Accordo Eni e Federazioni dei Gestori degli impianti di distribuzione carburanti Confcommercio e Confesercenti

Accordo Eni e Federazioni dei Gestori degli impianti di distribuzione carburanti Confcommercio e Confesercenti

Nota sintetica sui contenuti dell'accordo

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30 luglio 2009

L’accordo siglato tra ENI R&M e le organizzazioni di categoria dei Gestori – FIGISC Confcommercio e FAIB Confesercenti – sostituisce il precedente accordo il cui termine era spirato il 31 dicembre 2006. Il nuovo accordo ha valore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

Tra i punti salienti dell’accordo si segnalano elementi di natura economica ed elementi di natura contrattuale.

ELEMENTI ECONOMICI

  • vengono liquidati degli importi una tantum, per scaglioni di impianti sulla base dei litri venduti nel 2008, a titolo di compensazione del periodo di contrattazione vacante dopo la scadenza naturale del contratto, e cioè relativamente alle annualità 2007 e 2008
  • viene incrementato lievemente il margine lordo operativo del Gestore a far data dal 1° gennaio 2009, con la previsione di successivi aggiornamenti a far data dal 1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2011

ELEMENTI CONTRATTUALI

  • ENI conferma la centralità del Gestore nel sistema distributivo della rete di marchio, procedendo ad un rinnovo generalizzato – indipendentemente dalla scadenza naturale di quelli in corso – dei contratti di affidamento gratuito degli impianti agli attuali Gestori per sei anni + sei alla scadenza
  • ENI si impegna a non ricorrere allo strumento del contratto di associazione in partecipazione per la gestione degli impianti (uno strumento che spossesserebbe il Gestore delle sue attuali funzioni imprenditoriali), “congelando” l’attuale situazione di queste tipologie di impianti (che oggi consiste in circa 200 unità su 4.400 complessive della rete di marchio)
  • le Associazioni di categoria firmatarie dell’accordo accedono alla richiesta di ENI di introdurre nel contratto di affidamento gratuito degli impianti una clausola di recesso anticipato con indennizzo, che prevede la facoltà di interrompere il rapporto con il Gestore (dietro corresponsione di un indennizzo) nel caso la gestione dopo due anni consecutivi, ed a prescindere da fatti e comportamenti addebitabili direttamente al Gestore, si discosti significativamente dal conseguimento di obiettivi qualitativi e quantitativi concordati tra le due parti in un un piano base annuale
  • le modalità di costruzione degli obiettivi qualitativi e quantitativi, le procedure di consultazione e contestazione, le circostanze che possono alterare significativamente il conseguimento degli obiettivi e dovute alle modificazioni del mercato, sono regolate puntigliosamente nel testo dell’accordo tra le parti, con meccanismi trasparenti ed oggettivi che ne consentono una gestione condivisibile tra azienda, Gestore ed Associazioni di categoria, attraverso un percorso di verifiche quadrimestrali ed annuali
  • i contenuti contrattuali innovativi saranno oggetto di una fase di sperimentazione nel corso della durata dell’accordo e la loro ridiscussione, revisione ed aggiornamento saranno portati ad un tavolo di confronto che include il Ministero per lo sviluppo economico
  • proprio per la natura sperimentale di questi contenuti è stato concordato nel testo che i recessi che eventualmente dovesse produrre la clausola (ferma restando che la ratio non è quella di perdere i Gestori)  siano contenuti per un biennio (2012 – 2013) in un tetto massimo non superiore al 5 % delle gestioni.

I termini dell’accordo prevedono, inoltre, la realizzazione di intese specifiche per la realizzazione di coperture assicurative per la sanità e la sicurezza a carico dell’azienda, il riconoscimento del diritto di prelazione al Gestore per l’eventuale cessione degli impianti in affidamento ed un nuovo piano strategico per le attività non oil degli impianti.

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