FAQ DPCM 13, 18 e 24 ottobre

FAQ DPCM 13, 18 e 24 ottobre

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

ultimo aggiornamento:

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12 novembre 2020

In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle vostre domande più frequenti concernenti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13, del 18, 24 ottobre 2020 (in gran parte superate da un altro decreto, cfr. faq DPCM 3 novembre) che ha disposto la sospensione di alcune attività. Per ogni FAQ abbiamo indicato la fonte della risposta e la data di risposta, che vi invitiamo a tenere presente, perché è nostra cura aggiornare le risposte qualora ci fossero novità.

Invitiamo le imprese che abbiano necessità di ulteriori chiarimenti a rivolgersi alla propria associazione territoriale o federazione. Cerca quella più vicina a te.

Consulta anche le FAQ relative ai DPCM 3 novembreDPCM 26 e 10 aprileDPCM 22 e 11 marzo e quelle sui Decreti "Liquidità" e “Cura Italia”.

faq #: 05430 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Ho un bar tabacchi dopo le 18.00 posso restare aperto solo con i tabacchi?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Sì, la prosecuzione dell’attività di tabaccheria non ha subito limitazioni orarie da parte del DPCM 24 ottobre.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 05330 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Fino a che ora si può consegnare alcol nell’asporto?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Per quanto riguarda la normativa nazionale, l’art. 1, comma 9 lett. ee) DPCM 24 ottobre stabilisce che la ristorazione con asporto (di cibo e bevande, anche alcoliche) è consentita fino alle 24.00, tuttavia, è bene segnalare che alcune ordinanze locali hanno adottato un regime maggiormente restrittivo relativamente alle bevande alcoliche. 

    Consigliamo di rivolgersi alle nostre sedi sul territorio più vicina che saprà fornire tutte le indicazioni in merito.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 05230 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Ho un bar (codice ATECO 56.3) posso fare la consegna a domicilio di spritz e cocktail?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Sì, per quanto riguarda la normativa nazionale, il DPCM 24 ottobre consente il servizio di delivery senza restrizioni di orario né tipologia di bevande. Come è stato confermato anche dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con nota esplicativa n. 222999/RU con la consegna di bevande alcoliche a domicilio, l’esercente continua ad esercitare la medesima attività seppure in una forma distributiva ulteriore, accessoria rispetto a quella di ordinario svolgimento e che pertanto, sotto il profilo fiscale, il ricorso a tale iniziativa non dà luogo al sorgere di nuovi obblighi di denuncia di esercizio all’Ufficio delle dogane […] né a specifici vincoli di circolazione delle bevande premiscelate trasportate. 

    Anche dal punto di vista amministrativo non sono necessari ulteriori adempimenti in quanto non è richiesto un autonomo titolo abilitativo né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali (pto 1.12.5 Tabella A del DLgs n.222/2016 1.12.5 “quando l'attività è accessoria […] non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo”). Tra l’altro, per ciò che concerne la notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori oneri, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata. 

    Consigliamo di rivolgersi alle nostre sedi sul territorio più vicina che saprà fornire tutte le indicazioni in quanto le Regioni conservano il potere di introdurre misure più restrittive oppure, d’intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 05130 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Gestisco un ristorante cambiano le regole su delivery e take away?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    No, non sono cambiate. Il DPCM 24 ottobre infatti stabilisce che resta sempre consentita il delivery (senza limiti di orario) e il takeaway ma solo fino alle 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (scarica l'apposito cartello).
     
    Tuttavia, è bene ricordare che tale provvedimento ha posto il divieto di consumo di cibi e bevande dopo le 18.00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. 

    Ciò premesso, stante la possibilità per le Regioni di introdurre misure più restrittive in base alla curva epidemiologica, appare opportuno effettuare una verifica su eventuali ordinanze locali tramite le nostre sedi sul territorio.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 05030 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Dopo le 18 possiamo effettuare solo asporto o delivery, ma dobbiamo vietare del tutto l'accesso ai cliente?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    L’accesso per il SOLO ritiro della merce è consentito.

    Nel DPCM 24 ottobre, entrato in vigore il 26 ottobre 2020, con riferimento alla ristorazione con asporto (consentita fino alle ore 24.00), viene fatto espresso divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre non viene inibito l’accesso ai locali dei clienti per il mero ritiro della merce. Questa la ragione per cui si ritiene che l’esercente possa consentire alla clientela di fare ingresso nel locale, a condizione che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Ciò premesso, stante la possibilità per le Regioni di introdurre misure più restrittive in base alla curva epidemiologica, appare opportuno effettuare una verifica su eventuali ordinanze locali tramite le nostre sedi sul territorio.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 04930 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Forniamo il servizio di mensa per una serie di aziende, possiamo continuare l’attività?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Sì, dal punto di vista nazionale l’art. 1, comma 9 lett. ee) il DPCM 24 ottobre, stabilisce che continuano ad essere consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 04830 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Ho un bar con tavoli all’interno, fino a quando posso tenere aperto?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Dalle 5.00 alle 18.00.

