La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno comprende una zona delimitata del territorio italiano nella quale le imprese possono beneficiare di speciali condizioni per quanto riguarda gli investimenti e le attività di sviluppo. La ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
L’articolo 16 del decreto-legge 124/2023 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nella ZES unica per il Mezzogiorno.
L’agevolazione si applica agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, per un importo compreso tra 200.000 euro e 100 milioni di euro per singolo progetto. Con la legge di Bilancio 2025, l’incentivo è stato esteso anche agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un fondo stanziato pari a 2,2 miliardi di euro.
Le imprese interessate devono inviare all’Agenzia delle Entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, una comunicazione con l’importo delle spese già sostenute nel 2025 e di quelle da sostenere entro il 15 novembre. Successivamente, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, è necessario attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati. Le modalità operative e i modelli sono stati definiti dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 gennaio 2025.
Come funziona il credito d'imposta
La misura è rivolta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, che decidono di acquistare beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Sono esclusi i soggetti che operano nei settori:
- dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga;
- creditizio, finanziario e assicurativo.
Non possono fare domanda per l'agevolazione neanche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento o infine in stato di difficoltà come definito dall'articolo 2, punto 18 del regolamento UE numero 651/2014 (consulta qui il testo in pdf).
Per individuare il settore di appartenenza farà fede il codice ATECO che dovrà essere indicato nella domanda di fruizione. Attenzione: dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO delle attività economiche che sostituirà l’attuale versione (Ateco 2007 – aggiornamento 2022).
Il credito d'imposta sarà utilizzabile solo in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'AdE. Va indicato il codice tributo "7034". La misura è cumulabile con altri aiuti "de minimis" e con altri aiuti dello Stato. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento. In caso contrario decadranno i benefici goduti. L'effettivo sostenimento delle imprese deve essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.
Infine, in caso di rinuncia totale al credito d’imposta, non è necessario inviare la comunicazione integrativa prevista dal decreto-legge n. 113/2024. La mancata presentazione di tale comunicazione comporta infatti la decadenza automatica dal beneficio.
Investimenti ammessi
Sono coperti dal credito d'imposta gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2025, relativi all'acquisto (anche attraverso contratti di locazione finanziaria) di:
- nuovi macchinari;
- impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti
- terreni
- l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti e utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, oltre ai materiali di consumo, infine anche le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali esistono rapporti di controllo o di collegamento. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Come fare domanda
La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta deve essere presentata, esclusivamente con modalità telematiche, dal beneficiario oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). La trasmissione deve avvenire utilizzando il software “ZESUNICA2025”, messo a disposizione gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Successivamente alla presentazione della comunicazione, il sistema rilascerà una ricevuta di presa in carico che attesta l’avvenuto invio. Se i controlli formali effettuati sui dati risultano negativi, la comunicazione sarà scartata.
Nello stesso periodo previsto per l’invio (dal 18 novembre al 2 dicembre 2025), le imprese hanno la possibilità di:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
- presentare la rinuncia totale al credito d’imposta, che comporta la decadenza dal beneficio.
Modelli di comunicazione
Con il provvedimento del 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato due distinti modelli per consentire la fruizione del credito d’imposta previsto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES Unica del Mezzogiorno, sia per le imprese ordinarie che per quelle operanti nei settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura.
Il primo è il modello di comunicazione iniziale, da trasmettere tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, attraverso il quale le imprese devono indicare le spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES unica.
Il secondo è il modello di comunicazione integrativa, con cui si attesta l’effettiva realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti comunicati in precedenza.
I termini in questo caso per l’invio sono:
- dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 per le imprese ordinarie;
- dal 20 novembre al 2 dicembre 2025 per le imprese dei settori agricoli, forestali, della pesca e dell’acquacoltura.
Sono considerate tempestive le comunicazioni inviate nei quattro giorni precedenti la scadenza e scartate dal sistema, purché vengano ritrasmesse entro cinque giorni solari dalla scadenza.
Durante lo stesso periodo è possibile anche:
- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedente. Vale sempre l’ultima comunicazione inviata con successo;
- annullare la comunicazione trasmessa, con la conseguente decadenza dal beneficio.
Le comunicazioni inviate dopo il termine del 2 dicembre 2025 sono scartate. Sono ammesse solo comunicazioni integrative rettificative del quadro C (soggette a controllo antimafia e risultate incomplete), se trasmesse entro 60 giorni dalla ricevuta.
Infine, la comunicazione integrativa viene scartata se:
- rientra nei casi già previsti dal paragrafo 3.6 (errori formali, tecnici, o mancanza di dati obbligatori);
- contiene dati incongruenti rispetto alla comunicazione iniziale.
Per l'anno scorso, i soggetti interessati dovevano presentare la comunicazione tra 12 giugno al 12 luglio 2024, comunicando anche all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2024, con investimento minimo di 200mila euro fino ad un massimo di 100 milioni.
Le ZES del Mezzogiorno
A seguito del decreto legge n. 124/2023 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la cosiddetta ZES Unica, a partire dal 1° gennaio 2024 comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, sostituendo le precedenti Zone frammentare in 8 diverse strutture amministrative.
Di seguito le Zone comprese dalla misura, divise per regione, che rimandano alla pagina dedicata dell'Agenzia per la Coesione territoriale:
- ZES Abruzzo
- ZES Calabria
- ZES Campania
- ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
- ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise
- ZES Sicilia Orientale
- ZES Sicilia Occidentale
- ZES Sardegna