comma 10-bis art.9 del decreto 22 aprile 2021, n. 52), l'impiego è esteso anche alla partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, nonché all’accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, armonizzando in tal modo le nuove previsioni introdotte dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 a quanto già stabilito dall’articolo 1-bis del D.L. 44/2021 (Decreto Sostegni).

Si aggiunge, poi, che il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, disciplinato dall’art. 9 del Decreto Riaperture, così come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 105/2021 attesta che lo stato di avvenuta vaccinazione può essere rilasciato non solo contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale) ma anche dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;

Inoltre il green pass europeo è un documento valido anche all’estero, in tutti i Paesi dell’Unione Europea nell’area Schengen (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda).

Infine, se la certificazione verde è rilasciata e valida in Italia dopo 15 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, per il green pass è diverso. La sua validità dopo la prima dose resta, al momento, a discrezione dei Paesi Europei.

Leggi, nella pagina dedicata al super green pass, le integrazioni apportate con il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172.

faq #03:

Che cos’è il green pass? A cosa serve?

Il green pass, o EU digital COVID certificate, è un certificato che, integrando le disposizioni della certificazione verde, consente anche di circolare nei paesi appartenenti all’Unione europea e nell’area Schengen (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda), durante il periodo pandemia, senza l’obbligo di test e quarantene. In Italia è il Ministero della Salute ad emettere la certificazione, sia in formato cartaceo (stampabile) che digitale: un QR code permette l’identificazione e la validità della certificazione.

Leggi, nella pagina dedicata al super green pass, le integrazioni apportate con il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172.

faq #02:

A cosa serve la certificazione verde?

La certificazione verde, valida solo in Italia prima dell'entrata in vigore dell'EU digital COVID Certificate (1° luglio 2021), inizialmente serviva per i seguenti casi:

  • spostamenti tra regioni di colori diversi (rosse e arancioni);
  • partecipazione a feste conseguenti cerimonie civili o religiose e ad eventi pubblici, come matrimoni, battesimi, competizioni sportive, ecc.;
  • accesso nelle RSA, ovvero le strutture sanitarie assistenziali.

Leggi, nella pagina dedicata al super green pass, le integrazioni apportate con il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172.

faq #01:

Che cos’è la certificazione verde?

È un certificato italiano che può essere rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale o dalla struttura sanitaria di competenza, in grado di certificare una delle seguenti condizioni:

  • stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  • stato di avvenuta guarigione da SARS-CoV-2;
  • referto negativo di un tampone molecolare o di un test antigenico rapido, effettuati il primo entro 72 ore prima, il secondo entro 48 ore prima.

La certificazione verde Covid-19 dal 1° luglio è valida anche come Certificazione verde digitale COVID-19 o EU digital COVID Certificate.

Scopri di più sulla certificazione verde Covid-19 nella pagina dedicata.

 

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