Informazioni sull'obbligo di esporre i cartelli nei negozi
Informazioni sull'obbligo di esporre i cartelli nei negozi
Indicazioni utili per gli esercenti del commercio sull'obbligo di affissione dei cartelli nei negozi per contenere l'emergenza Coronavirus.
L'inizio della pandemia ha suscitato numerosi interrogativi tra gli esercenti delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in particolare riguardo alla gestione dell'informazione nei confronti della propria clientela. Tra le domande più frequenti, ad esempio, menzioniamo le richieste di chiarimenti sull'obbligo di esporre i cartelli informativi nei negozi.
L’impiego di cartelli con cui veicolare le informazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente, può risultare spesso vantaggioso per gli operatori ma, nella maggior parte dei casi, non è obbligatorio.
Si estende, invece, ai locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali, l'obbligo di esporre, all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Le attività commerciali al dettaglio devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che si evitino assembramenti di persone, prevedendo regole di accesso. Si fa naturalmente "eccezione per le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale".
Poiché la responsabilità ricade sull'esercente, può essere utile esporre dei cartelli che invitino la clientela ad attenersi alle prescrizioni.
Si tratta di strumenti facoltativi la cui adozione, tuttavia, può servire a tutelare l’esercente dal rischio di eventuali contestazioni, dal momento che costituisce una testimonianza tangibile della sua volontà di far rispettare le regole.
Affissione dei cartelli nei negozi di commercio al dettaglio
Il 2 dicembre 2021 il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con cui aggiornava le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. L'aggiornamento fa decadere la prescrizione che prevedeva di "definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso d'entrata, presenza e uscita".
Tuttavia, rispetto alle linee guida del mese di maggio 2021, la scheda relativa al commercio al dettaglio reca ora l'informazione di indicare la capienza massima degli spazi, in aggiunta alla già presente indicazione di "predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione". L'integrazione è stata apportata anche in molte altre schede, quali:
- ristorazione e cerimonie;
- piscine termali e centri benessere;
- musei, archivi, biblioteche, luoghi delle cultura e mostre;
- giostrine e aree per bambini;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sagre e fiere locali;
- sale da ballo e discoteche.
A proposito dell'obbligo di "predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione", si evidenzia che, oltre alle misure contenute nelle schede relative alle singole attività, l’allegato 19 al DPCM 2 marzo 2021 contiene un elenco di Misure igienico-sanitarie raccomandat
Anche in questo caso, però, le norme non prescrivono necessariamente l’impiego di cartelli: le informazioni potrebbero, teoricamente, essere fornite anche con altre modalità (ad esempio un supporto video), sebbene l’uso dei cartelli sia particolarmente indicato, se non altro per ragioni di praticità.
La scheda sul commercio al dettaglio, poi, stabilisce l’obbligo di "prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti".
Sarà quindi possibile impiegare dei cartelli per indicare le modalità di accesso al negozio. L’esercente è comunque sempre libero di utilizzare strumenti differenti, purché sia in ogni caso in grado di dimostrare, in sede di controllo, di aver ottemperato all'obbligo.
Tali regole riguardano le attività di commercio al dettaglio, è però importante sottolineare che le linee guida prevedono obblighi differenziati a seconda dell’attività. Nel caso dei rifugi alpini dotati di tavole o panche esterne alla struttura, ad esempio, è prescritta l’affissione di cartelli informativi.
Rimane, quindi, sempre necessario verificare quali siano le regole adottate a livello regionale e quali quelle riferite alla singola attività d’interesse, nella consapevolezza che, in molti casi, la scelta circa l’impiego di cartelli è rimessa agli operatori.
È infine opportuno evidenziare che l’impiego di cartelli può risultare obbligatorio o comunque opportuno al fine di ottemperare a quanto previsto dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di cui all'allegato 12 del DPCM.
Scarica il cartello da affiggere nella tua impresa
Obbligo dei cartelli nei locali pubblici e aperti al pubblico
Nel caso dei locali pubblici e aperti al pubblico, a differenza di altre attività commerciali, il DPCM 2 marzo 2021 prevede già l'obbligo di esporre cartelli idonei nei locali pubblici e aperti al pubblico, come riporta l'art. 11, comma 2 del DPCM sopra citato, la cui applicabilità è stata prorogata fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza (art. 18 DL 221/2021).
Tale articolo, infatti, prevede:
"È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti".
È necessario esporre il cartello di obbligo green pass?
- informare la clientela prima dell'ingresso nel negozio;
- dimostrare in sede di controllo che l'esercente ha adempiuto all'obbligo informativo (altra cosa sarà, eventualmente, dimostrare di aver eseguito i prescritti controlli a campione).
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Alice Coccia