Dichiarazione Iva, online i modelli per il 2024
Dichiarazione Iva, online i modelli per il 2024
Per l'anno d'imposta 2023 andrà inviata tra il primo febbraio e il 30 aprile 2024, per via telematica. Dal 12 febbraio scorso è disponibile il modello precompilato Iva sul sito dell'AdE.
Partiamo dall’inizio: i titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Iva annuale relativa alle operazioni effettuate l’anno precedente. Per l'anno d'imposta 2023 andrà inviata tra il primo febbraio e il 30 aprile 2024, per via telematica, sul sito Fisconline/Entratel. Si tratta di un modello dichiarativo indispensabile per effettuare alcune opzioni, come ad esempio usufruire dei regimi semplificati ai fini della determinazione dell’Iva dovuta.
Se dalla dichiarazione risulta una posizione a debito il contribuente dovrà versare l’imposta dovuta (la data ultima fissata dalla normativa era il 16 marzo scorso).
In caso, invece, di posizione a credito è possibile richiedere le somme in due modi:
- in compensazione con importi a debito di imposte e contributi diversi;
- in compensazione dei versamenti periodici Iva dell’anno successivo, a patto che il credito sia esposto nella parte apposita della dichiarazione annuale;
- a rimborso (per saperne di più visita la sezione apposita dell’Agenzia “Come ottenere il rimborso dell’Iva”).
Chi deve presentare la dichiarazione Iva
La presentazione è obbligatoria per alcune tipologie di contribuenti:
- i titolari di partita Iva, anche nei casi in cui non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo d'imposta;
- i soggetti non residenti, ma in possesso della partita Iva, identificati direttamente o che abbiano nominato un rappresentante fiscale;
- le organizzazioni stabili di soggetti non residenti in quanto soggetti passivi ai fini Iva.
Chi è esonerato
Ci sono alcune categorie di contribuenti che sono esenti per legge dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale. Di seguito l’elenco completo:
- i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato solo operazioni e coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente ha:
- effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata;
- registrato operazioni intracomunitarie o rettifiche;
- effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (come ad esempio per l’acquisto di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
- gli esercenti con attività che si occupano dell’organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per applicare le disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, che sono esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (classe Ateco 02.30) e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (articolo 34-ter del Dpr n. 633/1972).
Scadenza
Per l'anno d'imposta 2023 la dichiarazione Iva andrà inviata tra il primo febbraio e il 30 aprile 2024. Andrà presentata esclusivamente per via telematica all'Agenzia e può essere trasmessa in quattro diverse modalità:
- dal dichiarante;
- con un intermediario;
- tramite altri soggetti incaricati (valido per le Amministrazioni dello Stato);
- attraverso società appartenenti al gruppo.
Entro 90 giorni dalla scadenza l'invio sarà considerato in regola, senza
Se la dichiarazione "omessa" viene presentata spontaneamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, verrà applicata la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, invece che dal 120 al 140%, con un minimo di 200 euro.
Alcune categorie di contribuenti (qui l’elenco completo dell’AdE) possono utilizzare il modello Iva Base, che andrà presentato sul sito dell’Agenzia con le stesse identiche modalità della dichiarazione Iva annuale. In caso di errori e/o omissioni, è possibile inviare un’ulteriore dichiarazione corretta utilizzando sempre gli stessi modelli.
Modello Iva base
Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, il cosiddetto "modello Iva base", con le stesse modalità e termini della dichiarazione Iva annuale.
Può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole previste dalla disciplina e non hanno quindi applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva come, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il modello Iva base non può inoltre essere utilizzato:
- dai soggetti non residenti che hanno istituito in territorio nazionale un'organizzazione stabile o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi;
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo;
- dall’ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2024, della particolare procedura di compensazione dell’IVA di gruppo comunicando all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione compilando l'apposito quadro VG nella dichiarazione Iva/2024;
- dai soggetti che hanno presentato nel 2023 dichiarazioni integrative;
- dai soggetti che avendo omesso di effettuare versamenti periodici Iva compilano il quadro VQ della dichiarazione Iva/2024.
Precompilata Iva
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che dal 12 febbraio 2024 è attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello Iva 2024 in parte già compilato dall’Agenzia delle Entrate, mentre dal 15 febbraio, sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l’eventuale imposta.
Per saperne di più leggi l'articolo dedicato: "Precompilata Iva 2024, dal 15 febbraio via libera all'invio".
Sanzioni
Come abbiamo detto le dichiarazioni Iva se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate in regola, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (da 250 a 2mila euro), a meno che il contribuente, insieme alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso. Nel caso in cui risulti un'imposta non versata il contribuente dovrà pagare la sanzione per l'omesso versamento che sarà pari al 30% dell'imposta non versata. Anche in questo caso è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
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