Contratto Collettivo Nazionale dei panificatori

Contratto Collettivo Nazionale dei panificatori

Focus sul contratto per il personale dipendente da aziende di panificazione e per attività collaterali e complementari, rinnovato fino al 31 dicembre 2026. Le tabelle retributive aggiornate al 2024.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende di panificazione (qui il testo pdf integrale) regola i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori del settore. Stabilisce le condizioni normative e retributive minime a cui devono attenersi le parti, garantendo equità e tutela ai lavoratori.

Il 18 luglio 2024 Assipan, l'Associazione italiana panificatori e affini, con l'assistenza di Confcommercio, ha sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL con Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil. Il nuovo Contratto sarà valido fino al 31 dicembre 2026 e prevede un aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i Panifici ad indirizzo Artigianale e di 280 euro lordi mensili sul livello 3B per i panifici industriali, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base comprensivi degli adeguamenti già sottoscritti con apposito accordo del 13 gennaio 2024 (testo rinnovo CCNL). Tra le novità anche un contributo "una tantum" a completamento del periodo di carenza contrattuale, di 100 euro, suddiviso in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e ottobre 2024. Al fine di garantire l’unicità del contratto sottoscritto il 18 luglio 2024 è stata prevista una clausola di garanzia che subordina l’eventuale adesione di altre OO.SS o Associazioni datoriali ad un preventivo confronto tra le Parti.

Il 13 gennaio 2024 era già stato sottoscritto un verbale di accordo nell’ambito del percorso di rinnovo del CCNL della panificazione (codice E023). Le Parti avevano definito un aumento sul futuro rinnovo contrattuale pari a 35 euro lordi mensili sul livello A2 per i panifici artigianali, e 56 euro lordi mensili sul livello 3B per i panifici industriali, riparametrati sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base, a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Nel corso dell'incontro di gennaio le parti avevano anche concordato l'idea di creare un tavolo unico di settore con le altre associazioni datoriali, per soddisfare le esigenze di imprenditori e lavoratori del settore, attraverso il coinvolgimento di tutti i rappresentati. Il nuovo contratto è indicato con codice CNEL E023, codice unico valevole anche per l’UNIEMENS.

Tabelle retributive

Di seguito le tabelle con le retribuzioni previste, le scadenze e gli aumenti previsti dal rinnovo del Contratto:

Panifici artigiani

Livello

1° feb. 2024 (AFAC)

1° lug. 2024

1° nov. 2025

1° sett. 2026

Aumento a regime totale

A1S

45,34

32,38

80,31

79,01

237,04

A1

39,93

28,52

70,74

69,60

208,79

A2

35,00

25,00

62,00

61,00

183,00

A3

30,07

21,48

53,26

52,40

157,21

A4

26,54

18,96

47,02

46,26

138,79

B1

44,16

31,54

78,23

76,97

230,90

B2

29,60

21,14

52,43

51,58

154,75

B3S

27,72

19,80

49,10

48,31

144,93

B3

26,31

18,79

46,60

45,85

137,56

B4

23,49

16,78

41,61

40,94

122,82


Panifici industriali

Livello

1° feb. 2024 (AFAC)

1° lug. 2024

1° nov. 2025

1° sett. 2026

Aumento a regime totale

71,34

95,54

95,54

94,27

356,29

65,63

87,90

87,90

86,73

328,16

3°A

60,28

80,73

80,73

79,66

301,40

3°B

56,00

75,00

75,00

74,00

280,00

47,44

63,54

63,54

62,69

237,21

42,45

56,85

56,85

56,09

212,24

35,67

47,77

47,77

47,13

178,34

Per quanto riguarda l’una tantum dei panifici ad indirizzo artigianale, a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 gennaio 2023 e il 1° febbraio 2024 data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento (AFAC), è stata prevista l’erogazione di una somma pari a 100 euro erogate in due soluzioni:

  • la prima pari a 50 euro con la retribuzione del mese di agosto 2024;
  • la seconda pari a 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024.

Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31 gennaio 2023 – 1° febbraio 2024 nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

Per i panifici ad indirizzo industriale l’una tantum prevista è pari a 160 euro erogate in due soluzioni:

  • la prima pari a 80 euro con la retribuzione del mese di agosto 2024;
  • la seconda pari a 80 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024.

Preavviso e dimissioni

Il licenziamento per cause disciplinari avviene anche senza preavviso. In altri casi, il licenziamento o le dimissioni del lavoratore che ha superato il periodo di periodo, devono:

  • essere comunicate per iscritto con una lettera raccomandata a mano;
  • con un preavviso di 30 giorni per il personale impiegatizio e di 15 giorni per il restante personale. 

In caso di mancato preavviso, la parte inosservante dovrà versare un'indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione corrispondente.

Legge di riferimento: 604/66, 300/70, così come modificate dalla legge 108/90. 

Livelli

Nelle imprese ad indirizzo artigianale il lavoratore potrà essere assegnato saltuariamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché adeguatamente formato e a condizione che ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale. Al contrario nelle imprese ad indirizzo industriale il datore di lavoro non può adibire ad operazioni inerenti alle produzioni il personale incaricato delle distribuzione.

Vediamo adesso nel dettaglio i vari livelli di classificazione del personale per i panifici.

Panifici artigiani

La classificazione per i panifici artigiani si dividono in due Gruppi (A e B) che a loro volta si distinguono in ulteriori livelli.