    Il DPCM 24 ottobre non differenzia l’apertura/chiusura delle attività di ristorazione a seconda che ci sia o meno la possibilità di effettuare il consumo al tavolo. L’art. 1, comma 9, lett. ee) stabilisce, infatti, che le attività con codice ATECO 56 sono consentite dalle 5.00 alle 18.00 e che il consumo al tavolo è possibile con un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi. Dopo le 18.00 potrà proseguire con la consegna a domicilio e con l’asporto ma quest’ultimo fino alle 24.00.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 04730 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Gestisco un punto ristoro su un’autostrada, potete spiegarmi le regole dell’ultimo DPCM?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Per i pubblici esercizi su autostrade il DPCM 24 ottobre  stabilisce che restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

    Solo queste attività di ristorazione non sono soggette a limitazioni orarie.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 04630 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Fino a quando siamo esentati dal pagamento di Tosap e Cosap?

  • I pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento della TOSAP e della COSAP dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 grazie alle norme del DL Rilancio, modificato poi dal D.L. Agosto. 

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 04530 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Nel prenotare un tavolo al ristorante, devo comprendere il numero dei bambini? Possono stare in un tavolo 7 persone conviventi?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    . L’art. 1, comma 9, lett. ee) del DPCM 24 ottobre, stabilisce che il consumo al tavolo è possibile con un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi

    Dunque, 7 persone, a prescindere dall’età, potranno sedere allo stesso tavolo solo siano tutte conviventi.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 04430 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Ho un bar, con l’ultimo DPCM, si può consumare al bancone?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Si. Il  DPCM 24 ottobre non distingue più fra consumo al tavolo e non. Quindi, prima delle 18.00, si può consumare anche al banco rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, in conformità con le linee guida sulla ristorazione.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 04330 ottobre 2020
PUBBLICI ESERCIZI

 

Ho un’attività in una stazione ferroviaria, ho limiti di orario?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    , non essendo espressamente menzionate tra le attività incluse nella deroga prevista dall’art. 1, comma 1, lett. ff) del DPCM 24 ottobre (aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti), quelle all’interno delle stazioni ferroviarie sono assoggettate alla limitazione oraria 5.00 – 18.00; ovviamente ha la possibilità, come per tutte le altre imprese, di  effettuare il servizio di consegna a domicilio senza limiti orari e, fino alle ore 24.00, take away.

— Fonte FIPE-Confcommercio, FAQ DPCM 24 ottobre 2020
faq #: 04230 ottobre 2020
Commercio

 

Ho un bar senza cucina posso rimanere aperto fino alle 24 per la sola vendita da asporto?

  • Sì. La cucina non è un requisito necessario per poter beneficiare della possibilità di rimanere aperti  fino alle 24 per la ristorazione con asporto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 04130 ottobre 2020
Commercio

 

È possibile svolgere attività di formazione in presenza? 

  • No. Il DPCM 24 ottobre, all'art.1, comma 9, lett. s), afferma esplicitamente: […] Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano state rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Covid-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

    Dato l'esplicito riferimento soltanto ad alcune fattispecie (ne sono indicate altre che non ci interessano) per lo svolgimento di corsi in presenza, per tutti i corsi che non riguardino salute e sicurezza  riteniamo che non si possa consentire la presenza.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 04030 ottobre 2020
Commercio

 

Ho un ristorante, sono tenuto a conservare la lista dei prenotati? Per quanto tempo?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Sì. La scheda sulla ristorazione, allegata al DPCM del 24 ottobre, identica a quella allegata ai DPCM emanati a partire dal 17 maggio, riporta di […] mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni.

    In merito alla cogenza di queste indicazioni va evidenziato che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. ee), del DPCM del 24 ottobre, così come nei precedenti, le attività dei servizi di ristorazione restano consentite a condizione che le Regioni [...] individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio [...] detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni.

    Le linee guida allegate al DPCM sono pertanto condizione affinché l'attività di ristorazione in questione sia consentita  e devono quindi essere osservate.

    Ricordiamo infine che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate ed applicate con i DPCM e, quindi, come abbiamo sopra evidenziato, delle linee guida di cui all'allegato 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. 

    Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo DL, nei casi di violazione delle limitazioni poste alle attività d'impresa o professionali, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

    È quindi essenziale  seguire le linee guida e conservare l'elenco delle presenze (attività di ristorazione, stabilimenti balneari, acconciatori, estetisti), di conservare l'elenco delle presenze giornaliere per 14 giorni o con un registro cartaceo o, ancora meglio, con altra modalità elettronica, nel rispetto della normativa sulla privacy (attività che avrebbe dovuto già essere fatta dal 17 maggio).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03930 ottobre 2020
Commercio

 

Ho in programma un “evento all’aperto” di presentazione di un nuovo prodotto per meno di 30 invitati. Devo sospenderlo?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Sì. La circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020 chiarisce definitivamente le disposizioni del DPCM 24 ottobre, e quali eventi siano sospesi precisando che nella categoria degli "altri eventi" rientrano "una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.)".

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03830 ottobre 2020
Commercio

 

Ho un ristorante con una sala da 100 persone. Posso fare due cerimonie da 30 con percorsi separati?

  • No. Il DPCM 24 ottobre, alla lettera n), dell'art. 1, comma 9, dispone che sono vietate le  feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

    Alla luce delle nuove disposizioni non è quindi possibile organizzare feste di qualunque tipo, conseguenti o meno a cerimonie. 

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03730 ottobre 2020
Commercio

 

Diversi bar e tabaccherie che hanno al loro interno slot machine come si devono comportare? Devono tenerle chiuse? 

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    L'art. 1, comma 9, lett. l), del DPCM 24 ottobre, stabilisce che “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò”.

    Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive di carattere regionale, l'obbligo di sospensione non dovrebbe pertanto riguardare l’operatività degli apparecchi da gioco messi a disposizione della clientela nei pubblici esercizi e nelle tabaccherie.

    Tali attività potranno quindi consentire l’utilizzo degli apparecchi da gioco nell'ambito dell'orario di apertura normalmente praticato. A tal proposito si ricorda che le attività dei servizi di ristorazione sono attualmente consentite nella fascia oraria compresa tra le 5.00 e le 18.00. 

    Il DPCM, invece, non ha introdotto limitazioni orarie per le tabaccherie. Nel caso in cui l'attività di tabaccheria sia svolta congiuntamente ad attività dei servizi di ristorazione (ad esempio nel caso di un bar tabacchi), la limitazione oraria inciderà pertanto solo su quest'ultima, mentre l'attività di tabaccheria dovrà osservare l'orario normale salvo diversa autorizzazione alla chiusura da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    Resta fermo in ogni caso l'obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e si raccomanda, inoltre, l’applicazione – per quanto compatibili – delle specifiche misure previste nella scheda relativa alle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse di cui all’allegato 9 al DPCM 24 ottobre o di quelle eventualmente adottate a livello regionale (tra le altre: pulizia e disinfezione orarie delle superfici dei giochi a contatto con le mani, riorganizzazione degli spazi e della dislocazione delle apparecchiature, messa a disposizione di dispenser di soluzioni igienizzanti in vari punti del locale).  

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03627 ottobre 2020
Commercio

 

Nel calcolare il numero di persone nel negozio devo tenere in considerazione il personale?

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03527 ottobre 2020
Commercio

 

Ho un negozio di abbigliamento, devo anche io esporre il cartello con quante persone possono entrare?

  • Il DPCM del 24 ottobre ha esteso anche agli esercizi commerciali l'obbligo di esporre, all'ingresso del locale,  un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

    La lettera dd) dell'art. 1, comma 9, del DPCM del 24 ottobre, dispone che le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni [...].

    Le linee guida sul COMMERCIO AL DETTAGLIO sono contenute nell'allegato 9 al DPCM del 24 ottobre e riprendono quelle approvate dalla Conferenza delle regioni l'8 ottobre 2020.

    Tra le indicazioni contenute in queste linee guida, figura la seguente: Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

    Questa indicazione è la medesima introdotta fin dalle prime linee guida di maggio ed avrebbe quindi dovuto suggerire già da tempo agli operatori l'opportunità di una riflessione sul numero massimo di persone ammissibili nei loro locali in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 

    Oggi quindi, di fronte all'obbligo di indicare  il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei propri esercizi, occorrerà ragionare in base alle caratteristiche peculiari di ogni esercizio, alla superficie a cui si riferisce la SCIA o il titolo autorizzatorio che legittima all'esercizio dell'attività di vendita ed alla necessità che sia garantito sempre il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

    Il numero da esporre nel cartello va riferito alla clientela ma, ovviamente, deve tenere conto degli spazi complessivi e della loro articolazione. In altre parole, la parte normalmente riservata alla cassa, se non vi siano scaffalature o espositori accessibili alla clientela, dovrà essere sottratta alla superficie da considerare per calcolare il numero massimo di clienti ammissibili proprio perché a loro non accessibile.
     
