Prorogata la seconda rata Irpef per partite IVA e autonomi

Prorogata la seconda rata Irpef per partite IVA e autonomi

Dal 30 novembre il termine ultimo è slittato al 16 gennaio 2024. Il rinvio sarà valido solo per il 2023 ed è destinato ad autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro.

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14 dicembre 2023

Esclusivamente per l'anno 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro cambia la data per il versamento del secondo acconto Irpef: dal 30 novembre il termine ultimo è slittato al 16 gennaio 2024. Sarà inoltre possibile versare l'importo dovuto in cinque mensilità. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E-pdf dello scorso 9 novembre. La misura è stata anche inserita nel Dl Anticipi, approvato il 14 dicembre scorso in Parlamento, che ha anche concesso una mini proroga per il pagamento della prima e seconda rata della rottamazione quater.

Per questi soggetti la seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi Inail, dovrà essere pagata:

  • entro il 16 gennaio 2024;
  • in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Soggetti destinatari

Come anticipato potranno avvalersi del rinvio, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente siano:

  • titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che beneficiano della proroga anche:

  • l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Soggetti esclusi

Vediamo invece chi sono i soggetti esclusi dalla proroga della seconda rata Irpef:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA (ad esempio, i soci non titolari di una propria partita IVA di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza);
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (per esempio le società di capitali e gli enti non commerciali);
  • i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Soglia di ricavi e compensi

Infine la circolare contiene alcune precisazioni per l'eventuale superamento della soglia di 170mila euro, uno dei presupposti per accedere al rinvio del termine. Al riguardo, viene chiarito che si deve far riferimento ai compensi (e ai ricavi di cui all'articolo 57 del Tuir) dichiarati per il periodo d’imposta 2022.

Se il contribuente esercita più attività con codici ATECO differenti, ai fini del superamento della predetta soglia deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, verrà presa in esame la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o connesse (agriturismo, allevamento, eccetera) che fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).

Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, dovrà rilevare l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Infine, nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si deve tener conto, secondo l’Amministrazione finanziaria, del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Per rimanere sempre aggiornato sulle altre scadenze leggi il calendario fiscale di Confcommercio, aggiornato mese per mese e curato dai nostri esperti del Fisco.

FAQ

Di seguito le domande più frequenti sulla proroga della seconda rata Irpef curate dai nostri esperti del Fisco:

Nel caso di svolgimento di più attività, come va determinata la soglia di ricavi e compensi di 170mila euro?

Secondo i chiarimenti forniti con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 9 novembre
2023 (qui il testo in pdf), il contribuente che eserciti più attività contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del superamento della predetta soglia, deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto possono beneficiare del rinvio della seconda rata Irpef?

Sì, possono beneficiare del suddetto rinvio anche le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto delle imposte sui redditi in un’unica soluzione, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

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