Dichiarazione Iva, ancora 90 giorni per l'invio tardivo

Dichiarazione Iva, ancora 90 giorni per l'invio tardivo

Il 2 maggio è stata l'ultima chiamata per inviare la dichiarazione annuale Iva senza incorrere in sanzioni. Sarà comunque possibile inviarla entro i prossimi 90 giorni con una penale di 25 euro.

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2 maggio 2023

Il 2 maggio 2023 è l’ultimo giorno utile per inviare la dichiarazione Iva, attraverso gli appositi modelli e software di compilazione che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione. È possibile provvedere all’adempimento nei 90 giorni successivi al termine (quindi per quest’anno entro il 31 luglio 2023) con una sanzione minima di 25 euro. Dopo i 90 gionri la dichiarazione risulterà “omessa”, senza possibilità di regolarizzazione. I documenti vanno trasmessi esclusivamente sul sito Fisconline/Entratel.

Che cos’è

Partiamo dall’inizio: i titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Iva annuale relativa alle operazioni effettuate l’anno precedente. Per il 2023 andrà inviata tra il primo febbraio e il 2 maggio 2023. La documentazione va inviata in via telematica sul sito Fisconline/Entratel. Si tratta di un modello dichiarativo indispensabile per effettuare alcune opzioni, come ad esempio usufruire dei regimi semplificati ai fini della determinazione dell’Iva dovuta.

Se dalla dichiarazione risulta una posizione a debito il contribuente dovrà versare l’imposta dovuta (la data ultima fissata dalla normativa era il 16 marzo scorso).
In caso, invece, di posizione a credito è possibile richiedere le somme in due modi:

  • in compensazione con importi a debito di imposte e contributi diversi;
  • in compensazione dei versamenti periodici Iva dell’anno successivo, a patto che il credito sia esposto nella parte apposita della dichiarazione annuale;
  • a rimborso (per saperne di più visita la sezione apposita dell’Agenzia “Come ottenere il rimborso dell’Iva”).

Chi è obbligato a presentare la dichiarazione Iva

La presentazione è obbligatoria per alcune tipologie di contribuenti:

  • i titolari di partita Iva, anche nei casi in cui non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo d'imposta;
  • i soggetti non residenti, ma in possesso della partita Iva, identificati direttamente o che abbiano nominato un rappresentante fiscale;
  • le organizzazioni stabili di soggetti non residenti in quanto soggetti passivi ai fini Iva.

Chi non è obbligato

Ci sono alcune categorie di contribuenti che sono esenti per legge dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale. Di seguito l’elenco completo:

  • i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato solo operazioni e coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente ha:
    • effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata;
    • registrato operazioni intracomunitarie o rettifiche;
    • effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (come ad esempio per l’acquisto di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • gli esercenti con attività che si occupano dell’organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per applicare le disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, che sono esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (classe Ateco 02.30) e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (articolo 34-ter del Dpr n. 633/1972).

Come e quando va presentata

Per l’anno 2023 la dichiarazione annuale Iva va inviata tra il primo febbraio e il 2 maggio 2023 direttamente dal contribuente o dagli intermediari abilitati attraverso i servizi Fisconline/Entratel dell’Agenzia delle Entrate.

Alcune categorie di contribuenti (qui l’elenco completo dell’AdE) possono utilizzare il modello Iva Base, che andrà presentato sul sito dell’Agenzia con le stesse identiche modalità della dichiarazione Iva annuale.

In caso di errori e/o omissioni, è possibile inviare un’ulteriore dichiarazione corretta utilizzando sempre gli stessi modelli.

Per rimanere sempre aggiornato visita il nostro calendario fiscale 2023 e il nostro focus sulle scadenze del 730

Sanzioni

Come abbiamo detto in precedenza, il 2 maggio 2023 è l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione iva. È però possibile provvedere all’adempimento nei 90 giorni successivi al termine (per quest’anno entro il 31 luglio 2023) con una sanzione minima di 25 euro. Dopo i 90 giorni la dichiarazione risulterà “omessa”, senza possibilità di regolarizzazione.

Se la dichiarazione "omessa" viene presentata spontaneamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, verrà applicata la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, invece che dal 120 al 140%, con un minimo di 200 euro. 

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