    Ove invece non ci fossero spazi di questo tipo, il numero massimo di clienti da indicare nel cartello dovrà tenere conto anche del fatto che il titolare e gli eventuali dipendenti non godono di uno spazio a loro riservato all'interno del punto vendita per mantenere il metro di separazione richiesto.

    Il numero massimo di persone da indicare nel cartello, anche se da riferire ai clienti, è comunque "condizionato" dal personale. Sotto questo profilo evidenziamo infatti che le misure di sicurezza per gli esercizi commerciali di cui all'Allegato 11 indicano, anche se solo come semplice raccomandazione quindi senza alcuna cogenza, che nei locali fino a 40 metri quadrati può accedere una sola persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori.

    Scarica il cartello per il tuo locale o scarica il cartello per il tuo esercizio commerciale.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03426 ottobre 2020
Commercio

 

Come si calcola il numero massimo di persone che possono stare in un negozio?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Il numero va calcolato in base a determinati parametri.

    L'art. 1 comma 9 lett. dd) del DPCM del 24 ottobre, per le attività commerciali al dettaglio dispone che:

    • deve essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro
    • gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato
    • non si può sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.


    Viene poi raccomandata l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali) del DPCM che al punto 7 per quanto riguarda il regolamento e lo scaglionamento degli accessi si indica:

    • per i locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta con un massimo di due operatori;
    • per i locali di dimensioni superiori l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03322 ottobre 2020
Commercio

 

È obbligatorio per gli esercenti mettere a disposizione le mascherine (oltre al gel)?

  • No, non sussiste allo stato alcun obbligo per l'esercizio commerciale di tenere a disposizione mascherine per i clienti, anche perché alla luce delle ultime disposizioni che prevedono l'utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all'aperto, sono già obbligati a portarle con sé e ad indossarle.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03222 ottobre 2020
Commercio

 

Ho un’attività con codice ATECO 47.99.20 posso vendere h24?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    . L'articolo 1, comma 6, lett. ee) del DPCM 13 ottobre, come modificata dal DPCM del 18 ottobre, si applica esclusivamente alle “attività dei servizi di ristorazione”, come tali intendendo quelle identificate dal codice ATECO 56.

    Le attività dei distributori automatici di cui al codice ATECO 47.99.20 costituiscono attività di commercio al dettaglio e, in quanto tali, sono disciplinate dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 6, lett. dd) del DPCM, che non prevede restrizioni orarie.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03122 ottobre 2020
Commercio

 

Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente è inteso solo all'interno del locale o anche nel dehors?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    La disposizione di cui all'art. 1, comma 6, lett. ee) del DPCM 13 ottobre, come modificata dal DPCM del 18 ottobre, prevede l'obbligo per gli esercenti di esporre “all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo…”. Non sembra, dunque, che la stessa vada riferita anche ai posti a sedere eventualmente disponibili negli spazi esterni ai locali dell’attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 03022 ottobre 2020
Commercio

 

Alle 24 devo terminare la somministrazione ai clienti o devo chiudere il ristorante?

  • Fatte salve eventuali disposizioni adottate a livello regionale, la disposizione di cui all’art. 1, comma 6, lett. ee), del DPCM 13 ottobre, come modificata dal DPCM del 18 ottobre, prevede che le attività dei servizi di ristorazione… sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo…

    Al riguardo si evidenzia che il Ministero dell'Interno, con circolare del capo di Gabinetto del 16 ottobre 2020, ha precisato che per quanto riguarda il rispetto dei limiti orari introdotti, appare opportuno sottolineare che la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione, aggiungendo inoltre l'invito alle prefetture a voler sensibilizzare le associazioni di categoria affinché il servizio di consumazione ai tavoli, onde sia rispettato il suddetto limite orario, venga effettuato il più possibile privilegiando “l’accesso tramite prenotazione, in conformità, peraltro, a una specifica previsione del protocollo di settore, di cui all’allegato 9 al DPCM in esame. Tale orientamento è stato richiamato anche nella successiva circolare del 20 ottobre 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02922 ottobre 2020
Commercio

 

Ho una ferramenta devo esporre i cartelli capienza massimo del negozio?

  • No. L'obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale stesso, vige soltanto per le attività dei servizi di ristorazione (quelle contraddistinte dal codice ATECO 56).

    A conferma si allega la circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020 che tratta l'argomento cartelli nel paragrafo Esercizi pubblici (art. 1, comma 1, lett. d) n. 8)e 9)), i cui riferimenti normativi si riferiscono al DPCM del 18 ottobre che ha sostituito la lett. ee) dell'art. 1, comma 6, del DPCM del 13 ottobre.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02822 ottobre 2020
Commercio

 

Sono confermate le misure a sostegno dell’aumento dei plateatici?