Gruppo A: personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività produttive e/o manufatturiere
Gli operai di questo gruppo saranno adibiti alle mansioni per cui sono stati assunti e hanno l'obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento delle produzioni. Questi lavoratori si distinguono in:

  • A1 Super - Gestore di laboratorio;
  • A.1 - operaio specializzato;
  • A.2 - operaio qualificato di I categoria;
  • A.3 - operaio qualificato di II categoria;
  • A.4 - operaio generico e/o comune.

Gruppo B: personale addetto a funzioni di vendita, di servizio, somministrazione, distribuzione e amministrazione
Nell'ottica delle nuove tipologie di produzione, servizio e vendita delle imprese, il personale classificato B.1, nonché il cassiere e il contabile, non possono essere adibiti alla somministrazione e/o la completamento nella preparazione dei prodotti se non in via residuale.
Il personale di questo gruppo si divide in:

  • B.1 - gerente, gestore, direttore;
  • B.2 - commesso/a, cassiere, contabile, autista, magazziniere;
  • B.3 Super;
  • B.3 - aiuto commesso, confezionatore;
  • B.4 - personale di fatica, fattorino.

I primi due livelli (B.1 e B.2) sono da considerare a tutti gli effetti di categoria impiegatizia. Mentre gli altri (B.3, B Super e B.4) sono a tutti gli effetti personale operaio.

Panifici industriali

I lavoratori occupati nei panifici ad indirizzo produttivo industriale sono inquadrati in una classificazione di sei livelli.

Primo Livello - i lavoratori incaricati al servizio commerciale, amministrativo, tecnico e chimico che hanno discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare dell’azienda, o dai dirigenti della medesima.
Esempi: capo ufficio di uno dei rami di attività dell'azienda (contabilità, personale, vendite ecc...), capo centro elettro-contabile.

Secondo Livello - i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e di coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia con limitata discrezionalità di poteri.
Esempi: contabile che redige la prima nota o controlla il lavoro di altri, addetto all’ufficio personale e mano d’opera che studia e cura l’applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative e provvede allo svolgimento delle pratiche presso enti ed istituti; capo reparto con mansioni di concetto nella conduzione del reparto affidatogli; perito diplomato da istituti tecnici industriali ad indirizzo alimentare che svolga mansioni inerenti la propria qualificazione professionale (trascorso un anno dall’assunzione nel terzo livello).

Terzo Livello A - i lavoratori che guidano, controllano, coordinano squadre di altri lavoratori, partecipando direttamente all’esecuzione del lavoro.
Esempi: capo squadra, capo linea.

Terzo Livello B - Appartengono a questo livello:

  • i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo per l’esecuzione delle quali si richiede una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa.
    Esempi: aiuto contabile, fatturista, addetto pratiche personale, magazziniere responsabile;
  • i lavoratori addetti alla produzione con particolare specializzazione tecnico professionale. Esempi: impastatore, infornatore con responsabilità diretta e conduttore di forni;
  • i lavoratori con particolare competenza tecnica che eseguono interventi sugli impianti ed i macchinari. Esempi: meccanico, elettricista, addetto alla caldaia.

Quarto Livello - Appartengono a questo livello:

  • i lavoratori che svolgono attività amministrativa d’ufficio di semplice natura esecutiva, con particolari attitudini. Esempi: stenodattilografo;
  • i lavoratori che svolgono attività tecniche qualificate nei settori produzione, confezione, distribuzione, manutenzione, elaborazione dati. Esempi: aiutanti qualificati in panificazione, pasticceria, ecc. addetto macchinario interno, addetto preparazione lieviti, autista, aiuto meccanico, aiuto elettricista.

Quinto Livello - i lavoratori che nei reparti di produzione, confezione, distribuzione, manutenzione ed amministrazione svolgono attività semplici e di esclusivo ausilio a quelle descritte dai precedenti livelli. Esempi: aiutanti macchine automatiche di confezione, dattilografo, centralinista, mulettista, custode, portiere.

Sesto Livello - i lavoratori nei vari processi produttivi e/o distributivi che svolgono attività manuali per le quali non occorrono conoscenze professionali e che eseguono lavori di semplice manovalanza. Esempi: fattorini, personale di fatica, addetti a carico e scarico, manovali generici.

Per ulteriori informazioni sul CCNL panificatori visita la pagina dedicata di Assipan

Previdenza complementare

È stato confermato Alifond come fondo di previdenza complementare settoriale con l’impegno contestuale di monitorarne le adesioni al fine di prevedere, nel corso della prossima tornata contrattuale, l’introduzione di un ulteriore fondo. Rispetto a tale ultimo punto le Parti hanno garantito ai lavoratori già iscritti a Fon.te. il mantenimento delle loro posizioni individuali.

Nel caso di adesione da parte del lavoratore ad Alifond il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità per anno civile (1 gen.-31 dic.) l’1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore che avrà deciso liberamente di iscriversi, versando una quota in misura non inferiore all’1% come sopra calcolato. A decorrere dal 1° gennaio 2025 tale contributo viene innalzato al 1,5%.

Congedi, malattie e infortuni

È stato inserito il congedo per la malattia del figlio ed entrambi i genitori, i quali, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.  In questo caso, due giorni di congedo annui sono retribuiti.

Per quanto riguarda le malattie e gli infortuni, in ossequio alla normativa, anche di livello europeo, dettata a tutele del principio di parità di trattamento è stata prevista una disciplina differenziata del comporto di malattia valevole per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge n. 68/1999 e per i malati oncologici. È stata convenuta che i termini di conservazione del posto durante la malattia siano aumentati di 60 giorni per il lavoratore con disabilità certificata ai sensi della legge n. 68/1999.

Notizie e aggiornamenti

Per approfondire il tema dei contratti collettivi, sono disponibili vari articoli tra cui:

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