Dichiarazione IVA, online i modelli per il 2025

Dichiarazione IVA, online i modelli per il 2025

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile scaricare il documento per l'anno d'imposta 2024. Il modello andrà inviata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025, per via telematica.

I titolari di partita IVA, che svolgono attività d’impresa, arti o professioni, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione IVA annuale, relativa alle operazioni effettuate l’anno precedente. Per l'anno d'imposta 2024, il modello va inviato esclusivamente per via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 attraverso i servizi Fisconline/Entratel.

Questa dichiarazione è essenziale per esercitare alcune opzioni fiscali, come l’accesso ai regimi semplificati per la determinazione dell’IVA dovuta.

Chi deve presentare la dichiarazione IVA

La presentazione è obbligatoria per alcune tipologie di contribuenti:

  • i titolari di partita IVA, anche nei casi in cui non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo d'imposta;
  • i soggetti non residenti, ma in possesso della partita IVA, identificati direttamente o che abbiano nominato un rappresentante fiscale;
  • le organizzazioni stabili di soggetti non residenti in quanto soggetti passivi ai fini IVA.

Chi è esonerato

Ci sono alcune categorie di contribuenti che sono esenti per legge dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Di seguito l’elenco completo:

  • i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato solo operazioni e coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente ha:
    • effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata;
    • registrato operazioni intracomunitarie o rettifiche;
    • effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (come ad esempio per l’acquisto di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • gli esercenti con attività che si occupano dell’organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per applicare le disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, che sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVAnel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (classe Ateco 02.30) e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (articolo 34-ter del Dpr n. 633/1972).

Scadenze e modalità di presentazione

Per l'anno d'imposta 2024 la dichiarazione andrà inviata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 esclusivamente per via telematica all'Agenzia e può essere trasmessa in quattro diverse modalità:

  • dal dichiarante;
  • con un intermediario;
  • tramite altri soggetti incaricati (valido per le Amministrazioni dello Stato);
  • attraverso società appartenenti al gruppo.

Entro 90 giorni dalla scadenza l'invio sarà considerato in regola.

Se la dichiarazione "omessa" viene presentata spontaneamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, verrà applicata la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, invece che dal 120 al 140%, con un minimo di 200 euro. In caso di errori e/o omissioni, è possibile inviare un’ulteriore dichiarazione corretta.

Novità 2025: ATECO e dichiarazione IVA

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che, come comunicato dall’ISTAT, sarà operativa a partire dal 1° aprile 2025

I contribuenti, al momento della compilazione della dichiarazione a partire dal 1° aprile 2025, potranno scegliere tra due opzioni:

  • utilizzare i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022);
  • adottare i nuovi codici ATECO 2025.

In entrambi i casi, sarà necessario inserire il codice 1 nella casella "Situazioni particolari" del frontespizio del modello. Per agevolare questa modalità di compilazione, il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione IVA 2025 verranno aggiornati prima dell’1 aprile 2025.

Concordato Preventivo Biennale e agevolazioni IVA

I soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025 possono usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 50/2017 già dal primo anno di decorrenza del concordato, ossia dal 2024.

La normativa prevede due principali benefici legati all'IVA per chi raggiunge determinati livelli di affidabilità fiscale con gli Indicatori sintetici di affidabilità (ISA):

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 70.000 euro;
  • esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi fino a 70.000 euro annui.

Secondo il decreto legislativo n. 13/2024 (decreto CPB), questi vantaggi si applicano ai periodi d’imposta oggetto del concordato, compresi quelli relativi all’IVA. Di conseguenza, chi aderisce al Concordato nel 2024 può beneficiare dell’esonero dal visto di conformità già per il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno d’imposta 2024.

Come spiegato anche dall'Agenzia delle Entrate, la differenza di quanto accade con il meccanismo tradizionale degli ISA, in questo caso non si verifica il ritardo tra la presentazione della dichiarazione e il calcolo dei punteggi ISA, che solitamente comporta una posticipazione dell’applicazione dei benefici. Per questo motivo, le agevolazioni vengono riconosciute fin dal primo anno di adesione al CPB, con il limite massimo di 70.000 euro.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è online il software "Il tuo Isa 2025 CPB" per calcolare il proprio ISA e accedere alla proposta di Concordato per gli anni 2025 e 2026.

Modelli di dichiarazione: IVA Ordinaria e IVA Base

Alcune categorie di contribuenti (qui l’elenco completo dell’AdE) possono utilizzare il modello IVA Base, che andrà presentato sul sito dell’Agenzia con le stesse identiche modalità della dichiarazione base.

Può essere utilizzato dai soggetti IVA, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:

  • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole previste dalla disciplina e non hanno quindi applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva come, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
  • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.);
  • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
  • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Non può inoltre essere utilizzato:

  • dai soggetti non residenti che hanno istituito in territorio nazionale un'organizzazione stabile o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;
  • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
  • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi;
  • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale;
  • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • dall’ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2024, della particolare procedura di compensazione dell’IVA di gruppo comunicando all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione compilando l'apposito quadro VG nella dichiarazione;
  • dai soggetti che hanno presentato nel 2023 dichiarazioni integrative;
  • dai soggetti che avendo omesso di effettuare versamenti periodici IVA compilano il quadro VQ della dichiarazione.

Precompilata IVA: sperimentazione estesa al 2025

È stata estesa di un altro anno la sperimentazione per la Precompilata IVA: il servizio per fornire ai contribuenti residenti in Italia bozze precompilate di registri IVA e comunicazioni delle liquidazioni periodiche, basandosi sui dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici, sarà attivo anche per le operazioni effettuate nel 2025.

Sanzioni per dichiarazione omessa o errata

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate in regola, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (da 250 a 2mila euro), a meno che il contribuente, insieme alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso. Nel caso in cui risulti un'imposta non versata il contribuente dovrà pagare la sanzione per l'omesso versamento che sarà pari al 30% dell'imposta non versata. Anche in questo caso è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

News e aggiornamenti

Per tutte le altre scadenze abbiamo realizzato un calendario fiscale con tutte le date da tenere mente in materia di pagamenti fiscali, come ad esempio i termini per la rottamazione delle cartelle. Per quanto riguarda invece la dichiarazione dei redditi non perderti la pagina dedicata alle novità del 730.

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