  • Sì, fino a fine anno. 

    Con l'articolo 109 del decreto-legge 14 agosto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" sono stati prorogati – dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – i termini relativi alle procedure semplificate per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi (art. 181, commi 2-3, DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020). 

    Sono, quindi, confermate, fino a fine anno 2020, le procedure per via telematica della presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo. Analoga estensione riguarda il periodo durante il quale l'allestimento temporaneo di strutture amovibili e di altri elementi funzionali all'attività dei pubblici esercizi (quali dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc.) non necessita dell’autorizzazione per interventi sui beni culturali e dell’autorizzazione paesaggistica, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02722 ottobre 2020
Commercio

 

I distributori automatici devono sospendere l'erogazione di bottiglie e cibo alle ore 18?

  • No. La disposizione di cui all’art. 1, comma 6, lett. ee) del DPCM 13 ottobre, come modificata dal DPCM del 18 ottobre, si applica esclusivamente alle “attività dei servizi di ristorazione”, come tali intendendo quelle identificate dal codice ATECO 56.

    I distributori automatici, anche nel caso in cui effettuino distribuzione di prodotti alimentari, rientrano tra le attività di cui al codice ATECO 47.99.2 e, pertanto, non risultano soggetti alle limitazioni orarie di cui sopra, ricadendo invece nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 6, lett. dd) relativa alle attività commerciali al dettaglio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02622 ottobre 2020 (aggiornata il 30 ottobre 2020)
Commercio

 

La regola delle 6 persone per tavolo vale anche per i banchetti relativi a riti civili o religiosi?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Sì, valeva, ma alla luce delle ultime disposizioni, non è più possibile organizzare alcun ricevimento, nemmeno quelli prima permessi. Il DPCM 24 ottobre, alla lettera n), dell'art. 1, comma 9, dispone che "sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose".

    Alla luce delle nuove disposizioni non è quindi possibile organizzare feste di qualunque tipo, conseguenti o meno a cerimonie.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02522 ottobre 2020
Commercio

 

Ho una libreria con uno spazio caffetteria con tavoli. devo esibire il cartello con la capienza massima per tavolo?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    , in quanto attività dei servizi di ristorazione, l’attività di caffetteria, sebbene svolta congiuntamente a quella di libreria, sarà soggetta a tutte le disposizioni comuni alle prime. Sarà pertanto tenuto a esporre un cartello, che non dovrà essere relativo alla capienza massima del singolo tavolo, ma a quella dell’intero locale, che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

    In proposito, si segnala che le linee guida già richiamate prevedono che negli esercizi che dispongono di posti a sedere non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02421 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

Sono sospesi i mercati settimanali?

  • No, il mercato settimanale fa parte del commercio su aree pubbliche, per cui non rientra nella sospensione, prevista per le sagre e le fiere di comunità.

    Il comma 6, lett. m) del Dpcm del 13 ottobre, che ha modificato il Dpcm del 18 ottobre, ha disposto la sospensione di sagre e fiere di comunità.

    Restano, invece, consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

    Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

    Il DPCM, pertanto, prevede la sospensione, delle sagre e delle fiere di comunità a rilevanza locale, in cui vengono ospitati anche operatori non professionali, c.d. artisti/hobbisti.

    Le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale sono il più delle volte disciplinate dai Comuni con apposito Regolamento.

    I mercati settimanali potranno continuare a svolgersi nel rispetto delle indicazioni previste dalla lettera dd), comma 6, art. 1 del Dpcm, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e  sempre nel rispetto dei contenuti e dei protocolli o delle linee guida nazionali e, comunque, in coerenza con i criteri elaborati  dal  Comitato  tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all'allegato 10 del Dpcm del 13 ottobre.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02321 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

Cosa si intende per assembramento?

  • In diritto penale l'assembramento indica, al contrario delle riunioni, le adunate di più persone che avvengono senza una preventiva decisione, tali da potersi definire accidentali.

    Il termine ricorre nell'art. 62 del codice penale a proposito delle circostanze attenuanti dove, al numero 3) del comma 1, si afferma che attenua il reato, quando non ne è elemento costitutivo la circostanza di ...aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità…

    Non esiste un parametro numerico per determinare un assembramento. L'assembramento resta una riunione spontanea di persone (ad esempio un capannello di gente che assiste ad un diverbio o ad un incidente o alla performance di un artista di strada) il cui numero non è determinabile a priori dipendendo anche dalle caratteristiche dei luoghi in cui si verifica.

    Alcune regioni stanno scrivendo nelle ordinanze (esempio l’articolo 9 dell’ordinanza 72 della Regione Liguria, ma non solo) intendendo in senso restrittivo potendo quindi essere vietati anche gli assembramenti determinati da un numero di persone anche esiguo.
     

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02221 ottobre 2020 (aggiornata il 30 ottobre 2020)
Commercio

 

Possono affittare le sale del mio hotel per una riunione?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Consigliamo di evitare, anche alla luce delle ultime disposizioni che vanno nella direzione di evitare quanto più possibile le occasioni di contagio, e comunque di limitare questi eventi ai solo ai casi di comprovata necessità e urgenza. 

    Inoltre va assolutamente evitata qualsiasi forma di pubblicità sulla stampa locale o tramite locandine per non far venire meno il carattere privato della riunione.

    La convocazione deve essere nominativa ed all'esterno della struttura non deve essere affisso alcun cartello o locandina che pubblicizzi l'evento.
    Si evidenzia comunque che il DPCM del 24 ottobre ha accentuato il richiamo circa l'opportunità dello svolgimento delle riunioni private in modalità a distanza.

    L'art. 1, comma 9, lett. o), contiene infatti una forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. Si tratta di un'esortazione priva di valore cogente ma che dovrebbe essere attentamente ponderata da un sindacato di categoria territoriale.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02120 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

È possibile svolgere assemblee di condominio in presenza? Con che modalità?

  • . La circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020 chiarisce infatti la legittimità delle riunioni private in presenza come assemblee societarie (ma anche associative) e di condominio.

    L’art. 1 del Dpcm del 13 ottobre, nell’inserire misure urgenti di contenimento del contagio prevede l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto nonché l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti contagio.

    In caso di convocazione delle assemblee condominiali dovrebbe trovare applicazione, il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" di cui all'allegato 12 al DPCM 13 ottobre.

    In particolare si segnala che il protocollo non contiene un divieto assoluto di effettuare riunioni. Infatti, il paragrafo 10 del protocollo prevede che: non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/aerazione dei locali.

    La modalità preferibile per svolgere l’assemblea di condominio è in videoconferenza, a meno di poter dimostrare l'impossibilità del collegamento a distanza e con l'osservanza del distanziamento interpersonale e di un'adeguata pulizia/aerazione dei locali.

    L'articolo 63 del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L  alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203  del  14  agosto  2020), convertito con la legge di conversione 13 ottobre 2020,  n.  126, ha previsto anche alcune forme di semplificazione per le  svolgimento delle assemblee condominiali in video conferenza.

    In particolare la disposizione, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 66 disp. att. c.c., ha consentito anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, ma previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Conseguentemente all'introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle assemblee, il comma 1-bis modifica il terzo comma dell'articolo 66 disp. att. c.c., stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba contenere anche l'indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

    Riassumendo, le assemblee condominiali possono, dunque, essere svolte in videoconferenza, se previsto dal regolamento condominiale o con il consenso di tutti i condomini, o in alternativa, possono essere svolte in presenza,  con l’obbligo di garantire una distanza interpersonale ed in tal caso sarà necessario dimostrare la necessità e l'urgenza della convocazione dell'assemblea condominiale ed anche l'impossibilità di collegamento a distanza. Sarà, infine, necessaria anche un'adeguata pulizia/aerazione dei locali adibiti all’assemblea condominiale.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 02019 ottobre 2020 (aggiornata il 30 ottobre 2020)
Commercio

 

Posso organizzare una presentazione di un libro nella mia libreria?

  • No. La circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020 chiarisce definitivamente la questione alla luce delle disposizioni del DPCM 24 ottobre, precisando che nella categoria degli "altri eventi", sospesi ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. o), rientrano "una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.)".

    Tale divieto è stato confermato anche nei successivi DPCM.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 01914 ottobre 2020 (aggiornata il 30 ottobre 2020)
Commercio

 

Se ho un ricevimento di matrimonio con più di 30 invitati, posso dividere i partecipanti in sale diverse?

  • No. Alla luce delle ultime disposizioni, non è più possibile organizzare alcun ricevimento, nemmeno quelli prima permessi. Il DPCM 24 ottobre, alla lettera n), dell'art. 1, comma 9, dispone che sono vietate le  feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

    Alla luce delle nuove disposizioni non è quindi possibile organizzare feste di qualunque tipo, conseguenti o meno a cerimonie.

    Tale esplicito divieto è stato confermato anche nei successivi DPCM.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 01814 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

Ho un bar aperto h24 in che orario può riaprire? Quelli sulle autostrade devono chiudere alle ore 24?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    L’articolo 1, comma 1, lett ee) del DPCM del 13 ottobre 2020,  come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020, ha introdotto alcune limitazioni orarie per le attività dei servizi di ristorazione stabilendo che esse sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle 18.00 in assenza di consumo al tavolo.

    Successivamente a tale orario può essere effettuata la consegna a domicilio (delivery) o la ristorazione con l’asporto (take away) fino alle ore 24.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

    Si consiglia, tuttavia di verificare l’adozione di eventuali ordinanze e di disposizioni Regionali e provinciali, emesse nel territorio in cui insiste l’attività.

    Da ultimo si segnala che la lettera ff) dell’art. 1 del Dpcm ha chiarito che restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 01714 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

È possibile organizzare feste o ricevimenti? Che cosa intende il DPCM con il termine FESTA?

  • No. Alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020, non è più possibile organizzare alcuna festa o ricevimento, nemmeno quelli che prima del DPCM erano permessi.


    Per quanto riguarda il significato da attribuire all'espressione festa che ricorre alla lettera n) dell'art. 1, comma 1, del DPCM del 13 ottobre 2020 riteniamo che debba intendersi che è vietata qualsiasi attività o insieme di attività, anche al di fuori di ricorrenze predeterminate, come quelle civili o religiose, che siano messe in opera per esprimere una comune esultanza o anche per semplice divertimento e dove prevale il "vissuto insieme".

    La ratio dell'introduzione di questa disposizione così restrittiva, che colpisce profondamente attività molto comuni e diffuse, è infatti sempre quella di tentare, con ogni mezzo che non arrivi al confinamento, di arginare la diffusione del contagio visto l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia testimoniato  dal costante incremento del numero dei contagiati, ormai non più limitato al nord del Paese, attraverso misure che garantiscano l'uniformità dei comportamenti sul territorio nazionale.

    Le successive specificazioni contenute nei periodi terzo e quarto della medesima lettera, infatti, servono a dare esempi concreti riferiti per alcune delle feste più comuni, conseguenti a cerimonie civili o religiose (come un'inaugurazione, un matrimonio, ecc.) per le quali si arriva ad indicare il numero massimo dei partecipanti fissato in 30 unità.

    Con riguardo alle abitazioni private, nella consapevolezza dell'impossibilità di vietare tout court le feste, la disposizione raccomanda fortemente di evitarle e di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

    Le feste rispetto alle quali si registra un'apertura rispetto a quelle da ritenersi vietate, che a nostro avviso sono quelle realizzate nell'ambito di attività economiche, sono quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose (che) sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone...

    Poiché una cerimonia è una celebrazione pubblica, anche in forma solo civile, di un avvenimento o di una ricorrenza (es. una cerimonia scolastica, un giuramento, una cerimonia militare, accademica, ecc.), un banchetto nuziale rientra sicuramente tra i casi per i quali è ammissibile una festa con la partecipazione massima di 30 persone. Così anche ci sembra di poter includere tra le feste ammissibili quelle conseguenti alla cerimonia di conferimento di una laurea che certamente avviene al termine di una cerimonia civile.

    Qualche perplessità invece va mantenuta sui compleanni. Infatti, se guardiamo, come sopra evidenziato, al significato di "cerimonia" come "solenne celebrazione pubblica" (Treccani) o "manifestazione che si svolge secondo una formula e un programma prestabiliti e con l'intervento di un pubblico" (Devoto-Oli) dobbiamo pensare ad occasioni ben più formali, perché la festa di compleanno non consegue ad alcuna cerimonia.

    Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, per il momento riteniamo opportuno adottare un'interpretazione restrittiva sulle feste di compleanno.

    La circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020, è intervenuta sul tema,  precisando che il divieto introdotto origina dal fatto che le dinamiche relazionali che normalmente caratterizzano le occasioni di festeggiamento, comportano una  concentrazione e aggregazione di persone che non sono conviventi, con un aggravamento del rischio del contagio.

    La possibilità di organizzare feste è, pertanto limitata a quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose e, in tal caso, il limite della partecipazione massima di 30 persone va  inteso in senso assoluto non essendo agganciato né alla tipologia del locale, né alla disposizione dei tavoli.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 01614 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

Nel caso di gite organizzate da tour operator (no gite scolastiche), c’è un limite posto agli ospiti che possono essere ospitati?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Per quanto riguarda le gite il DPCM del 13 ottobre 2020 vieta esplicitamente i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche organizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; per  tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni attualmente vigenti in materia di organizzazione e gestione dei viaggi.

    La circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020 chiarisce che la sospensione di tali attività è sempre legata ad una limitazione delle occasioni di aggregazione, per evitare un aggravamento del rischio del contagio.

— Fonte Confcommercio, Settore Turismo e Settore Commercio e Legislazione d’Impresa
faq #: 01514 ottobre 2020
Commercio

 

Quali sono gli obblighi per un armatore o un vettore di trasporto marittimo?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 all’articolo 7 prevede obblighi specifici per i vettori e armatori:

    1. acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 5;
    2. misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
    3. vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
    4. adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
    5. fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
    6. dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

    In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 01414 ottobre 2020 (aggiornata il 30 ottobre 2020)
Commercio

 

Ho una sala bingo, quali sono le novità?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Il DPCM del 24 ottobre 2020 ha sospeso fino al 24 novembre la loro attività “sono sospese le attività' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 01314 ottobre 2020 (aggiornata il 30 ottobre 2020)
Commercio

 

Che cosa cambia per un cinema?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Il DPCM del 24 ottobre 2020 ha sospeso fino al 24 novembre la loro attività: “sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all'aperto”.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 01214 ottobre 2020
Commercio

 

Ho una discoteca, posso aprire?

  • No, il divieto è rimasto invariato. Quello relativo alle feste è nuovo, ma le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati erano comunque già sospese.

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che rimangano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 01114 ottobre 2020
Commercio

 

Ho un centro benessere, posso continuare a lavorare?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Sì, le disposizioni per la sua impresa non sono cambiate.

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede di poter esercitare l’attività “a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 01014 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

Ho un negozio di abbigliamento, quali sono le nuove regole che devo seguire?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Per quanto riguarda il suo negozio di abbigliamento, e più in generale per tutte le attività di commercio al dettaglio,  le norme nazionali non sono cambiate. Vanno però verificate eventuali misure contenute in ordinanze regionali o comunali.

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che le attività commerciali al dettaglio si svolgano “a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11”.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 00914 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

Ho un bar con tavoli all’interno, fino a quando posso tenere aperto?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Il DPCM del 13 ottobre 2020, e le successive modifiche del DPCM del 18 ottobre 2020, prevede che le attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar, ma anche pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.

    Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio dalle 5.00 alle 24.00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 18 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

    L’esercizio dell’attività resta consentito a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
faq #: 00814 ottobre 2020 (aggiornata il 21 ottobre 2020)
Commercio

 

Posso continuare a effettuare l’asporto anche fuori dall’orario di apertura al pubblico?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    ​​​​​​​Sì. Il DPCM del 18 ottobre 2020 prevede che resta consentita la ristorazione con asporto dalle ore 5.00 alle 24.00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

    Viene però introdotto il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 18 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 00714 ottobre 2020
Commercio

 

Gestisco una mensa all’interno di una azienda, posso continuare a lavorare?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    ​​​​​​​Sì, le disposizione per le attività delle mense e di catering continuativo non sono state modificate.

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede infatti che continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 00614 ottobre 2020
Commercio

 

Ho un ristorante in un aeroporto, posso tenere aperto?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    ​​​​​​​Sì, in quanto le norme relative alle imprese come la sua che operano in aeroporti o ospedali, non sono state modificate.

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 00514 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

Che cosa prevede il DPCM del 13 ottobre per le attività professionali?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede all’articolo 1 comma ll per le attività professionali che:

    1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 00414 ottobre 2020
Commercio

 

Per uno stabilimento al mare che cosa dobbiamo fare?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    ​​​​​​​Continuare a osservare le norme in vigore in quanto non sono state modificate dall’ultimo decreto.

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

    Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

    1. l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
    2. l'accesso dei fornitori esterni;
    3. le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
    4. la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
    5. le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
    6. le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
    7. lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
    8. le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
    9. le spiagge di libero accesso.
— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 00314 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

Ho un hotel, cosa cambia con il DPCM del 13 ottobre?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    ​​​​​​​Continuare a osservare le norme in vigore in quanto non sono state modificate dall’ultimo decreto.

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede che “le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”.

— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 00214 ottobre 2020
Commercio

 

Il nuovo DPCM cambia le regole di utilizzo delle mascherine nei negozi?

  • No, per le attività di commercio al dettaglio rimangono le stesse regole in vigore

    Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede ulteriori casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina (come ad esempio all’aperto).

    Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

    1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
— Fonte Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
faq #: 00114 ottobre 2020 (aggiornata il 23 ottobre 2020)
Commercio

 

I nuovi DPCM quando entrano in vigore?

  • La norma a cui faceva riferimento la risposta a questo specifico quesito potrebbe essere stata superata da un altro decreto.

    Ti invitiamo a consultare gli aggiornamento delle FAQ dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

    ​​​​​​​Le disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020 trovano applicazione dal 14 ottobre e le attività devono rispettare tali limitazioni a partire dalla notte tra del 14.

    Le disposizioni contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020, che ha integrato le disposizioni del DPCM del 13 ottobre, si applicano a partire dal 19 ottobre e saranno efficaci fino al 13 novembre 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

 

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